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PRESIDENZA

DECRETO 29 aprile 2025, n. 414

G.U.R.S. 23 maggio 2025, n. 23

Approvazione del Progetto di gestione dell'invaso (PdGI) "Furore".

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. ...";

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004, recante "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo";

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205, recante "Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 settembre 2018, n. 598/Gab;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n. 4, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2022, n. 6, con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Santoro l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del SERVIZIO 5 -"Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di Agrigento" all'Ing. Calogero Zicari;

VISTA la nota, prot. n. 3146 del 10/02/2023, con la quale è stato conferito l'incarico di relatore dei Progetti di gestione degli invasi (DSG n. 1/2021) relativamente ai procedimenti in carico al Servizio 5 dell'Autorità di bacino, all'Ing. Antonio Vita;

CONSIDERATO che con l'art. 3 della Legge regionale (L.R.) 8 maggio 2018, n. 8, è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (A.d.B.) e sono state attribuite alla stessa Autorità le competenze della Regione indicate alla "Parte terza" del predetto Decreto legislativo (D.L.vo) 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana (D.P.Reg.) 28 settembre 2018, n. 598/Gab, si è preso atto dell'Atto di indirizzo del Presidente della Regione Siciliana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 25 luglio 2018, concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3, c. 8, della predetta L.R. n. 8/2018, il cui Allegato 1 (Tabella A) indicava le competenze regionali da attribuire all'A.d.B. (D. L.vo n. 152/2006 - Parte terza) e tra esse l'approvazione del Progetto di gestione degli invasi (PdGI) ai sensi dell'art. 114, c. 5, del citato D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con il D.P.Reg. n. 4/2019 sono state disciplinate l'attribuzione e il trasferimento all'A.d.B. delle necessarie risorse umane e strumentali, nonché l'organizzazione e il funzionamento del servizio di Polizia idraulica di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

CONSIDERATO che l'art. 114, c. 2, compreso nella Parte terza del D.L.vo n. 152/2006, prescrive che "[a]l fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse";

CONSIDERATO che il comma 5 del predetto articolo 114 stabilisce che "[i]l progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate";

CONSIDERATO che con Decreto del Segretario Generale (D.S.G.) dell'A.d.B. n. 1 del 04/01/2021 sono state approvate le "Linee d'indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi";

CONSIDERATO che con D.S.G. n. 100 del 14/04/2021 è stato istituito Tavolo Tecnico per la valutazione degli stessi PdGI;

CONSIDERATO che con il Protocollo d'intesa interdipartimentale n. 9221 del 11/06/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) e il Segretario Generale dell'A.d.B. hanno concordato la partecipazione permanente dei Servizi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del DRAR al Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;

CONSIDERATO che con D.S.G. n. 171 del 09/06/2022 è stata modificata la composizione dei partecipanti al suddetto Tavolo Tecnico, a seguito dell'entrata in vigore della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali approvata col succitato D.P.Reg. n. 9/2022;

CONSIDERATO che con detto D.P. Reg. n. 9/2022 è stata assegnata a questo Servizio "per tutto il territorio delle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta (...) [l"]istruttoria relativa all'approvazione progetti di gestione degli invasi ex art 114 del D.Lgs. 152 del 2006";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10608 del 16/06/2022 il Segretario Generale ha chiarito che "[l]"orientamento generale dell'Autorità di bacino è quello di puntare sempre al recupero totale della capacità utile d'invaso della diga";

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro (D.M.) dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 sono stati dettati i criteri per la redazione del PdGI nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal D.L.vo n. 152/2006;

CONSIDERATO che sono sottoposti al D.M. Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 205/2022 i PdGI presentati dalla data del 25/01/2023 di entrata in vigore del regolamento approvato con lo stesso D.M. e quelli che saranno aggiornati indipendentemente dalla data di precedente approvazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35270 del 03/10/2022, assunta al prot. 17226 del 03/10/2022, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR), Concessionario/Gestore della Diga Furore, ubicata in località Furore nel territorio comunale di Naro (AG), ha reso disponibile il PdGI, mediante collegamento dedicato per il prelievo dei relativi file, redatto dal R.T.P. con capogruppo Technital S.p.A. e costituito dai seguenti elaborati:

-RELAZIONI TECNICHE

-II164S-PGI1-RT-0000 - Elenco Elaborati

-II164S-PGI1-RT-0001- Piano di Gestione dell'Invaso

-II164S-PdC-RT-0004 - Piano di caratterizzazione

-II164S-PGI1-RT-0003 - Indagine topo-batimetrica e caratterizzazione acque e sedimenti

-ELABORATI GRAFICI

-II164S-PGI1-DT-001-00 - Corografia e bacino imbrifero

-II164S-PGI1-DT-002-00 - Planimetria invaso storica

-II164S-PGI1-DT-003-00 - Planimetria invaso CTR

-II164S-PGI1-DT-004-00 - Ortofoto invaso

-II164S-PGI1-DT-005-00 - Planimetria della diga - aggiornamento Perizia di completamento

-II164S-PGI1-DT-006-00 - Sezioni tipi diga - aggiornamento perizia di completamento

-II164S-PGI1-DT-007-00 - Profilo longitudinale tipo scarico di fondo - aggiornamento Perizia di completamento

-II164S-PGI1-DT-008-00 - Planimetria unione rilievo drone e batimetria

-II164S-PGI1-DT-009-00 - Planimetria invaso con quote

-II164S-PGI1-DT-010-00 - Sezione scarico di fondo con foto storiche e attuale interrimento

-II164S-PGI1-DT-011-00 - Sezioni batimetriche su coronamento;

CONSIDERATO che il PdGI Furore deve essere approvato da questa Autorità secondo la disciplina e con riferimento ai criteri adottati con il D.M. ambiente e tutela del territorio 30/06/2004;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 26373 del 28/11/2022, assunta in data 29/11/2022 al prot. n. 22129, la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche - Ufficio Tecnico per le Dighe (UTD) di Palermo ha trasmesso anche a questa Autorità il parere sul PdGI Furore previsto dall'art. 114, comma 5, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando apposita relazione istruttoria, che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Gestore ha riscontrato il suddetto parere e ha trasmesso la documentazione integrativa al PdGI con nota prot. n. 17741 del 12/04/2024, mai pervenuta a questa Autorità;

CONSIDERATO che con nota prot. 22564 del 24.09.2024 l'Ufficio Tecnico Dighe di Palermo ha formulato il parere di propria competenza sulle integrazioni trasmesse dal Soggetto Gestore nell'aprile 2024;

CONSIDERATO che, su richiesta di questa Autorità, formulata con nota prot. 26444 del 17/10/2024, il Soggetto Gestore ha trasmesso, con nota prot. 45144 del 30/10/2024 (assunta a questo prot. 27896 del 30/10/2024) la "Relazione Integrativa" al Progetto di Gestione Invaso in argomento e l'elaborato progettuale "II164S-PGI1-DT 003 002 - CTR Planimetria invaso" aggiornato, in ottemperanza alle osservazioni espresse dall'Ufficio Tecnico Dighe con il parere prot. UTD_PA n. 22564 del 24/09/2024, nonché la documentazione integrativa prodotta nel mese di aprile 2024 e trasmessa agli Enti con nota prot. DRAR n. 17741 del 12.04.2024 rappresentando che per problematiche riconducibili alla trasmissione telematica l'invio della documentazione non risultava essere andata a buon fine;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3884 del 04/02/2025 il Sig. Segretario Generale di questa Autorità ha convocato il Tavolo Tecnico ex D.S.G. n. 171/2022 per il giorno 07/03/2025 per la discussione del PdGI Furore, precisando che il Dirigente del Servizio 1 dell'Autorità di Bacino avrebbe partecipato, oltre che per le proprie competenze, anche con funzioni di delega a presiedere il Tavolo Tecnico stesso;

CONSIDERATO che l'art. 5 della L.R. n. 7 del 21/05/2019 stabilisce che "[q]uando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi dell'articolo 4 ad un'unità organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'articolo 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, del personale addetto all'unità";

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio 5 è individuato responsabile dell'istruttoria del procedimento di approvazione del PdGI della Diga Furore, poiché il provvedimento finale deve essere assunto dal Sig. Segretario Generale di questa Autorità;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12005 del 22/04/2025 questa Autorità ha trasmesso il verbale della riunione contenente i pareri formulati in sede di Tavolo Tecnico, contestualmente al parere reso da ARPA Sicilia con nota prot. n. 20511/2025, assunta al prot. n. 11394 del 14/04/2025;

