
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1192 DELLA COMMISSIONE, 18 giugno 2025
G.U.U.E. 19 giugno 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell'accreditamento dei verificatori. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 giugno 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 30 septies, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) In seguito alla modifica della direttiva 2003/87/CE operata con direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), occorre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) per incorporarvi le norme che si applicano al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Per stabilire modalità strutturate per la comunicazione dei traguardi e degli obiettivi conseguiti e facilitare la verifica del loro conseguimento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (4) sono stati inseriti obblighi procedurali relativi alla presentazione di una relazione sulla neutralità climatica e al suo contenuto. E' essenziale definire norme armonizzate sulla verifica di tale relazione.
2) Per valutare se i traguardi e gli obiettivi sono stati conseguiti, è essenziale che il verificatore valuti la completezza della relazione sulla neutralità climatica e la sua conformità alle prescrizioni dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, verifichi le opportunità di miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione e l'accuratezza dei dati contenuti nella relazione sulla neutralità climatica. Il verificatore dovrebbe prendere come punto di partenza il piano di neutralità climatica e valutare la conformità dei gestori a tale piano, in particolare per quanto riguarda i traguardi, gli obiettivi, le misure e gli investimenti. Affinché l'autorità competente possa decidere se le quote di emissioni debbano essere ridotte a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (5), la dichiarazione di verifica dovrebbe contenere informazioni sufficienti sulle eventuali incoerenze che non è stato possibile risolvere prima di presentare la dichiarazione, compresa l'eventuale non conformità del piano di neutralità climatica ai requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 (6) della Commissione, individuate dal verificatore.
3) Per allinearsi alle norme armonizzate sulla verifica delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati sulle assegnazioni, le definizioni di cui all'articolo 3, gli obblighi di cui all'articolo 4 e l'ambito di applicazione delle prescrizioni dei capi II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 dovrebbero essere estesi alla verifica delle relazioni sulla neutralità climatica, a meno che tale verifica non richieda altre disposizioni ad hoc. Analogamente, alla verifica delle relazioni sulla neutralità climatica dovrebbero applicarsi anche le prescrizioni sull'accreditamento dei verificatori e quelle in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra organismi nazionali di accreditamento e autorità competenti sancite rispettivamente al capo V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
4) E' essenziale che il verificatore ottenga informazioni sufficienti a fornire una garanzia ragionevole che la relazione sulla neutralità climatica non è viziata da inesattezze rilevanti e che i traguardi e gli obiettivi sono stati conseguiti. Per garantire approcci armonizzati, è necessario stabilire norme sul tipo di informazioni che il gestore e il verificatore devono condividere e i fattori da considerare nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi per pianificare la verifica.
5) Al fine di valutare se i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono stati conseguiti, il verificatore dovrebbe controllare i dati utilizzati per dimostrarne il conseguimento. Affinché la valutazione delle relazioni sulla neutralità climatica da parte del verificatore sia armonizzata in tutti gli impianti, è opportuno stabilire norme relative ai controlli da effettuare sulle prove e sul piano di neutralità climatica presentati dal gestore e sulle lacune nei dati utilizzati per dimostrare il conseguimento dei traguardi o degli obiettivi.
6) Per pianificare la verifica delle relazioni sulla neutralità climatica e valutare se un'inesattezza, una non conformità o un'inosservanza siano rilevanti, è opportuno stabilire una soglia di rilevanza. Per quanto riguarda la sua dimensione quantitativa e per ridurre gli oneri amministrativi, la soglia di rilevanza dovrebbe essere uniforme per tutti i gestori, indipendentemente dalle dimensioni e dalle emissioni. Il tipo di dati ai quali dovrebbe essere applicata la soglia di rilevanza dipende dal tipo di obiettivo quantitativo definito nel piano di neutralità climatica e, ai fini della certezza del diritto, dovrebbe essere specificato nella legislazione. Il verificatore dovrebbe inoltre considerare la natura, l'entità e le circostanze specifiche in cui si sono verificate le eventuali inesattezze, non conformità e inosservanze.
7) A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma e dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, la relazione sulla neutralità climatica può essere giudicata soddisfacente in seguito alla verifica solo se non è viziata da inesattezze rilevanti e se i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica sono stati conseguiti per il pertinente periodo quinquennale. Perché il verificatore possa riferire in modo strutturato, è opportuno precisare le circostanze in cui una relazione sulla neutralità climatica non può essere giudicata soddisfacente in seguito alla verifica.
8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (7) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione (8) per includervi norme in materia di monitoraggio e comunicazione riguardanti l'attribuzione di un fattore di emissione pari a zero o diverso da zero ai combustibili da biomassa, ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai carburanti derivanti da carbonio riciclato e ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Di conseguenza occorre adeguare le norme vigenti sul ruolo del verificatore nel valutare l'applicabilità dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e nel valutare le prove che dimostrano la conformità a tali criteri. Nel valutare la corretta applicazione della metodologia di monitoraggio il verificatore dovrebbe controllare le prove addotte dal gestore, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato per verificare l'applicabilità e il rispetto dei pertinenti criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nell'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e nell'articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001 per i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Dovrebbe eseguire controlli analoghi anche nel valutare la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Se individua una non conformità ai criteri applicabili di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non può essere corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore dovrebbe farne menzione nella dichiarazione.
9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2493 della Commissione per disciplinare l'attribuzione dei carburanti alternativi o dei carburanti ammissibili per l'aviazione e delle loro emissioni a voli specifici. Se tali carburanti non possono essere attribuiti fisicamente a un volo specifico, sono previste norme specifiche sull'attribuzione proporzionale ai voli in partenza dall'aerodromo e sulle tempistiche della consegna dei carburanti al sistema di rifornimento. Ai fini della certezza del diritto e dell'integrità ambientale, è opportuno specificare il ruolo del verificatore nei controlli relativi al rispetto delle prescrizioni degli articoli da 53 bis a 54 quater del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
10) Per garantire la corretta attribuzione proporzionale dei carburanti alternativi per l'aviazione e dei carburanti ammissibili per l'aviazione ai voli e informare l'autorità competente al riguardo, il verificatore dovrebbe effettuare controlli sulla completezza e l'accuratezza del quantitativo di carburanti alternativi per l'aviazione puri con un fattore di emissione pari a zero dichiarati e del quantitativo di carburanti ammissibili per l'aviazione puri per categoria di carburanti a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. Eventuali incoerenze rilevate dovrebbero essere segnalate nella dichiarazione di verifica.
11) Alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 ha introdotto nuove norme sul monitoraggio e la comunicazione del CO2 trasferito agli impianti o all'infrastruttura di trasporto del CO2 per lo stoccaggio geologico a lungo termine come illustrato all'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Per garantire l'individuazione di eventuali incoerenze nella sottrazione del quantitativo di CO2 trasferito, è essenziale specificare i controlli che il verificatore dovrebbe effettuare nel valutare la corretta applicazione della metodologia di monitoraggio e l'adeguata sottrazione del CO2 trasferito a norma dell'articolo 49 del suddetto regolamento di esecuzione.
12) Per garantire che il CO2 legato chimicamente in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione (11) sia sottratto correttamente dalle emissioni totali di un impianto è essenziale specificare i controlli che il verificatore deve effettuare sul quantitativo di CO2 legato chimicamente in modo permanente in tali prodotti e sulla sua sottrazione.
13) A seguito delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono stabilite norme in materia di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 degli operatori aerei. Alla luce di tali modifiche, è opportuno includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 norme armonizzate in materia di verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e di accreditamento dei verificatori che la effettuano.
14) La verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati dall'operatore aereo dovrebbe seguire le stesse fasi della verifica delle emissioni di CO2 comunicate dall'operatore aereo. A tal fine, è opportuno ampliare le definizioni di cui all'articolo 3, l'obbligo di cui all'articolo 4 e l'ambito di applicazione dei capi II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 alla verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, a meno che caratteristiche specifiche di tale verifica non richiedano altre disposizioni ad hoc. Analogamente, alla verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dovrebbero applicarsi anche le prescrizioni sull'accreditamento dei verificatori e quelle in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra organismi nazionali di accreditamento e autorità competenti sancite rispettivamente ai capi V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
15) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 deve essere il più possibile automatizzata. Se sono popolate automaticamente tramite l'apposito sistema di monitoraggio NEATS sviluppato dalla Commissione o tramite uno strumento informatico di terzi approvato dalla Commissione senza che l'operatore sia coinvolto o modifichi i dati in ingresso, le comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sono da considerarsi verificate. In questi casi il sistema o lo strumento effettua controlli di verifica automatizzati sulla comunicazione. Per garantire l'allineamento con la comunicazione delle emissioni di CO2 e ottenere dati il più accurati possibile, nell'ambito della verifica della comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo è opportuno effettuare un controllo della coerenza tra le informazioni di volo contenute nella comunicazione delle emissioni e le informazioni di volo contenute nel sistema NEATS o nello strumento informatico di terzi, tenendo conto dei voli cui si applica la direttiva 2003/87/CE. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, i controlli di coerenza non dovrebbero essere richiesti per gli emettitori di entità ridotta. Eventuali incoerenze tra le informazioni di volo dovrebbero essere segnalate nella dichiarazione di verifica.
16) Se l'operatore aereo inserisce i propri dati nel sistema NEATS o in uno strumento informatico di terzi approvato dalla Commissione o applica i propri metodi di calcolo, ai fini dell'integrità ambientale e per aumentare la fiducia del pubblico nell'accuratezza dei dati è fondamentale che le comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 siano verificate da un verificatore competente e indipendente.
17) E' opportuno definire criteri specifici di competenza per i verificatori che effettuano la verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e valutano gli aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione di tali effetti. Questi criteri dovrebbero consentire agli organismi di accreditamento di valutare la competenza e le prestazioni del verificatore in sede di accreditamento e supervisione.
18) Per aumentare la fiducia del pubblico nella qualità e nella solidità della verifica e nel contempo agevolare l'accreditamento e evitare oneri amministrativi, è opportuno ampliare l'attuale ambito di accreditamento 12 alla verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. I verificatori che effettuano la verifica di una comunicazione delle emissioni dovrebbero essere accreditati nell'ambito di accreditamento 12a, mentre i verificatori che effettuano la verifica delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dovrebbero essere accreditati nell'ambito di accreditamento 12b. Per ridurre gli oneri amministrativi è opportuno prevedere un'esenzione per le situazioni in cui la verifica delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 è relativamente semplice in virtù del tipo di dati inseriti dall'operatore aereo, per esempio le informazioni di volo, i dati sulla traiettoria di volo o sulle caratteristiche dell'aeromobile. In questi casi è sufficiente un accreditamento nell'ambito 12a.
19) Per non incidere sugli accreditamenti validi dei verificatori che effettuano la verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2, i verificatori accreditati nell'ambito dell'accreditamento 12 entro la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter verificare le comunicazioni delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dell'operatore aereo se quest'ultimo modifica solo le informazioni di volo, i dati sulla traiettoria di volo o le caratteristiche dell'aeromobile nel sistema NEATS o nello strumento di terzi approvato dalla Commissione.
20) Il verificatore deve avere accesso ai sistemi informatici usati dagli operatori aerei per monitorare e comunicare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. E' necessario stabilire norme armonizzate sul tipo di informazioni, sistemi o strumenti che l'operatore e il verificatore devono condividere e sui fattori da considerare nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi ai fini della pianificazione della verifica.
21) Nell'ambito della verifica dei dati, i verificatori dovrebbero effettuare controlli della coerenza specifici sui dati usati dagli operatori aerei per compilare le comunicazioni sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. I tipi di controlli dovrebbero dipendere dai dati utilizzati. Sono necessarie norme armonizzate per definire questi controlli e le modalità per affrontare il problema dei dati mancanti nei dati sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
22) Per allinearsi alla verifica delle emissioni di CO2 e tenere conto del fatto che i dati sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sono in larga misura trattati e registrati in sistemi automatici, la definizione di «sito» ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e le norme sulle visite in sito condotte dal verificatore dovrebbero applicarsi alla verifica delle comunicazioni sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Le visite virtuali dovrebbero essere consentite a condizioni analoghe. L'applicazione di queste condizioni e le prestazioni dei verificatori nel corso di tali visite dovrebbero essere monitorate dagli organismi nazionali di accreditamento nel quadro della vigilanza annuale sui verificatori.
23) Ai fini della certezza del diritto e per evitare oneri amministrativi, è opportuno fissare una soglia di rilevanza uniforme per tutti gli operatori aerei in base alla quale pianificare la verifica delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e aiutare il verificatore a valutare se un'inesattezza, una non conformità o un'inosservanza abbia un impatto rilevante.
24) Per evitare che siano ignorate eventuali inesattezze, non conformità e inosservanze individuali o aggregate relative al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 al di sotto della soglia di rilevanza applicabile, dovrebbero essere considerate rilevanti se la loro natura, la loro entità e le circostanze specifiche in cui si sono verificate lo giustificano.
