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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1103 DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2025

G.U.U.E. 4 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 per quanto riguarda le prescrizioni per le domande e le richieste di stabilire una classificazione «LMR non richiesto» per le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 giugno 2025

Applicabile dal: 24 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Le sostanze farmacologicamente attive sono classificate in base ai pareri sui limiti massimi di residui (LMR) formulati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 della Commissione (2) stabilisce la forma e il contenuto delle domande e delle richieste presentate all'EMA al fine di richiedere un parere per la determinazione dell'LRM.

3) Il regolamento (UE) 2018/782 della Commissione (3) stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio che l'EMA è tenuta ad applicare in sede di elaborazione dei pareri sugli LMR. L'allegato I, punto I.7, del regolamento (UE) 2018/782 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/1101 della Commissione (4) per introdurre la prescrizione secondo cui l'EMA è tenuta a stabilire se per una data sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica sia appropriata la classificazione «LMR non richiesto».

4) E' pertanto opportuno specificare chiaramente il contenuto dei particolari e dei documenti di cui è corredata una domanda o una richiesta di classificazione «LMR non richiesto» per le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/12.

6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 152 del 16.6.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 della Commissione, del 6 gennaio 2017, relativo alla forma e al contenuto delle domande e delle richieste per la determinazione dei limiti massimi di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/12/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/782/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2025/1101 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/782 per quanto riguarda la valutazione, da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, dei limiti massimi di residui delle sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche (GU L, 2025/1101, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1101/oj).

Art. 1

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di classificazione «LMR non richiesto» per le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche, i particolari e i documenti sono quelli specificati nell'allegato I, punto I.7, primo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/782 della Commissione (*1).

_________________

(*1) Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2018/782/oj).».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN