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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2025, n. 94

G.U.R.I. 27 giugno 2025, n. 147

Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione. 

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante «Delega al Governo in materia di disabilità»;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» ed in particolare l'articolo 12, che prevede che con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, si provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, nonchè alla definizione delle modalità per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del procedimento per la valutazione di base;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che:

a) al comma 1 individua i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) al comma 7-bis prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire la sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei territori individuati dal comma 1 dello stesso articolo 9, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

Visto l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che:

a) al comma 2, lettera b), differisce al 30 novembre 2026 il termine per la adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) al comma 2, lettera c), estende a ventiquattro mesi la durata della sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024;

Vista la Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;

Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068, edizione approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati dalla medesima Assemblea prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nelle versioni linguistiche internazionalmente riconosciute secondo le modalità stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, rispettivamente con le note n. 421 del 16 gennaio 2025 e n. 1586 del 15 ottobre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2025;

Vista nota prot. n. 1063 del 6 marzo 2025, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l'accertamento della disabilità nella procedura di sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, della durata di dodici mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, volta all'applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base:

a) nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste;

b) per l'accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

2. I criteri di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti di valutazione di base, espletati in via esclusiva all'INPS, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sia nel caso in cui si tratti di una prima certificazione, sia nel caso si tratti di un'istanza di aggravamento.

Art. 2

Criteri per l'accertamento della disabilità

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenuto conto delle differenze di sesso e di età nonchè dei principi e dei criteri di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, sono individuati negli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, che formano parte integrante del presente decreto.

2. I criteri di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con:

a) la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) le scale specifiche e generiche, da utilizzare unitamente al WHODAS 2.0 - questionario di valutazione basato sull'ICF - che misura la salute e la condizione di disabilità per le persone maggiorenni, per l'accertamento della condizione di disabilità e per la determinazione dei relativi livelli di sostegno e della percentuale di invalidità civile.

Art. 3

Comorbilità

1. Quando, nella stessa persona, vi è la contemporanea presenza di una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), l'accertamento dell'invalidità civile avviene:

a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, per le patologie oggetto della sperimentazione, indicate all'articolo 1, comma 1, lett. b);

b) ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, per le altre patologie compresenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la percentuale complessiva di invalidità civile è determinata applicando i criteri di cui alla prima parte della «Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti» allegata al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

3. Nei casi di cui al comma 1, il livello di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pari a quello più elevato tra quelli riconosciuti per ciascuna delle patologie.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Alle attività di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 556