25) Al fine di attenuare gli oneri amministrativi per i soggetti regolamentati con situazioni di monitoraggio semplici e bassi rischi, è opportuno introdurre alcuni elementi di semplificazione nella verifica delle loro comunicazioni. La semplificazione dovrebbe essere applicabile solo a condizioni rigorosamente delimitate per garantire la qualità della verifica e preservare l'integrità ambientale.
26) Per ridurre il rischio di compromettere l'imparzialità del verificatore, le norme sull'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del personale del verificatore che svolge le attività di verifica dovrebbero essere estese alla verifica delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
27) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da combustibili da biomassa, da combustibili rinnovabili di origine non biologica, da carburanti derivanti da carbonio riciclato e da combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le norme sulla verifica delle emissioni relative a tali combustibili e carburanti dovrebbero pertanto applicarsi alla verifica delle comunicazioni delle emissioni riguardanti il periodo di comunicazione 2024.
28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 285 del 4.11.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2493, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/oj).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così modificato:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal 1° gennaio 2025 e comunicate dal soggetto regolamentato a norma dell'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE;»;
b) è aggiunta la lettera c):
«c) alla verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che hanno luogo dal 1° gennaio 2025 e comunicati dall'operatore aereo a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.»;
2) l'articolo 3 è così modificato:
a) è inserito il seguente punto 6 quater:
«6 quater) «comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»: la comunicazione che l'operatore aereo deve presentare a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, e allegata alla comunicazione annuale delle emissioni conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;»;
b) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) "comunicazione del gestore o dell'operatore aereo": la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (*1), la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la comunicazione annuale concernente il livello di attività o la relazione sulla neutralità climatica;
________________
(*1) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).»;"
c) il punto 13 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata da un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;»;
ii) è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione di quanto specificato nel piano di neutralità climatica;»;
d) al punto 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni utili;»;
e) il punto 30 è sostituito dal seguente:
«30) "periodo di comunicazione del livello di attività": il periodo applicabile precedente alla presentazione della comunicazione annuale concernente il livello di attività a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;»;
f) sono aggiunti i seguenti punti 31 e 32:
«31) "relazione sulla neutralità climatica": una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;
32) "periodo di comunicazione della neutralità climatica": a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, il periodo applicabile fino al 31 dicembre 2025 e successivamente ogni periodo di cinque anni che termina il 31 dicembre del quinto anno.»;
3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Affidabilità della verifica
Una comunicazione verificata delle emissioni, una comunicazione verificata degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, una comunicazione verificata dei dati di riferimento, una comunicazione verificata dei dati relativi ai nuovi entranti, una comunicazione verificata annuale concernente il livello di attività o una relazione verificata sulla neutralità climatica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.
Il processo di verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il gestore o l'operatore aereo può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, o dei dati pertinenti ai fini delle relazioni sulla neutralità climatica, anche per quanto riguarda i traguardi e gli obiettivi.»
;
4) l'articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è così modificato:
i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è completa e soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331, all'articolo 3, paragrafo 2, o all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 a seconda dei casi;
b) il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità a quanto previsto nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore, e a quanto previsto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni di un operatore aereo o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2;»;
ii) è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) ove si tratti della verifica della relazione sulla neutralità climatica di un gestore, il gestore ha agito in conformità a quanto specificato nel piano di neutralità climatica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione (*2), in particolare per quanto riguarda le misure, i traguardi, gli investimenti e gli obiettivi;
________________
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).»;"
iii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della lettera d), il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita o dei dati pertinenti ai fini delle relazioni sulla neutralità climatica comunicati, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.»;
b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
«5 bis. Qualora rilevi che un gestore non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il piano di neutralità climatica è stato ritenuto conforme al suddetto regolamento dall'autorità competente a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331.»
;
5) l'articolo 9, paragrafo 1, è così modificato:
a) è inserita la seguente lettera b bis):
«b bis) il livello delle informazioni e la complessità del piano di neutralità climatica, ove si tratti della verifica della relazione sulla neutralità climatica;»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l'ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra o gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, o dei dati pertinenti ai fini delle relazioni sulla neutralità climatica.»;
6) l'articolo 10, paragrafo 1 è così modificato:
a) è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) la versione più recente del piano di neutralità climatica del gestore nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano;»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) la comunicazione annuale delle emissioni, la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, la comunicazione annuale concernente il livello di attività o la relazione sulla neutralità climatica del gestore o dell'operatore aereo, a seconda dei casi;»;
c) è inserita la seguente lettera k ter):
«k ter) qualora il piano di neutralità climatica sia stato aggiornato durante il periodo di comunicazione della neutralità climatica, l'elenco di tutti gli aggiornamenti ai sensi dell'articolo 22 quinquies del regolamento delegato (UE) 2019/331;»;
d) le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
«m) la dichiarazione di verifica dell'anno precedente, del periodo di riferimento precedente o del periodo di comunicazione della neutralità climatica precedente, a seconda dei casi, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell'anno precedente, nel periodo di riferimento precedente o nel periodo di comunicazione della neutralità climatica precedente, a seconda dei casi;
n) tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio, al piano della metodologia di monitoraggio, al piano di neutralità climatica o ai traguardi e agli obiettivi e, se del caso, le informazioni relative alle correzioni dei dati comunicati;
o) le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol o da altri organismi pertinenti, dal sistema di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (NEATS) o da uno strumento informatico di terzi a norma dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;»;
e) è inserita la seguente lettera o bis):
«o bis) le informazioni e i dati sottostanti usati dall'operatore aereo per compilare le informazioni di volo, le informazioni sulle caratteristiche dell'aeromobile e altri tipi di informazioni monitorate, al fine di calcolare il valore di CO2 equivalente degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per ciascun volo, qualora il sistema NEATS sia messo a disposizione dalla Commissione in un secondo momento a norma dell'articolo 56 ter, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;»;
7) l'articolo 11 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni in vari luoghi nonché il numero e la tipologia dei voli;»;
ii) è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, il piano di neutralità climatica, gli specifici traguardi e obiettivi ivi stabiliti nonché eventuali aggiornamenti del piano nel periodo di comunicazione della neutralità climatica;»;
iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché le apparecchiature e i processi utilizzati per determinare le emissioni, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati;»;
b) è inserita la seguente lettera f):
«f) ai fini della verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la misura in cui gli operatori aerei usano il sistema NEATS o gli strumenti informatici di terzi approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 56 bis, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per fornire i dati.»;
c) il paragrafo 4 è così modificato:
i) è inserita la seguente lettera a bis):
«a bis) se il piano di neutralità climatica trasmessogli è la versione più recente e se è stato ritenuto conforme dall'autorità competente a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331;»;
ii) è inserita la seguente lettera b ter):
«b ter) se sono intervenute modifiche al piano di neutralità climatica durante il periodo di comunicazione della neutralità climatica e se l'autorità competente ne è stata informata;»;
8) l'articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 aggregati nella comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, i dati aggregati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita riportati nella comunicazione dei dati di riferimento, nella comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o nella comunicazione annuale concernente il livello di attività del gestore, o i dati aggregati pertinenti per dimostrare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica.»;
b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere b), c), c bis) e d), o all'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma.»;
9) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, o del piano di neutralità climatica, a seconda dei casi.»;
10) l'articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio approvato o del piano di neutralità climatica, a seconda dei casi, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:»;
ii) è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) allo scopo di verificare la relazione sulla neutralità climatica, la coerenza con i limiti dell'impianto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e dei suoi sottoimpianti di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331;»;
iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni o la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo, la completezza dei voli che rientrano in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l'operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi alle emissioni e agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2;»;
iv) è inserita la seguente lettera f ter):
«f ter) allo scopo di verificare la relazione sulla neutralità climatica, la coerenza tra le emissioni storiche, i livelli di emissione e i livelli di attività, da un lato, e i dati inclusi nelle comunicazioni dei dati di riferimento e nelle comunicazioni concernenti il livello di attività, dall'altro;»;
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies:
«2 bis. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del piano di monitoraggio approvato, se l'operatore aereo fornisce dati sulle traiettorie di volo nella comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, il verificatore controlla la completezza delle informazioni sulla traiettoria di volo.
