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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1131 DELLA COMMISSIONE, 26 marzo 2025

G.U.U.E. 4 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 giugno 2025

Applicabile dal: 24 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) I conti economici ambientali europei istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011 hanno una struttura modulare e includono, in particolare, un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, di cui all'allegato IV, un modulo per i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali, di cui all'allegato V, e un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, di cui all'allegato VIII, per i quali i dati devono essere trasmessi conformemente alle classificazioni applicate nei conti ambientali.

2) I conti economici ambientali europei sono una fonte statistica polivalente che fornisce dati per le politiche dell'Unione in materia di ambiente, azione per il clima e sostenibilità, in particolare pubblicando informazioni distinte sui cambiamenti climatici, sull'inquinamento zero e l'economia circolare (rifiuti), sulla protezione del suolo e sul rumore.

3) La mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Pertanto le caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero essere incluse nei conti ambientali europei. Tali dati dovrebbero riguardare tutti i settori dell'economia e tutti i settori di attività. Tali dati dovrebbero essere ripartiti per Stato membro e riguardare tutti i settori dell'economia pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

4) L'allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche. Le attività di mitigazione dei cambiamenti climatici e i relativi prodotti, definiti sulla base delle categorie della classificazione delle finalità ambientali, sono in parte inclusi nel compendio indicativo e devono essere integrati da attività economiche a basse emissioni di carbonio.

5) Nel corso della sua 55a sessione, tenutasi nel febbraio 2024, la Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha approvato la classificazione delle finalità ambientali (CEP) come classificazione statistica internazionale e ne ha raccomandato l'inclusione nella famiglia internazionale delle classificazioni.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 192 del 22.7.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/oj.

Art. 1

Gli allegati IV, V e VIII del regolamento (UE) n. 691/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 691/2011 è così modificato:

1) nell'allegato IV, la sezione 5 è così modificata:

a) al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- i gruppi della classificazione delle finalità ambientali (CEP) raggruppati come segue:

- CEP 01 - Aria e clima

- CEP 0301 - Gestione delle acque reflue

- CEP 0401 - Gestione dei rifiuti

- CEP 0501 - Protezione del suolo, delle acque di superficie e delle acque del sottosuolo

- CEP 0502 - Protezione della biodiversità e del paesaggio

- CEP 06 - Rumore e radiazioni

- somma di CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 - R&S per la riduzione e il controllo delle emissioni atmosferiche, per la gestione delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti, per il suolo, le acque di superficie, le acque del sottosuolo e la biodiversità e per il rumore e le radiazioni»;

b) il punto 2 è soppresso;

2) l'allegato V è così modificato:

a) la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:

- produzione del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,

- esportazioni del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso,

- valore aggiunto del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,

- occupazione nel settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e nelle attività di natura commerciale,

- formazione lorda di capitale fisso per attività di mitigazione dei cambiamenti climatici, ripartita per società, amministrazioni pubbliche, e famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie,

- formazione lorda di capitale fisso per prodotti di mitigazione dei cambiamenti climatici, non già inclusi nella formazione lorda di capitale fisso per attività di mitigazione dei cambiamenti climatici, ripartita per società, amministrazioni pubbliche, e famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie,

- consumo finale di prodotti di mitigazione dei cambiamenti climatici, ripartito per amministrazioni pubbliche, e famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica "occupazione", la cui unità di riferimento è l'"equivalente a tempo pieno".»;

b) la sezione 5 è così modificata:

i) al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- gruppi della classificazione delle finalità ambientali (CEP) raggruppati come segue:

- CEP 01 - Aria e clima

- CEP 0201 - Energia da fonti rinnovabili

- CEP 0202 - Gestione e risparmio di energia

- CEP 0301 - Gestione delle acque reflue

- CEP 0302 - Risparmio idrico e gestione delle risorse idriche naturali

- CEP 0401 - Gestione dei rifiuti

- CEP 0402 - Recupero e risparmio dei materiali

- CEP 0501 - Protezione del suolo, delle acque di superficie e delle acque del sottosuolo

- CEP 0502 - Protezione della biodiversità e del paesaggio

- CEP 0503 - Gestione delle risorse forestali

- CEP 06 - Rumore e radiazioni

- somma di CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 - R&S per la riduzione e il controllo delle emissioni atmosferiche, per la gestione delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti, per il suolo, le acque di superficie, le acque del sottosuolo e la biodiversità e per il rumore e le radiazioni

- somma di CEP 0702, CEP 0704, CEP 0706, CEP 0708 - R&S per l'energia, per le risorse idriche, per il recupero e il risparmio dei materiali e per la gestione delle foreste

- CEP 08 - Finalità trasversali e altre finalità ambientali»;

ii) il punto 2 è soppresso;

3) nell'allegato VIII, la sezione 5 è così modificata:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascuna delle categorie di trasmissione di cui al punto 1, i dati sono riportati secondo i gruppi della classificazione delle finalità ambientali (CEP) raggruppati come segue:

- CEP 01 - Aria e clima;

- CEP 0201 - Energia da fonti rinnovabili;

- CEP 0202 - Gestione e risparmio di energia;

- CEP 0301 - Gestione delle acque reflue;

- CEP 0302 - Risparmio idrico e gestione delle risorse idriche naturali;

- CEP 0401 - Gestione dei rifiuti;

- CEP 0402 - Recupero e risparmio dei materiali;

- CEP 0501 - Protezione del suolo, delle acque di superficie e delle acque del sottosuolo;

- CEP 0502 - Protezione della biodiversità e del paesaggio;

- CEP 0503 - Gestione delle risorse forestali;

- CEP 06 - Rumore e radiazioni;

- somma di CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 - R&S per la riduzione e il controllo delle emissioni atmosferiche, per la gestione delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti, per il suolo, le acque di superficie, le acque del sottosuolo e la biodiversità e per il rumore e le radiazioni;

- somma di CEP 0702, CEP 0704, CEP 0706, CEP 0708 - R&S per l'energia, per le risorse idriche, per il recupero e il risparmio dei materiali e per la gestione delle foreste;

- CEP 08 - Finalità trasversali e altre finalità ambientali.»;

b) al punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I trasferimenti che le società ricevono dalle amministrazioni pubbliche raggruppati sommando tutte le divisioni CEP (CEP 01-08) sono ulteriormente raggruppati in base alla classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 come segue:»;

c) il punto 4 è soppresso.