CONSIDERATO che, sulla base dell'attività istruttoria già condotta e dei pareri formulati in sede del predetto Tavolo Tecnico, nonché del parere dalla U.O.C Valutazioni e Pareri Ambientali di ARPA Sicilia prot. n. 20511/2025 è emersa la necessità di effettuare prescrizioni ritenute necessarie al fine di consentire la conclusione del procedimento d'approvazione del PdGI Furore che attengono, specificatamente, alla caratterizzazione dei sedimenti e delle acque secondo le integrazioni richieste da ARPA Sicilia sia del set di parametri da analizzare che delle aree da campionare, con particolare riguardo ai sedimenti presenti nella vasca di dissipazione ad esito delle previste operazioni di cacciata, nonché alla necessità di procedere ad un nuovo rilievo batimetrico;

CONSIDERATO che, come sopra detto, il PdGI Furore deve essere approvato secondo la disciplina e con riferimento ai criteri adottati con il D.M. ambiente e tutela del territorio 30/06/2004, che prevede la definizione del "quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché a definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati";

PRESO ATTO che la promulgazione del provvedimento di approvazione del PdGI Furore non comporta effetti di natura finanziaria né dallo stesso possono derivare oneri a carico del Bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto, che il PdGI Furore può essere approvato ai sensi dell'art. 114, c. 5, del D.L.vo n. 152/2006 e del D.M. ambiente e tutela del territorio 30/06/2004, con le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;

Ai termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni di cui in premessa;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004, è approvato il Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI) Furore con le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni che seguono.

2. Il Progetto di Gestione dell'Invaso Furore, che fa parte integrante del presente Decreto, è costituito dai seguenti elaborati, integrati a esito delle richieste formulate dall'Ufficio Tecnico delle Dighe di Palermo e di questa Autorità di Bacino:

- RELAZIONI TECNICHE

- II164S-PGI1-RT-0000 - Elenco Elaborati

- II164S-PGI1-RT-0001- Piano di Gestione dell'Invaso

- II164S-PdC-RT-0004 - Piano di caratterizzazione

- II164S-PGI1-RT-0003 - Indagine topo-batimetrica e caratterizzazione acque e sedimenti

- II164S-PGI1-RT-04 - Relazione integrativa - ottobre 2024

- II164S-PGI1-RT-supvol - Diagrammi aree volumi - settembre 2022

- ELABORATI GRAFICI

- II164S-PGI1-DT-001-00 - Corografia e bacino imbrifero

- II164S-PGI1-DT-002-00 - Planimetria invaso storica

- II164S-PGI1-DT-003-02 - Planimetria invaso CTR - ottobre 2024

- II164S-PGI1-DT-004-00 - Ortofoto invaso

- II164S-PGI1-DT-005-00 - Planimetria della diga - aggiornamento Perizia di completamento

- II164S-PGI1-DT-006-00 - Sezioni tipi diga - aggiornamento perizia di completamento

- II164S-PGI1-DT-007-00 - Profilo longitudinale tipo scarico di fondo - aggiornamento Perizia di completamento

- II164S-PGI1-DT-008-00 - Planimetria unione rilievo drone e batimetria

- II164S-PGI1-DT-009-00 - Planimetria invaso con quote

- II164S-PGI1-DT-010-00 - Sezione scarico di fondo con foto storiche e attuale interrimento

- II164S-PGI1-DT-011-00 - Sezioni batimetriche su coronamento.

3. In considerazione degli esiti dell'indagine topo-batimetrica eseguita nel 2022 dalla quale è emersa una differenza altimetrica di -2,90 m rispetto alle quote indicate in progetto e una sostanziale differenza rispetto alle aree dell'invaso indicate a F.C.E.M. e, conseguentemente, una differenza, in diminuzione, dei volumi di invaso, incluso il volume di interrimento, il presente Progetto di gestione dell'invaso è approvato come una prima definizione del quadro conoscitivo e prima stima dei volumi di invaso, rimandando a successivi rilievi batimetrici per la valutazione dell'entità della sedimentazione nel tempo, considerando il rilievo 2022 come dato di base da cui far partire le osservazioni;

4. Il proponente gestore della diga si atterrà, nell'attuazione del Progetto di gestione, alle prescrizioni acquisite in fase istruttoria, in sede di Tavolo Tecnico, come riportate nei seguenti Art. 2 e Art. 3.