2 ter. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del piano di monitoraggio approvato, se l'operatore aereo fornisce dati sulle caratteristiche dell'aeromobile nella comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, il verificatore controlla almeno:
a) la coerenza tra i tipi di aeromobile elencati nel piano di monitoraggio approvato e i dati comunicati sui tipi di aeromobile e quelli registrati nei registri interni;
b) la coerenza tra le fonti di dati e le procedure sui motori degli aeromobili dell'operatore aereo e l'identificativo unico del motore dell'aeromobile contenuto nella banca dati ICAO sulle emissioni dei motori, o in una banca dati equivalente, usato per identificare i motori dell'aeromobile;
c) la coerenza tra, da un lato, la massa dell'aeromobile, la massa al decollo o il fattore di carico che figurano nei registri interni dell'operatore aereo e nella documentazione sulla massa e il bilanciamento e, dall'altro, i dati comunicati dall'operatore aereo.
Il verificatore usa inoltre la base di dati per la simulazione delle prestazioni degli aeromobili (Base of aircraft data) per stimare la massa dell'aeromobile, la massa al decollo o il fattore di carico al fine di confrontarli con i dati forniti dall'operatore aereo.
2 quater. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del piano di monitoraggio approvato, se l'operatore aereo fornisce dati sulle prestazioni dell'aeromobile nella comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, il verificatore controlla:
a) la coerenza tra i dati sulla traiettoria di volo e i dati sulle prestazioni dell'aeromobile lungo la traiettoria, anche facendo un controllo incrociato delle marcature temporali usate per i dati sulla traiettoria di volo e i dati sulle prestazioni dell'aeromobile;
b) la coerenza tra i dati aggregati sul carburante consumato, i dati riguardanti il carburante acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo e le misurazioni del contenuto del serbatoio;
c) la coerenza tra i dati comunicati dall'operatore aereo e le specifiche del costruttore, i registri interni e le procedure riguardanti il carburante consegnato, il flusso di combustibile e l'efficienza del motore dell'aeromobile, compresa la spinta del motore dell'aeromobile;
d) qualsiasi informazione che il verificatore ritenga necessaria per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 non è viziata da inesattezze rilevanti.
Nel controllare la coerenza dei dati di cui alla lettera a), il verificatore usa anche la base di dati per la simulazione delle prestazioni degli aeromobili (Base of aircraft data) per stimare le misurazioni del flusso di combustibile e l'efficienza del motore al fine di confrontarli con i dati forniti dall'operatore aereo.
2 quinquies. Se l'operatore aereo usa il proprio metodo per determinare le caratteristiche del carburante o i dati meteorologici nella comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, il proprio modulo di consumo del carburante o il modulo di stima delle emissioni di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla, nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, la validità delle informazioni in ingresso usate per determinare i dati e applicare i metodi approvati dall'autorità competente nel piano di monitoraggio.»
;
c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Ai fini del controllo della completezza delle traiettorie di volo di cui al paragrafo 2 bis, il verificatore usa il modello di volo tattico aggiornato (Current Tactical Flight Model, CTFM) di Eurocontrol, il modello di volo tattico regolato (Regulated Tactical Flight Model, RTFM) di Eurocontrol, il modello di volo tattico pianificato (Filed Tactical Flight Model, FTFM) di Eurocontrol o un modello equivalente in termini di accuratezza dei dati, secondo il caso, così come i dati trasmessi via ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).»
;
11) l'articolo 17 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora il CO2 trasferito sia sottratto a norma dell'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e la sua misurazione avvenga sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario o nell'infrastruttura di trasporto, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti o nell'infrastruttura di trasporto del CO2 siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che nelle comunicazioni sulle emissioni di entrambi gli impianti o dell'infrastruttura di trasporto sia stata utilizzata la media aritmetica corretta dei valori misurati.
Qualora le differenze tra i valori misurati nei due impianti o nell'infrastruttura di trasporto del CO2 non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e che l'autorità competente le abbia approvate.
Qualora il CO2 in transito sia stato comunicato conformemente all'articolo 49, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che tale CO2 sia stato trasferito a un altro impianto o a un'infrastruttura di trasporto del CO2 entro il 31 gennaio dell'anno successivo.»
;
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater:
«4 bis. Qualora l'N2O trasferito non sia conteggiato tra le emissioni a norma dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e la sua misurazione avvenga sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che nelle comunicazioni sulle emissioni di entrambi gli impianti sia stata utilizzata la media aritmetica corretta dei valori misurati.
Qualora le differenze tra i valori misurati nei due impianti non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e l'autorità competente le abbia approvate.
4 ter. Qualora il CO2 trasferito conformemente all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 derivi da materiali o combustibili contenenti carbonio con fattore di emissione pari a zero, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti:
a) che il CO2 trasferito derivi da materiali o combustibili contenenti carbonio con fattore di emissione pari a zero;
b) che l'impianto cedente o l'infrastruttura di trasporto del CO2 abbia sottratto correttamente il CO2 trasferito, proporzionalmente alla frazione di carbonio che non deriva da carbonio con fattore di emissione pari a zero;
c) che il gestore dell'impianto o dell'infrastruttura di trasporto del CO2 abbia monitorato eventuali emissioni da fuoriuscite, emissioni fuggitive ed emissioni convogliate;
d) qualsiasi informazione che il verificatore ritenga necessaria per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione delle emissioni non è viziata da inesattezze rilevanti.
