
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1253 DELLA COMMISSIONE, 11 febbraio 2025
G.U.U.E. 26 giugno 2025, Serie L
Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 giugno 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS). Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (2) ha integrato la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione. Data la natura delle attività di trasporto marittimo, in particolare il trasporto di merci alla rinfusa, può darsi il caso che una società di navigazione svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, quale definito nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in alcuni periodi di riferimento ma non in altri. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di chiedere all'amministratore nazionale di assegnare lo stato «escluso» al conto di deposito di operatore marittimo di una società di navigazione non più inclusa nell'EU ETS, previa comunicazione alla società di navigazione interessata. Lo stato dovrebbe rimanere valido fino a quando l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che la società di navigazione è di nuovo inclusa nell'EU ETS.
2) L'allegato I della direttiva 2003/87/CE è stato modificato dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e stabilisce che non rientrano nella direttiva 2003/87/CE gli impianti in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 14 della direttiva contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. Gli amministratori nazionali devono pertanto poter assegnare lo stato «escluso» a questi conti di gestori.
3) L'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE prevede che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni storiche a partire dal 2025. L'articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva prevede che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni verificate a partire dal 2026. Per ridurre gli oneri amministrativi e considerando che i soggetti regolamentati potranno detenere quote di emissioni nei conti di deposito di soggetto regolamentato solo a partire dall'inizio della vendita all'asta nel 2027, gli amministratori nazionali dovrebbero creare un conto di autorità nazionale competente destinato esclusivamente a comunicare a livello aggregato le emissioni storiche nel 2025 e le emissioni verificate nel 2026.
4) Per consentire alla Commissione di calcolare il massimale per il sistema di scambio di quote di emissioni per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale per il 2028, l'amministratore nazionale dovrebbe comunicare alla Commissione le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, per via elettronica e usando i modelli o le specifiche relative al formato del file pubblicati dalla Commissione conformemente all'allegato IX, tabella IX-IV, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
5) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate prima di tale data, per la prima e la seconda fase dell'EU ETS, non sono più valide e tutte quelle detenute nei conti sono state invalidate alla fine del pertinente periodo di adempimento. Di conseguenza un valore negativo dello stato di adempimento non può essere corretto da un impianto fisso e rimane tale a tempo indeterminato. Per evitare effetti negativi sui gestori che non dispongono di strumenti tecnici o giuridici per conformarsi ai precedenti obblighi dell'EU ETS, il valore negativo relativo alla prima e alla seconda fase dell'EU ETS non dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolare lo stato di adempimento.
6) In passato è emerso che alcuni gestori o operatori non si sono conformati agli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Per evitare distorsioni degli obiettivi dell'ETS e garantire la conformità, se, al 1° ottobre di ogni anno, il numero di quote restituite da un conto di deposito di impianto fisso o da un conto di deposito di operatore aereo è inferiore alle emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l'anno precedente, l'amministratore dovrebbe provvedere affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato «bloccato».
7) L'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE ha istituito un meccanismo di sostegno supplementare per l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione. Il sostegno consiste nell'assegnazione di quote agli operatori aerei. La decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023 (4) ha istituito un sistema che consente all'Islanda di assegnare quote supplementari a titolo gratuito agli operatori aerei. La tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dovrebbe essere ampliata di conseguenza al fine di garantire un'adeguata contabilizzazione delle quote.
8) L'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE impone alla Commissione di pubblicare determinati dati relativi alle emissioni aggregati per operatore aereo. Tali dati non sono rilevanti ai fini del controllo dell'adempimento nel registro dell'Unione, in quanto la pubblicazione di dati aggregati a diversi livelli ha solo fini di trasparenza. Sul sito web pubblico del registro dell'Unione è già disponibile una serie di dati per operatore aereo. E' pertanto opportuno utilizzare lo stesso sito web per la pubblicazione dei dati sulle emissioni a norma del suddetto articolo. Per lo stesso motivo è opportuno utilizzare lo stesso sito web per la pubblicazione dei dati sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva.
(9) L'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2019/1122 consente al titolare del conto o all'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto di chiedere l'annullamento delle operazioni effettuate per errore o involontariamente. Per concedere maggiore flessibilità al titolare del conto e nel contempo garantire la corretta applicazione dell'obbligo di contabilità del registro dell'Unione è opportuno prolungare il periodo in cui è possibile presentare la richiesta di annullamento.
10) Alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei tribunali nazionali hanno portato all'esclusione di alcuni gestori, operatori o settori dal campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Per garantire l'applicabilità delle sentenze e la retrocessione delle quote la cui restituzione è stata invalidata da tali organi giudiziari, l'amministratore centrale dovrebbe retrocedere le quote restituite nel conto di deposito di gestore. Per evitare che la retrocessione delle quote comporti proventi straordinari per il gestore o l'operatore che ne beneficia, il numero di quote interessate dovrebbe essere stabilito tenendo conto dell'evoluzione del valore delle quote e dell'inflazione.
11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
12) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 14 gennaio 2025.
13) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni del sistema di scambio di quote di emissioni per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale debbano iniziare nel 2025. Per garantire coerenza e chiarezza, le norme per l'apertura dei conti di autorità nazionale competente ai fini della comunicazione delle emissioni per il 2024 e delle emissioni verificate per il 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
14) A partire dal 1° gennaio 2025 anche per il trasporto aereo devono essere rilasciate quote generiche, mediante l'assegnazione a titolo gratuito e la vendita all'asta. Le quote generiche dovrebbero pertanto essere trasferite dal conto d'asta unionale a partire da tale data.
15) Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
Decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023, dell'8 dicembre 2023, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/1419] (GU L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1) l'articolo 9 è così modificato:
a) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 ter e 6 quater:
«6 ter. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno una società di navigazione non è più inclusa nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore marittimo lo stato "escluso", previa comunicazione alla società di navigazione interessata, e mantiene il conto in tale stato fino a quando l'autorità di riferimento gli comunica che la società di navigazione è di nuovo inclusa nell'EU ETS.
6 quater. Se un impianto non rientra nell'EU ETS in conformità dell'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di gestore lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esclusione.»
;
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, compreso il trasferimento di quote, ad eccezione delle procedure di cui all'articolo 22, all'articolo 48, paragrafi 4 e 5, all'articolo 50, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 57 e delle procedure di cui agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato "escluso".»
;
2) l'articolo 15 ter è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per le richieste presentate tra il 1° giugno 2026 e il 31 dicembre 2027, il termine per l'apertura di un conto di deposito di soggetto regolamentato da parte dell'amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1.»;
b) il paragrafo 4 è soppresso;
c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:
«7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, dal 1° giugno al 15 settembre 2026 i soggetti regolamentati che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE chiedono di aprire un conto di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
8. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'amministratore nazionale apre un conto di autorità nazionale competente per comunicare le emissioni storiche per il 2024 conformemente all'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e le emissioni verificate per il 2025 conformemente all'articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva. Entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, l'amministratore nazionale comunica nel registro dell'Unione le emissioni aggregate a livello nazionale tramite il conto di autorità nazionale competente. Entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, l'amministratore nazionale comunica alla Commissione le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato per via elettronica diversa dal registro dell'Unione usando i modelli o le specifiche relative al formato del file pubblicati dalla Commissione conformemente all'allegato IX, tabella IX-IV.
9. I conti di autorità nazionale competente non contengono quote.»
.
3) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 10:
«10. Ai conti di autorità nazionale competente aperti in conformità dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, non si applica l'obbligo di disporre di rappresentanti autorizzati a norma del presente articolo. Per tali conti è nominato almeno un referente.»
;
4) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutti i titolari di conti comunicano all'amministratore nazionale le modifiche delle informazioni relative al conto entro dieci giorni lavorativi. Inoltre, i titolari di conti di deposito di impianto fisso, conti di deposito di operatore aereo e conti di deposito di operatore marittimo confermano all'amministratore nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, mentre i titolari di conti di deposito di soggetto regolamentato ne danno conferma entro il 31 marzo di ogni anno.»