5. Si prende atto che, oltre al Progetto di Gestione dell'invaso (PdGI) "Furore", non è stato redatto un Piano Operativo per la rimozione del sedimento nell'area dell'opera di presa e dello scarico di fondo, in quanto il grado d'interrimento attuale dell'invaso è stato giudicato, dal gestore, trascurabile;

Art. 2

1. Stante gli esiti dell'attività istruttoria condotta e sulla base di quanto emerso durante la seduta del Tavolo Tecnico del 07.03.2025, il presente PdGI viene approvato con le seguenti prescrizioni:

a. In accordo alle tempistiche previste nel PdGI, dovrà essere eseguito un nuovo rilievo batimetrico entro il 2025 ad esito del quale si dovrà procedere all'aggiornamento del PdGI e di tutte le valutazioni in ordine ai volumi di invaso;

b. Dovrà essere eseguita una nuova campagna di caratterizzazione dei sedimenti e delle acque secondo le prescrizioni fornite da ARPA Sicilia con propria nota prot. 20511/2025 in accordo alle previsioni del DSG n. 1 del 2021 estendendo il set dei parametri a quelli indicati nella citata nota secondo le modalità di seguito indicate:

i. alle prime operazioni di cacciata previste come operazioni sistematiche al fine di garantire la funzionalità dello scarico di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento, si dovrà procedere al campionamento dei sedimenti e delle acque defluiti nella vasca di dissipazione con l'obiettivo di ricercare i seguenti parametri che non sono presenti nella precedente campagna d'indagini: Vanadio, C<12, IPA totali e TOC;

ii. si dovrà effettuare, inoltre, un test di tossicità, alla luce dei risultati già riscontrati nel campione S3;

iii. In fase di aggiornamento del Progetto di Piano, allorché sarà condotta una nuova campagna di campionamento ed analisi dei sedimenti e delle acque, si chiede sin da ora di effettuare una caratterizzazione ai sensi del DSG n. 1/2021 dell'Autorità di Bacino e di tenere presente le pressioni antropiche ed agricole presenti al contorno del bacino, includendo nel set parametrico anche i fitofarmaci;

iv. In base alle pressioni antropiche che insistono sul bacino, essenzialmente derivanti dall'agricoltura, si ritiene necessario ampliare il set analitico ai fitofarmaci in conformità a quanto descritto dalle linee di indirizzo per la redazione dei Progetti di Gestione degli invasi (DSG 01/2021), oltre che prevedere un approfondimento sui sedimenti che hanno mostrato tossicità in sede di caratterizzazione;

c. Il PdGI dovrà essere integrato degli studi geologici già nelle disponibilità del Soggetto gestore come dallo stesso rappresentato in sede di Tavolo tecnico del 07/03/2025 e delle eventuali integrazioni che lo stesso Gestore riterrà opportune;

d. volumi di invaso e, in particolare, sui volumi di interrimento, il Soggetto Gestore dovrà adoperarsi per raggiungere la massima rimozione del volume di sedimenti che mediamente si deposita all'interno del volume utile dell'invaso nell'arco di un anno, stimato attualmente in circa 32.700 m3/a, indicandone le modalità operative, avendo cura di non compromettere la disponibilità idrica dell'invaso per gli usi stabiliti dalla concessione;

e. monitorare, per l'intera validità del PdGI approvato, l'apporto dei sedimenti all'interno del volume utile e, nel caso vi siano aumenti significativi, provvedere alla loro rimozione previe presentazione e approvazione di specifico Piano Operativo;

f. conseguire il ripristino della capacità utile propria dell'invaso interessata da interrimento previa presentazione e approvazione degli specifici Piani Operativi;

g. impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque (corpi idrici superficiali e sotterranei), ai sensi della "direttiva Acque" 2000/60/CE e in accordo al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, e, possibilmente, conseguire il miglioramento delle risorse idriche invasate e di quelle dei corpi idrici sottesi a valle dello sbarramento;

h. farsi promotore, presso gli Enti competenti, sulla necessità di programmare interventi di sistemazione idraulico-forestale e di tipo agronomico, sulla base di quelli già previsti nel PdGI, finalizzati a ridurre l'apporto dei sedimenti provenienti dal bacino a monte dell'invaso.

Art. 3

1. I Piani Operativi devono essere redatti in conformità alle osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni predette e presentati dal Gestore, per l'approvazione, almeno sei mesi prima delle relative operazioni, e devono definire tecnicamente l'insieme delle modalità di esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, in attuazione del PdGI Furore.

2. Al momento della presentazione di un Piano Operativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. il PdGI deve essere integrato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), da condividere con ARPA Sicilia, che caratterizzi lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali (invaso e fiume a valle della diga), "prima" (qualora non già eseguito dal gestore o tratto da analisi di ARPA Sicilia), "durante" e "dopo" le operazioni di gestione previste (svaso, sghiaiamento, sfangamento, fluitazioni, cacciate, ecc.) e, in particolar modo, per tutti quegli interventi di sfangamento che possano portare in risospensione i sedimenti accumulati (ad es.: sugli organi di scarico e di presa, ecc.) e aumentare la torbidità delle acque nella diga a valle di essa;

b. i risultati delle caratterizzazioni delle acque e dei sedimenti, nelle tre fasi (ex ante, in itinere ed ex post intervento), devono essere comunicati con congruo anticipo ad ARPA Sicilia, al fine di consentire un'eventuale contraddittorio di merito sugli analiti scelti e le metodiche utilizzate; il set parametrico di base per le determinazioni analitiche è quello elencato nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, nella Tabella 1/A (standard - sostanze elenco di priorità) e nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.L.vo n. 152/2006 come modificate dal D.M. 260/2010 e dal D.L.vo n. 172/2015, elenco eventualmente da integrare qualora, dall'analisi del bacino tributario, si avesse evidenza di ulteriori sostanze inquinanti da ricercare;

c. le eventuali valutazioni sulla tutela del corpo idrico recettore restano subordinate alla caratterizzazione da eseguirsi nel rispetto dei contenuti dell'allegato 3 del D.M. n. 205/2022;

d. il Piano Operativo deve indicare l'esatta destinazione dei "fanghi di dragaggio non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006", a seguito del loro temporaneo abbancamento, qualora non contenenti sostanze pericolose; il Gestore della diga può reimpiegare, senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione, i fanghi di dragaggio non contaminati nell'ambito di processi industriali e/o di attività agricole (in sostituzione di materie prime) e/o di opere di sistemazione e interventi di recupero, preventivamente individuati, definiti e autorizzati dall'autorità competente al loro riutilizzo secondo quantitativi definiti; il ricorso allo smaltimento dei fanghi in discarica deve essere considerato soltanto residuale e correlato alla loro pericolosità riscontrata;

e. le eventuali aree di dislocazione del materiale rimosso devono essere messe in condizioni di sicurezza idraulica e di stabilità e non devono essere esposte ad azioni erosive nel corso di piene fluviali nel caso siano ubicate in aree golenali;

f. nel caso in cui si ricorra allo spandimento dei fanghi sul suolo si deve rispettare il D.P.R. n. 120/2017, che regola la disciplina semplificata della gestione delle "terre e rocce da scavo", escludendone con certezza la classificazione quali "rifiuti", garantendone la tracciabilità mediante redazione di apposita modulistica e prevedendo altresì l'elaborazione del Piano di Utilizzo redatto in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5 al medesimo D.P.R.;

g. nella fase definitiva/esecutiva della progettazione degli interventi di sfangamento, il Gestore deve individuare un sito di deposito temporaneo dei sedimenti rimossi, eventualmente contaminati, nelle more del loro conferimento presso un impianto autorizzato al loro smaltimento, trattamento e/o recupero;

h. per la gestione dei fanghi di dragaggio che contengono sostanze pericolose, in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, si devono avviare le procedure (operative e amministrative) previste per i "siti contaminati" (art. 242 D.L.vo n. 152/2006); in tal caso, si provvede ad avviare i fanghi di dragaggio presso un impianto di smaltimento, trattamento e/o recupero.

3. I singoli Piani Operativi, corredati da un progetto esecutivo, dovranno essere presentati successivamente all'approvazione del presente Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI); essi saranno valutati con parere dell'Autorità di Bacino, in termini di coerenza con le prescrizioni del PdGI approvato, oltre che da tutti gli organi competenti per l'approvazione in linea tecnica.

4. Con l'approvazione del singolo Piano Operativo, il gestore della diga sarà autorizzato ad eseguire la specifica operazione di svaso, sfangamento o spurgo, oggetto del Piano stesso, in conformità ai limiti imposti dalle norme vigenti ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento.

5. L'approvazione di un Piano Operativo del PdGI non sostituisce eventuali nulla osta o autorizzazioni eventualmente necessari, quali quelle relative al deposito, il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento del materiale rimosso meccanicamente dall'invaso.

Gli atti inerenti al procedimento e gli elaborati del PdGI Furore sono depositati e consultabili presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Segreteria Generale.

Il presente Decreto sarà inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicato per esteso, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, e sul sito istituzionale del Gestore della diga.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Palermo, 29 aprile 2025.

SANTORO