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REGOLAMENTO (UE) 2025/1303 DEL CONSIGLIO, 23 giugno 2025

G.U.U.E. 30 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° luglio 2025

Applicabile dal: 1° luglio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.

2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di prodotti che soddisfino tali esigenze e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.

3) Occorre modificare la designazione, la classificazione o l'obbligo relativo all'uso finale di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

4) La Commissione ha riesaminato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2278 alcune sospensioni dei dazi TDC per prodotti che figurano nell'allegato di tale regolamento. Poiché è nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni di tali prodotti, è opportuno fissare nuove date per il loro prossimo riesame obbligatorio.

5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse, a decorrere dal 1° luglio 2025.

6) In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e al costante coinvolgimento della Bielorussia in azioni che compromettono la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, l'Unione ha adottato misure restrittive per limitare i benefici commerciali concessi alla Russia e alla Bielorussia. Il regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio (3) ha tuttavia mantenuto la sospensione dei dazi TDC per taluni prodotti originari della Bielorussia, classificati con il codice TARIC 2926 90 70 24, e per alcuni prodotti originari della Russia, classificati con i codici TARIC 7608 20 89 30 e 8401 30 00 20. Data la continua instabilità geopolitica e la necessità di rafforzare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica commerciale dell'Unione e di impedire che siano conferiti vantaggi economici a entità che sostengono azioni contrarie al diritto internazionale, è opportuno sopprimere tali eccezioni per i prodotti originari della Bielorussia classificati con il codice TARIC 2926 90 70 24 e per i prodotti originari della Russia classificati con il codice TARIC 7608 20 89 30 e ripristinare l'applicazione dei dazi TDC sulle importazioni di tali prodotti originari della Russia e della Bielorussia.

7) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.

8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche previste dal presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2)

Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 340 del 30.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2583/oj).

Art. 1

Il regolamento (UE) 2021/2278 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato;

b) ai prodotti originari della Bielorussia;

c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 8401 30 00 20.»

;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2025

Per il Consiglio

Il presidente

C. SIEKIERSKI