;
5) è inserito il seguente articolo 26 quater:
«Articolo 26 quater
Chiusura di conti di autorità nazionale competente
L'amministratore nazionale può chiudere il conto di autorità nazionale competente se le emissioni comunicate a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, sono state registrate.»
;
6) è inserito il seguente articolo 32 bis:
«Articolo 32 bis
Blocco dei conti per mancata restituzione delle quote
1. Se al 1° ottobre di ogni anno il numero di quote restituite per il periodo in corso, a norma dell'articolo 56, da un conto di deposito di impianto fisso o da un conto di deposito di operatore aereo cui vengono assegnate quote a titolo gratuito è inferiore alle emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l'anno precedente, più un fattore di correzione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "bloccato".
2. Quando tutte le quote mancanti sono state restituite da un conto di gestore in conformità dell'articolo 56, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "aperto".»
;
7) all'articolo 33, è inserito il seguente paragrafo 1 quinquies:
«1 quinquies. Se il valore negativo relativo allo stato di adempimento dipende solo dalla prima o dalla seconda fase dell'EU ETS e se il gestore di un impianto fisso non può correggerlo in fasi future, tale valore negativo non è preso in considerazione nel calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma del paragrafo 1.»
;
8) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta
1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione (*1), le quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma di tale regolamento.
2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2023/2830, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.
___________________
(*1) Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2380, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).»;"
9) all'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al conto pertinente di deposito di gestore, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.»
;
10) all'articolo 49 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo in conformità della decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023 (*2) sono comunicate alla Commissione dallo Stato membro che assegna le quote.
___________________
(*2) Decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023, dell'8 dicembre 2023, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/1419] (GU L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).»;"
11) all'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo e, dal 1° gennaio 2025, le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.»
;
12) all'articolo 54, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) dal 1° gennaio 2025, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto d'asta unionale;»;
13) l'articolo 58 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro trenta giorni lavorativi dal completamento della procedura.»;
b) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di 40 giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;»;
14) prima del capo 3 è inserito il seguente articolo 58 bis:
«Articolo 58 bis
Retrocessione delle quote
«1. L'amministratore centrale retrocede le quote restituite nel conto di deposito di gestore per dare esecuzione alla decisione di uno Stato membro, alla sentenza di un organo giudiziario di uno Stato membro a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE o a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata che le attività svolte dal gestore non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
2. Il numero di quote da retrocedere è determinato applicando la formula seguente ed è arrotondato alla cifra intera più vicina:
Numero di quote da retrocedere = numero di quote restituite in eccesso x (valore medio delle quote, adeguato all'inflazione, nell'anno di restituzione / valore medio delle quote nell'anno di retrocessione)
dove:
il valore medio delle quote nell'anno di restituzione è determinato in base al prezzo medio di aggiudicazione dell'asta per quell'anno sulla piattaforma d'asta comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830 (*3);
il valore medio delle quote nell'anno di retrocessione è determinato in base al prezzo medio di aggiudicazione dell'asta per quell'anno sulla piattaforma d'asta comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830;
l'inflazione è determinata in funzione dell'indice dei prezzi al consumo basato sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione europea.
3. Lo stesso tipo di quote inizialmente restituite deve essere retrocesso dal conto unionale delle soppressioni al conto di deposito di gestore.
___________________
(*3) Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).»;"
15) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
16) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
17) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
18) l'allegato XI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento;
19) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 2, 3, 5, 8 e 12, gli allegati I e III e l'allegato V, punto 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122, tabella I-I, parte I «Conti di gestione ETS nel registro dell'Unione», è aggiunta la voce seguente:
Tipo di conto | Titolare del conto | Amministratore del conto | N. di conti di questo tipo | Quote | Unità di sistemi collegati all'ETS ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE | Quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE | |
Quote generiche | Quote del trasporto aereo | ||||||
«Conto di autorità nazionale competente | Stato membro | Amministratore centrale | 1 per ogni Stato membro | No | No | No | No» |
.
