
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. 90
G.U.R.I. 24 giugno 2025, n. 144
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 61;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'articolo 31, comma 1;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 830;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonchè delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.».
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonchè dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 938:
1) al secondo periodo, le parole: «nonchè uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;
2) al terzo periodo:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta;»;
2.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 190 è abrogato;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonchè ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.».
Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.
2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
BERNINI, Ministro dell'università e della ricerca
VALDITARA, Ministro dell'istruzione e del merito
SCHILLACI, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: NORDIO