4 quater. Qualora il CO2 sia chimicamente legato in modo permanente in un prodotto ai sensi dell'articolo 49 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti:
a) che il prodotto sia elencato nel regolamento delegato (UE) 2024/2620;
b) che il gestore abbia sottratto correttamente il CO2 derivante da carbonio con fattore di emissione diverso da zero che è legato chimicamente in modo permanente ai sensi dell'articolo 49 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
c) il quantitativo di CO2 legato chimicamente in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato (UE) 2024/2620;
d) se il CO2 deriva da materiali o combustibili contenenti una frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero:
i) che il CO2 derivi dai suddetti materiali o combustibili;
ii) che il gestore abbia sottratto correttamente il CO2 legato chimicamente in modo permanente, in modo proporzionale alla frazione di carbonio che non deriva da carbonio con fattore di emissione pari a zero;
e) qualsiasi informazione che il verificatore ritenga necessaria per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione delle emissioni non è viziata da inesattezze rilevanti.»
;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, nell'ambito del controllo di cui al paragrafo 1 il verificatore controlla le prove seguenti:
a) prove addotte dal gestore che dimostrano la conformità dei combustibili da biomassa con fattore di emissione pari a zero ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) prove addotte dal gestore che dimostrano la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (renewable fuel of non-biologic origin, RFNBO) o dei carburanti derivanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuel, RCF) ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001;
c) prove addotte dal gestore che dimostrano quanto segue:
i) la conformità dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio alla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788;
ii) il tenore di carbonio dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio è stato precedentemente soggetto a restituzione di quote a norma della direttiva 2003/87/CE.»
;
d) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:
«5 bis. Qualora il gestore abbia determinato la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all'acquisto conformemente all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti:
a) che nessun altro dichiari l'utilizzo del quantitativo di biogas acquistato;
b) che il gestore e il produttore della frazione di biomassa siano collegati alla stessa rete;
c) qualsiasi informazione che il verificatore ritenga necessaria per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione delle emissioni non è viziata da inesattezze rilevanti.
5 ter. Qualora la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale siano determinate conformemente all'articolo 39 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti:
a) che nessun altro dichiari l'utilizzo dell'RFNBO o RCF acquistato;
b) che il gestore e il produttore di RFNBO o RCF siano collegati alla stessa rete;
c) qualsiasi informazione che il verificatore ritenga necessaria per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione delle emissioni non è viziata da inesattezze rilevanti.»
;
e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se il carburante alternativo per l'aviazione o il carburante ammissibile per l'aviazione è consegnato all'aeromobile in lotti fisicamente identificabili e può essere fisicamente attribuito a un volo comunicato, il verificatore controlla che il rispettivo quantitativo sia attribuito correttamente al volo subito dopo il rifornimento.
Se sono effettuati vari voli consecutivi senza rifornimento di carburante tra gli stessi, il verificatore controlla che il quantitativo di carburante alternativo per l'aviazione o di carburante ammissibile per l'aviazione è assegnato a tali voli proporzionalmente alle loro emissioni calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
Se in un aerodromo il carburante alternativo per l'aviazione non può essere attribuito fisicamente a un volo specifico, il verificatore controlla che sia attribuito ai voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE proporzionalmente alle emissioni dei voli in partenza da quell'aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
Se in un aerodromo il carburante ammissibile per l'aviazione non può essere attribuito fisicamente a un volo specifico, il verificatore controlla che sia attribuito ai voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e ai voli contemplati dall'articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva proporzionalmente alle emissioni di tali voli calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
Ai fini del terzo e quarto comma, il verificatore controlla che il carburante alternativo per l'aviazione o il carburante ammissibile per l'aviazione sia stato consegnato al sistema di rifornimento dell'aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o nei tre mesi precedenti o successivi, come specificato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.
Ai fini del primo, secondo, terzo e quarto comma, il verificatore controlla che:
a) nella comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo, il carburante alternativo per l'aviazione o il carburante ammissibile per l'aviazione sia assegnato correttamente a coppie di aerodromi;
b) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione dichiarato non superi il totale del carburante comunicato da quell'operatore aereo per i voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall'aerodromo in cui è fornito il carburante alternativo per l'aviazione;
bbis) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato non superi il totale del carburante comunicato da quell'operatore aereo per i voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e per i voli contemplati dall'articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall'aerodromo in cui è fornito il carburante ammissibile per l'aviazione;
c) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione per i voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE non superi il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione acquistato da cui è sottratto il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione venduto a terzi;
cbis) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione per i voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e per i voli contemplati dall'articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, non superi il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione acquistato da cui è sottratto il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione venduto a terzi;
d) il rapporto tra il carburante alternativo per l'aviazione o il carburante ammissibile per l'aviazione e i combustibili fossili attribuiti ai voli aggregati per coppia di aerodromi non superi il limite massimo di miscelazione per quel carburante alternativo per l'aviazione o carburante ammissibile per l'aviazione certificato secondo una norma internazionale riconosciuta;
e) la frazione aggregata con fattore di emissione pari a zero nel carburante alternativo per l'aviazione non superi il quantitativo di carburante alternativo per l'aviazione per il quale sono fornite le prove seguenti:
i) se la frazione con fattore di emissione pari a zero riguarda la frazione di biomassa di un carburante alternativo misto per l'aviazione, le prove che dimostrano la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nell'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
ii) se la frazione con fattore di emissione pari a zero riguarda la frazione di RFNBO o RCF di un carburante alternativo misto, le prove che dimostrano la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nell'articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001;
iii) se la frazione con fattore di emissione pari a zero riguarda la frazione di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio di un carburante alternativo misto, le prove che dimostrano la conformità alla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788, e le prove che dimostrano che il tenore di carbonio del combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio è stato precedentemente soggetto a restituzione di quote a norma della direttiva 2003/87/CE;
f) non siano stati conteggiati i medesimi quantitativi di carburante alternativo per l'aviazione o carburante ammissibile per l'aviazione, o che non ne sia stato dichiarato l'uso, in una relazione precedente, da un altro operatore aereo o in un altro sistema di fissazione del prezzo del carbonio.»
;
12) è inserito il seguente articolo 17 quater:
«Articolo 17 quater
Controllo del conseguimento di traguardi e obiettivi
Ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica il verificatore controlla che siano stati conseguiti i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica. A tale scopo il verificatore controlla:
a) le prove addotte dal gestore che dimostrano l'attuazione delle misure relative ai traguardi e agli obiettivi e il completamento della stessa;
b) l'impatto di eventuali aggiornamenti del piano di neutralità climatica sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
c) la coerenza con il piano di neutralità climatica delle prove addotte dal gestore che dimostrano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
d) l'uso di dati adeguati per dimostrare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica;
e) la correttezza del calcolo dei dati usati per dimostrare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica e la coerenza di tali dati con altri dati pertinenti contenuti nella comunicazione verificata delle emissioni, nella comunicazione verificata dei dati di riferimento e nella comunicazione verificata annuale concernente il livello di attività;
f) se gli obiettivi conseguiti dimostrano una riduzione in linea con la riduzione stimata delle emissioni di gas serra descritta nel piano di neutralità climatica e, in caso contrario, quali sono le motivazioni.»
;
13) l'articolo 18 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Qualora manchino dati necessari per il calcolo degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, il verificatore controlla se sia possibile stimare i dati mancanti utilizzando il sistema NEATS o uno strumento informatico di terzi approvato dalla Commissione.
Qualora non sia possibile stimare i dati mancati conformemente al primo comma, il verificatore controlla che i dati surrogati approvati dall'autorità competente siano stati applicati correttamente.
Qualora l'operatore aereo non riesca a ottenere per tempo l'approvazione per i dati surrogati, il verificatore si accerta che l'approccio utilizzato dall'operatore aereo per completare i dati mancanti assicuri che gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 non siano sottostimati e che non comporti inesattezze rilevanti.»
;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In caso di lacune nei dati usati per dimostrare il conseguimento dei traguardi o degli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica, il verificatore controlla che l'approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti sia basato su prove ragionevoli e garantisca che i dati richiesti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 non siano sottostimati né sovrastimati.»
;
14) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per verificare la comunicazione delle emissioni, la comunicazione dei dati di riferimento o quella dei dati relativi ai nuovi entranti, la comunicazione annuale concernente il livello di attività o la relazione sulla neutralità climatica del gestore, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite in ulteriori siti, anche quando parti significative delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo sono svolte in altri siti, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.»
;
15) l'articolo 22 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441, a seconda dei casi, il verificatore ne informa tempestivamente il gestore o l'operatore aereo e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune.
Il gestore o l'operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.
Qualora sia stata rilevata un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441, il gestore o l'operatore aereo ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo.»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il verificatore documenta e segnala come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 che sono state corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.»
;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni totali comunicate, sugli effetti comunicati del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, sui dati comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita o sui dati comunicati per la relazione sulla neutralità climatica. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.»;
ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441, a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.»;
16) l'articolo 23 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Ai fini della verifica delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del CO2(e) aggregato totale comunicato nella comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.»
;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a) le emissioni totali dell'impianto per il sottoimpianto pertinente, ove gli obiettivi conseguiti si riferiscano agli obiettivi di emissione assoluti;
b) il livello di intensità individuale di ciascun sottoimpianto pertinente oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, espresso in tCO2eq per unità di produzione pertinente, ove gli obiettivi conseguiti si riferiscano ai livelli di attività di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;
c) il livello di intensità individuale di ciascun sottoimpianto pertinente oggetto di un parametro di riferimento di calore, espresso in tCO2eq per TJ di calore consumato, ove gli obiettivi conseguiti si riferiscano ai livelli di attività di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;
d) il livello di intensità individuale di ciascun sottoimpianto pertinente oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, espresso in tCO2eq per TJ di calore consumato, ove gli obiettivi conseguiti si riferiscano ai livelli di attività di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;
e) il livello di intensità individuale di ciascun sottoimpianto pertinente con emissioni di processo, espresso in tCO2eq per unità di produzione pertinente, ove gli obiettivi conseguiti si riferiscano ai livelli di attività di un sottoimpianto con emissioni di processo;
f) l'obiettivo specifico usato per determinare la percentuale del valore del parametro di riferimento, ove si riferisca a obiettivi riguardanti il valore del parametro di riferimento per ciascun sottoimpianto pertinente.»
;
17) all'articolo 24 è inserita la seguente lettera e bis):
«e bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, si assicura di aver raccolto prove sufficienti per poter emettere un parere sulla verifica, che confermi con garanzia ragionevole il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nel piano di neutralità climatica;»;
18) l'articolo 26, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo, o ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento, della comunicazione annuale concernente il livello di attività e della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentate dal gestore, informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni comunicate, sugli effetti comunicati del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 o sui dati comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita;»;
b) è aggiunta la seguente lettera d):
«d) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate siano o meno rilevanti e in merito al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica.»;
19) l'articolo 27 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore rilascia al gestore o all'operatore aereo, per ciascuna comunicazione delle emissioni, ciascuna comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo, ciascuna comunicazione o relazione presentata dal gestore concernente i dati di riferimento, i dati relativi ai nuovi entranti, il livello annuale di attività o la neutralità climatica sottoposta a verifica, una dichiarazione di verifica in cui formula uno dei seguenti pareri:»;
ii) è inserita la seguente lettera b bis):
«b bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica non sono stati conseguiti;»;
iii) è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che confermi con garanzia ragionevole il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nel piano di neutralità climatica;»;
iv) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo nei seguenti casi:
a) se la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti;
b) se, ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica sono stati conseguiti.»;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, compresa l'autorizzazione, ove applicabile, e le versioni del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, o del piano di neutralità climatica, a seconda dei casi, nonché il periodo di validità di ciascun piano;»;
ii) è inserita la seguente lettera g bis):
«g bis) qualora la verifica riguardi la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo, il CO2(e) aggregato degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per ciascun operatore aereo;»;
iii) è inserita la seguente lettera g ter):
«g ter) qualora la verifica riguardi la comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo, la conferma che è stato effettuato un controllo della completezza e dell'accuratezza del quantitativo di carburanti alternativi per l'aviazione puri con un fattore di emissione pari a zero dichiarati e del quantitativo di carburanti ammissibili per l'aviazione puri per categoria di carburanti a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, compresa la conferma che non sono state osservate incoerenze e che l'attribuzione proporzionale dei carburanti ai voli è stata applicata correttamente, se del caso;»;
iv) è inserita la seguente lettera h ter):
«h ter) qualora la verifica riguardi la relazione sulla neutralità climatica, i traguardi e gli obiettivi conseguiti entro la fine del periodo di comunicazione della neutralità climatica;»;
v) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) il periodo di comunicazione, il periodo di riferimento, il periodo di comunicazione del livello di attività o il periodo di comunicazione della neutralità climatica soggetti a verifica;»;
vi) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 emerse nel corso della verifica;»;
vii) sono inserite le seguenti lettere q bis) e q ter):
«q bis) una dichiarazione che attesti se il metodo impiegato per colmare le lacune nei dati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, comporta inesattezze rilevanti;
qter) se l'operatore aereo non ha ottenuto per tempo l'approvazione per i dati surrogati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 bis, una dichiarazione che attesti se il metodo impiegato per colmare le lacune nei dati comporta inesattezze rilevanti;»;
viii) è inserita la seguente lettera r septies):
«r septies) se il verificatore che effettua la verifica della comunicazione delle emissioni di un operatore aereo ha eseguito il controllo a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, la conferma del fatto che i dati sui voli contenuti nel sistema NEATS o nello strumento informatico di terzi di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono coerenti con i dati sui voli contenuti nella comunicazione delle emissioni tenuto conto dei voli a cui si applica la direttiva 2003/87/CE e dei voli comunicati dall'operatore aereo, compresa, se del caso, la descrizione di eventuali rilievi e osservazioni riguardanti la coerenza e la completezza dei dati sui voli;»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all'operatore aereo, nonché all'autorità competente, di comprendere quanto segue:
a) l'entità e la natura dell'inesattezza, della non conformità o dell'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441;
b) il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante;
c) quale elemento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio, del piano della metodologia di monitoraggio o del piano di neutralità climatica è interessato dalla non conformità;
d) a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 è riconducibile l'inosservanza.»
;
20) l'articolo 28 è così modificato:
a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e c bis), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il piano di monitoraggio, il piano della metodologia di monitoraggio o, se del caso, il piano di neutralità climatica non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;»;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) il piano della metodologia di monitoraggio non è stato approvato dall'autorità competente;»;
d) è aggiunta la seguente lettera f):
«f) il piano di neutralità climatica non è stato controllato e ritenuto conforme dall'autorità competente a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331.»;
21) l'articolo 30, paragrafo 1, è così modificato:
a) è inserita la seguente lettera d bis):
«d bis) il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2;»;
b) è aggiunta la seguente lettera f):
«f) la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati per le relazioni sulla neutralità climatica, anche per quanto riguarda i traguardi e gli obiettivi.»;
22) all'articolo 31, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) se l'oggetto della verifica è la comunicazione del gestore concernente i dati di riferimento, i dati relativi ai nuovi entranti o la relazione sulla neutralità climatica.»;
23) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Verifica semplificata per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei
1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un operatore aereo che fa uso degli strumenti semplificati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per determinare le emissioni di CO2 se ritiene, sulla base dell'analisi dei rischi, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.
2. Qualora un operatore aereo utilizzi gli strumenti semplificati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per stabilire il consumo di carburante e i dati comunicati sulle emissioni di CO2 siano stati generati da tali strumenti, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo, il verificatore può decidere, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di non eseguire i controlli di cui agli articoli 14 e 16, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18 del presente regolamento.»
;
24) è inserito il seguente articolo 33 bis:
«Articolo 33 bis
Verifica semplificata per la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo
1. In deroga agli articoli da 7 a 27 del presente regolamento, la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo si considera verificata se è popolata tramite il sistema NEATS o uno strumento informatico di terzi di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo e senza modifiche da parte di quest'ultimo e se l'operatore aereo è uno dei soggetti seguenti:
a) un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b) per i periodi di comunicazione 2025 e 2026, un operatore aereo che registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
2. La comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un operatore aereo diverso da quelli di cui al paragrafo 1 si considera verificata se è popolata tramite il sistema NEATS o uno strumento informatico di terzi di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo e senza modifiche da parte di quest'ultimo. Tuttavia, nell'ambito della verifica della comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo il verificatore controlla la coerenza tra le informazioni di volo contenute nella comunicazione delle emissioni e le informazioni di volo contenute nel sistema NEATS o nello strumento di terzi, tenendo conto dei voli a cui si applica la direttiva 2003/87/CE e comunicati dall'operatore aereo.»
;
25) l'articolo 34 ter è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Visite in loco virtuali per la verifica delle comunicazioni dell'operatore aereo»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, il verificatore può decidere di effettuare una visita in loco virtuale per verificare la comunicazione delle emissioni o la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo in casi diversi da quelli contemplati all'articolo 34 bis. La decisione di effettuare una visita in loco virtuale è presa in base all'esito dell'analisi dei rischi dopo che il verificatore ha appurato di poter accedere a distanza a tutti i dati utili. Il verificatore informa senza indugio l'operatore aereo della propria decisione di effettuare una visita in loco virtuale.»
;
c) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quando verifica per la prima volta la comunicazione delle emissioni o la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata dall'operatore aereo;»;
26) all'articolo 37, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il verificatore esegua la verifica di comunicazioni dei dati di riferimento, comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti, comunicazioni annuali sul livello di attività o relazioni sulla neutralità climatica, la squadra di verifica comprende perlomeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici connessi alla raccolta, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.»;
27) all'articolo 38, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 qualora esegua la verifica della comunicazione dei dati di riferimento, della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, della comunicazione annuale concernente il livello di attività o della relazione sulla neutralità climatica, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica;»;
28) all'articolo 43, paragrafo 3, il secondo comma è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno qualsiasi dei casi seguenti:»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema impiegato per monitorare e comunicare le emissioni, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita;»;
c) sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
«c) qualora un verificatore esegua una verifica della relazione sulla neutralità climatica e tale verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra i servizi di consulenza di cui alla lettera a), l'assistenza tecnica di cui alla lettera b), o servizi di consulenza relativi alle misure e agli investimenti descritti nel piano di neutralità climatica, compresa una valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti stimati di tali misure e investimenti sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) qualora un verificatore esegua una verifica della relazione sulla neutralità climatica e tale verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra i servizi di consulenza di cui alla lettera a), l'assistenza tecnica di cui alla lettera b), o servizi di consulenza per mettere a punto il piano di neutralità climatica o redigere la relazione sulla neutralità climatica.»;
29) all'articolo 43 terdecies è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
«5 bis. Allo scopo di verificare le comunicazioni del soggetto regolamentato, nell'ambito del controllo di cui al paragrafo 1 il verificatore controlla:
a) le prove addotte dal soggetto regolamentato che dimostrano la conformità dei combustibili da biomassa con fattore di emissione pari a zero ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) le prove addotte dal soggetto regolamentato che dimostrano la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) o dei carburanti derivanti da carbonio riciclato (RCF) ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001;
c) le prove addotte dal soggetto regolamentato che dimostrano quanto segue:
i) la conformità dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio alla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788;
ii) il tenore di carbonio dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio è stato precedentemente soggetto a restituzione di quote a norma della direttiva 2003/87/CE.»