ALLEGATO II
Nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/1122, è aggiunta la tabella seguente:
«Tabella VII-II: recapiti del referente dell'operatore aereo
A | B | C | D | E | F | |
Voce n. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? | Tipo | Aggiornamento possibile? | L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? | Visibile nell'area pubblica del sito web? |
1 | Nome del referente nello Stato membro - Nome | F | Libero | Sì | No | No |
2 | Nome del referente nello Stato membro - Cognome | F | Libero | Sì | No | No |
3 | Indirizzo professionale del referente - paese | F | Predefinito | Sì | No | No |
4 | Indirizzo professionale del referente - regione o Stato | F | Libero | Sì | No | No |
5 | Indirizzo professionale del referente - città | F | Libero | Sì | No | No |
6 | Indirizzo professionale del referente - codice postale | F | Libero | Sì | No | No |
7 | Indirizzo professionale del referente - riga 1 | F | Libero | Sì | No | No |
8 | Indirizzo professionale del referente - riga 2 | F | Libero | Sì | No | No |
9 | Telefono professionale 1 del referente | F | Libero | Sì | No | No |
10 | Telefono professionale 2 del referente | F | Libero | Sì | No | No |
11 | Indirizzo di posta elettronica professionale del referente | F | Libero | Sì | No | No» |
.
ALLEGATO III
Nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/1122, è aggiunta la tabella seguente:
«4. I dati sulle emissioni dei soggetti regolamentati per il 2025 e il 2026 contengono le informazioni di cui alla tabella IX-IV e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.
Tabella IX-IV: dati sulle emissioni dei soggetti regolamentati per il 2025 e il 2026
1 | Nome del soggetto regolamentato | |
2 | Numero dell'autorizzazione allo scambio di quote di emissioni | |
3 | Anno di riferimento | |
Emissioni di gas a effetto serra | ||
in tonnellate di CO2» | ||
4 | Emissioni nazionali totali (si riferiscono a tutti i combustibili immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro) |
.
ALLEGATO IV
«ALLEGATO XI
Tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo
Riga n. | Quantitativo di quote generiche assegnate a titolo gratuito | ||||||||
A norma dell'articolo 3 sexies e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE | A norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE | A norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE | A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023 | In totale | |||||
1 | Codice paese dello Stato membro | Inserimento manuale | |||||||
2 | Codice identificativo dell'operatore aereo | Inserimento manuale | |||||||
3 | Quantità da assegnare | ||||||||
4 | Nell'anno X | Inserimento manuale | |||||||
5 | nell'anno X+1 | Inserimento manuale | |||||||
6 | nell'anno X+2 | Inserimento manuale | |||||||
7 | nell'anno X+3 | Inserimento manuale | |||||||
8 | nell'anno X+4 | Inserimento manuale | |||||||
9 | nell'anno X+5 | Inserimento manuale | |||||||
10 | nell'anno X+6 | Inserimento manuale | |||||||
11 | nell'anno X+7 | Inserimento manuale | |||||||
12 | nell'anno X+8 | Inserimento manuale | |||||||
13 | nell'anno X+9 | Inserimento manuale |
.
»
ALLEGATO V
L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1) nella parte I, al punto 1, primo comma, è aggiunto il seguente punto i):
«i) le emissioni aggregate comunicate dall'amministratore nazionale in conformità dell'articolo 15 ter, paragrafo 8.»;
2) è aggiunta la seguente parte III:
«III. Dati non provenienti dal registro dell'Unione, pubblicati a titolo informativo
Informazioni disponibili al pubblico
9. Dopo l'acquisizione dei dati comunicati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (*1) e del regolamento delegato 2019/1603 della Commissione (*2), o calcolati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 della Commissione (*3), per ciascun conto di deposito di operatore aereo il registro dell'Unione visualizza, nell'area pubblica del sito web, le seguenti informazioni:
a) i dati sulle emissioni per operatore aereo che devono essere resi pubblici a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
b) gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
___________________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj)."
(*2) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj)."
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 della Commissione, del 9 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo degli obblighi di compensazione ai fini di CORSIA (GU L, 2024/1879, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1879/oj).»."