
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1089 DELLA COMMISSIONE, 22 maggio 2025
G.U.U.E. 27 maggio 2025, Serie L
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2025) 3429] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2023 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
4) In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/896 della Commissione (4) a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in Ungheria e Polonia, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/896, la Bulgaria e la Cechia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nella regione di Burgas in Bulgaria e nella regione della Moravia meridionale in Cechia.
7) In seguito alla comparsa di tali focolai, la Bulgaria e la Cechia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a questi focolai.
8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Bulgaria e dalla Cechia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria e la Cechia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
10) E' pertanto opportuno aggiungere le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria e alla Cechia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione così da tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Bulgaria e dalla Cechia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché per definire la durata delle misure in esse applicabili.
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2025/896 della Commissione, del 12 maggio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/896, 15.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/896/oj).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.