;
30) l'articolo 43 quatervicies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) tutti i flussi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato sono combustibili commerciali standard o combustibili equivalenti a combustibili commerciali standard a norma dell'articolo 75 duodecies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b) si applicano valori standard per il fattore di emissione e il fattore di conversione tra unità;
c) per la frazione di biomassa, si applica un valore standard oppure tutto quanto segue:
i) si applica il livello 3b per determinare la frazione di biomassa del flusso di combustibili conformemente all'allegato II bis, sezione 2.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
ii) il verificatore ha accesso a tutte le informazioni pertinenti sulla documentazione relativa all'equilibrio di massa conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 e alle prove della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
iii) il soggetto regolamentato consente al verificatore di avere colloqui con i membri del personale pertinenti.»;
ii) è aggiunta la seguente lettera d):
«d) a ciascun flusso di combustibile si applica un fattore settoriale pari a 1 a norma dell'articolo 75 terdecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o un valore standard del fattore settoriale a norma del paragrafo 6 di detto articolo;»;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) si applicano valori standard per il fattore di emissione e il fattore di conversione tra unità;»;
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per la frazione di biomassa, si applica un valore standard oppure tutto quanto segue:
i) si applica il livello 3b per determinare la frazione di biomassa del flusso di combustibili conformemente all'allegato II bis, sezione 2.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
ii) il verificatore ha accesso a tutte le informazioni pertinenti sulla documentazione relativa all'equilibrio di massa conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 e alle prove della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
iii) il soggetto regolamentato consente al verificatore di avere colloqui con i membri del personale pertinenti.»;
iii) è aggiunta la seguente lettera e):
«e) a ciascun flusso di combustibile si applica un fattore settoriale pari a 1 a norma dell'articolo 75 terdecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o un valore standard del fattore settoriale a norma del paragrafo 6 di detto articolo;»;
31) l'articolo 43 quinvicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 43 quinvicies
Piano di verifica semplificato, visite in loco virtuali e verifiche semplificate
1. Alla verifica delle emissioni dei soggetti regolamentati che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano gli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento. A tal fine tutti i riferimenti a gestori, impianti e operatori aerei si intendono fatti ai soggetti regolamentati.
2. Ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni di un soggetto regolamentato relativa ai periodi di comunicazione 2025 e 2026, il verificatore può, sulla base dell'analisi dei rischi, decidere di non effettuare controlli sulla metodologia usata per determinare i quantitativi di combustibili immessi se nella comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato questi sono determinati in base alla metodologia di cui all'articolo 75 undecies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e vige una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) una fonte indipendente ha fornito prove del fatto che i quantitativi di combustibile determinati con i metodi di cui all'articolo 75 undecies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/2066 corrispondono ai quantitativi di combustibile immessi che figurano nella comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato;
b) i quantitativi di combustibile immessi che figurano nella comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato sono generati dal sistema informatizzato usato per la circolazione e il controllo dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 (*3), senza modifiche da parte del soggetto regolamentato;
3. Il soggetto regolamentato dà al verificatore l'accesso alle prove di cui al paragrafo 2, lettera a), e alle prove del sistema informatizzato di cui al paragrafo 2, lettera b), perché effettui un controllo incrociato tra il quantitativo di combustibili che risulta dalle prove e i quantitativi di combustibili immessi che figurano nelle comunicazioni annuali delle emissioni.
4. L'articolo 43 tervicies, paragrafo 7, lettera a), non si applica se vigono le condizioni di cui all'articolo 43 quatervicies, paragrafo 3, e il verificatore ha deciso di non effettuare controlli sulla metodologia per determinare i quantitativi di combustibile immessi conformemente al paragrafo 2.
5. L'articolo 43 tervicies, paragrafo 7, lettera a), non si applica se vigono le condizioni di cui all'articolo 43 quatervicies, paragrafo 2.
________________
(*3) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).»;"
32) l'articolo 44 è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti, delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o delle relazioni sulla neutralità climatica, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore deve inoltre essere accreditato per il gruppo di attività n. 98 di cui all'allegato I.»;
b) sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:
«In deroga al primo comma, se l'operatore aereo inserisce le proprie informazioni di volo e i propri dati sulle traiettorie di volo o sulle caratteristiche dell'aeromobile nel sistema NEATS o in uno strumento informatico di terzi approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 56 bis, paragrafi 7 e 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, e la restante parte della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 è popolata tramite il sistema NEATS o il suddetto strumento informatico di terzi, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo e senza modifiche da parte di quest'ultimo, il verificatore che esegue la verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di tale operatore aereo può essere accreditato per il gruppo di attività 12a di cui all'allegato I.
I certificati di accreditamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni dell'operatore aereo rilasciati nell'ambito del gruppo di attività 12 degli ambiti di accreditamento, e validi al 31 marzo 2025, si considerano rilasciati per il gruppo di attività 12a.»;
33) all'articolo 58, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica presso l'impianto, l'operatore aereo o il soggetto regolamentato per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali in materia.»;
34) all'articolo 59, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nel caso in cui i valutatori valutino la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 nel caso in cui i valutatori valutino il verificatore che esegue la verifica di una relazione sulla neutralità climatica, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;»;
35) all'articolo 60, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nel caso in cui l'esperto tecnico valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 nel caso in cui l'esperto tecnico valuti il verificatore che esegue la verifica di una relazione sulla neutralità climatica, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;»;
36) all'articolo 69, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici o specifici formati di file per le dichiarazioni di verifica conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, o all'articolo 75 duovicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/331, o conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.»
;
37) all'articolo 77, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, comunicazione dei dati di riferimento, comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica è oggetto di verifica;»;
38) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 11, lettere c), d) ed e), punto 19, lettera b), punto iii), e punto 29 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così modificato:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ambito di accreditamento dei verificatori è indicato nel certificato di accreditamento in base ai seguenti gruppi di attività a norma dell'allegato I e del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività a norma degli articoli 10 bis, 10 ter e 24 della direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni si applicano altresì ai verificatori certificati da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
2) la tabella è così modificata:
a) la quattordicesima riga, riguardante il gruppo di attività n. 12, è sostituita dalle seguenti:
«12a | Attività di trasporto aereo (dati sulle emissioni) |
12b | Attività di trasporto aereo (effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2)»; |
.
b) la quindicesima riga, riguardante il gruppo di attività n. 98, è sostituita dalla seguente:
«98 | Altre attività ai sensi dell'articolo 10 bis e dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE». |
.