
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/671 DELLA COMMISSIONE, 2 aprile 2025
G.U.U.E. 18 giugno 2025, Serie L
Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di altri tipi di dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 luglio 2025
Applicabile dal: 14 aprile 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 prevede che entro il 14 aprile 2025 i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti devono assicurare la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese.
2) Al fine di fornire una serie completa di dati in modo armonizzato in tutta l'Unione in grado di soddisfare le future esigenze informative degli utenti finali dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, fornendo loro informazioni sufficienti sull'ubicazione geografica, sulle caratteristiche generali e sui servizi offerti presso i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici e dei nuovi servizi che giungono sul mercato, è necessario modificare l'elenco della serie preliminare di tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.
3) Gli altri tipi di dati introdotti con il presente regolamento riguardano informazioni generali sui gestori dei punti di ricarica e di rifornimento, comprese informazioni sulla presenza di persone fisiche che presidiano la stazione di ricarica o di rifornimento, o sull'esistenza di strutture che offrono servizi associati all'utente. Alcuni tipi di dati riguardano inoltre aspetti relativi all'accessibilità, come parametri più dettagliati di compatibilità del tipo di veicolo, includendo le specifiche del veicolo consentite e aspetti operativi come la capacità cumulativa giornaliera delle stazioni di rifornimento di idrogeno o la pressione dell'idrogeno fornito presso il punto di rifornimento. Altri tipi di dati riguardano specificamente i nuovi sviluppi tecnologici e i nuovi servizi presenti sul mercato, come i servizi plug-and-charge o di ricarica intelligente. In generale, è necessario introdurre questi altri tipi di dati per fare sì che gli utenti finali possano prendere decisioni informate sulle loro sessioni di ricarica e rifornimento sulla base di servizi informativi di alta qualità sviluppati dagli operatori del mercato.
4) Al fine di evitare sovrapposizioni tra i tipi di dati già esistenti e i nuovi, è necessario adeguare alcuni tipi di dati indicati nell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. Ad esempio, il tipo di dati «ubicazione geografica dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi» è sostituito dai nuovi tipi di dati «informazioni sull'ubicazione geografica del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)», «informazioni supplementari sull'ubicazione geografica», «paese», «regione», «città», «codice postale» e «indirizzo».
5) Le disposizioni del presente regolamento integrano le sottosezioni dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 aggiungendo nuovi punti all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 per includere dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico, altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico e altri dati dinamici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico.
6) Gli ulteriori tipi di dati introdotti con il presente regolamento sono coerenti con le specifiche tecniche relative al formato, alla frequenza e alla qualità stabilite in conformità all'articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1804 dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione (2).
7) Al fine di anticipare sviluppi futuri e l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1804, i tipi di dati stabiliti dal presente regolamento dovrebbero anche essere accessibili attraverso un punto di accesso europeo comune che la Commissione dovrà istituire entro il 31 dicembre 2026. Ciò consentirà agli utenti dei dati di accedere facilmente ai dati e di confrontare le informazioni sulle caratteristiche dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali i prezzi, l'accessibilità, la disponibilità o la potenza erogata.
8) Gli ulteriori tipi di dati prescritti dal presente regolamento si basano sui risultati dell'azione di sostegno al programma del meccanismo per collegare l'Europa riguardante la raccolta di dati relativi ai punti di ricarica/rifornimento per i combustibili alternativi e i codici identificativi unici relativi agli attori della mobilità elettrica («IDACS»), che si è conclusa nel 2022.
9) A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1804, gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento devono prevedere periodi transitori ragionevoli prima che le disposizioni ivi contenute, o le relative modifiche, diventino vincolanti per i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi. Il presente regolamento si applica pertanto a decorrere dal 14 aprile 2025, data che coincide con la data di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.
10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1804,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 234 del 22.9.2023; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all'accessibilità dei dati sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L, 2025/655, 3.4.2025, ELI: xxx).
L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 14 aprile 2025, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese. Sono forniti i tipi di dati seguenti:
a) dati statici relativi ai punti di ricarica e ai punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico da loro gestiti:
(i) denominazione legale del gestore o del proprietario del punto di ricarica o di rifornimento;
(ii) denominazione commerciale del gestore o del proprietario del punto di ricarica o di rifornimento;
(iii) numero di punti di ricarica o di rifornimento;
(iv) servizio di assistenza;
(v) telefono dell"helpdesk;
(vi) strutture che offrono servizi associati all'utente;
(vii) informazioni sull'ubicazione geografica del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);
(viii) informazioni supplementari sull'ubicazione geografica;
(ix) paese;
(x) regione;
(xi) città;
(xii) codice postale;
(xiii) indirizzo;
(xiv) orario di apertura;
(xv) fuso orario;
(xvi) compatibilità del tipo di veicolo;
(xvii) specifiche del veicolo consentite;
(xviii) numero di posti di parcheggio;
(xix) numero di posti di parcheggio per persone con disabilità;
(xx) dispositivo di pagamento con lettore di carte bancarie;
(xxi) dispositivo di pagamento con funzionalità senza contatto che consenta quanto meno la lettura di carte di pagamento;
(xxii) altra opzione di pagamento ad hoc;
(xxiii) informazioni supplementari sui fornitori di servizi di pagamento accettati;
(xxiv) opzione di pagamento sulla base di un contratto (abbonamento);
b) altri dati statici relativi all'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) codice identificativo del punto di ricarica (connettore);
(ii) numero di connettori;
(iii) tipo di connettore (spina);
(iv) tipo di corrente;
(v) potenza massima della stazione di ricarica;
(vi) potenza massima del punto di ricarica;
(vii) fornitori di servizi di mobilità che permettono la ricarica sulla base di un contratto;
(viii) plug-and-charge;
(ix) servizi di ricarica intelligente;
(x) energia elettrica fornita rinnovabile al 100 %;
c) altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) stato dell'idrogeno;
(ii) pressione dell'idrogeno;
(iii) capacità cumulativa giornaliera;
(iv) idrogeno fornito rinnovabile al 100 %;
d) altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento per il metano liquefatto accessibile al pubblico:
(i) metano liquefatto fornito rinnovabile al 100 %;
e) altri dati statici relativi all'infrastruttura di rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) tipo di connettore (erogatore);
f) dati dinamici relativi all'infrastruttura di ricarica e rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) stato operativo;
(ii) disponibilità;
(iii) prezzo ad hoc;
g) altri dati dinamici relativi all'infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) quantità limitata di idrogeno disponibile».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN