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REGOLAMENTO (UE) 2025/1047 DELLA COMMISSIONE, 27 maggio 2025

G.U.U.E. 28 maggio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 giugno 2025

Applicabile dal: 17 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.

2) Il 30 maggio 2024 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato talune modifiche all'International Financial Reporting Standard 9 Strumenti finanziari (IFRS 9) e all'International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative (IFRS 7). L'obiettivo di tali modifiche era quello di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 e di rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato alI'IFRS Interpretations Committee.

3) Tali modifiche precisano la classificazione delle attività finanziarie con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e caratteristiche analoghe come pure il regolamento delle passività mediante sistemi di pagamento elettronici. Impongono altresì obblighi di informativa volti ad accrescere la trasparenza nei confronti degli investitori in relazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e in strumenti finanziari con caratteristiche contingenti, come le caratteristiche connesse a obiettivi ESG.

4) Tali modifiche dovrebbero promuovere i prestiti con caratteristiche ESG, creando la possibilità, a seconda del modello di business, di valutarli al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a condizione che soddisfino il criterio SPPI («esclusivamente pagamenti di capitale e interessi»). In tal modo l'informativa finanziaria dovrebbe sostenere le misure di transizione economica che promuovono il Green Deal europeo.

5) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione ha concluso che le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'EFRAG ha inoltre concluso che i benefici di tali modifiche superano i costi connessi.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 243 dell'11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).

Art. 1

L'allegato del regolamento (UE) 2023/1803 è così modificato:

1) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2) l'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN