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REGOLAMENTO (UE) 2025/1266 DELLA COMMISSIONE, 30 giugno 2025

G.U.U.E. 1 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 luglio 2025

Applicabile dal: 21 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.

2) Il 18 dicembre 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato talune modifiche all'International Financial Reporting Standard 9 Strumenti finanziari (IFRS 9) e all'International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative (IFRS 7) intese ad aiutare le imprese a comunicare meglio gli effetti finanziari dei contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura, spesso strutturati come accordi di compravendita di energia elettrica.

3) Le modifiche riguardano le modalità con cui si applicherebbero le esigenze di «uso proprio», consentono la contabilizzazione delle operazioni di copertura se tali contratti sono utilizzati come strumenti di copertura e aggiungono obblighi di informativa volti a consentire agli investitori di comprendere gli effetti di tali contratti sul risultato economico e sui flussi finanziari futuri dell'impresa.

4) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione ha concluso che le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 243, 11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237, 26.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).

Art. 1

I seguenti Principi contabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2023/1803 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento:

a) l'IFRS 9 Strumenti finanziari;

b) l'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative.

Art. 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura

Modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7

Modifiche all'IFRS 9 Strumenti finanziari

Sono aggiunti i paragrafi 2.3 A-2.3B, 2.8, 6.10.1-6.10.2, 7.1.15, 7.2.51-7.2.53, B2.7-B2.8 e relativi sottotitoli. E' aggiunto un sottotitolo anche prima del paragrafo 2.4. E' modificato il paragrafo 2.6. I paragrafi 2.4 e 2.5 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione.

Capitolo 2 Ambito di applicazione

...

2.3 A I paragrafi 6.10.1-6.10.2 e B2.7-B2.8 si applicano soltanto ai contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura. I contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura sono contratti che espongono un'entità alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica in quanto la fonte di produzione di energia elettrica dipende da condizioni naturali non controllabili (ad esempio, le condizioni meteorologiche). I contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura comprendono sia i contratti per l'acquisto o la vendita di energia elettrica dipendente dalla natura sia gli strumenti finanziari collegati a tale energia elettrica.

2.3B  L'entità non deve applicare per analogia i paragrafi 6.10.1-6.10.2 e B2.7-B2.8 ad altri contratti, elementi o operazioni.

Contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari.

2.4. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.

2.5. I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio anche se sono stati sottoscritti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4).

2.6. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

...

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti (compresi i contratti descritti al paragrafo 2.3 A) a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e conseguentemente se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.

...

2.8. L'entità deve anche applicare i paragrafi B2.7-B2.8 per valutare se i contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura (descritti al paragrafo 2.3 A) sono sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento dell'energia elettrica secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità....

Capitolo 6 Contabilizzazione delle operazioni di copertura

...

6.10 CONTRATTI COLLEGATI ALL'ENERGIA ELETTRICA DIPENDENTE DALLA NATURA

6.10.1. Alcuni contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura sono designati come strumenti di copertura nelle coperture delle operazioni programmate in energia elettrica. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 6.3.7, per tale relazione di copertura l'entità può designare come elemento coperto un importo nominale variabile corrispondente a operazioni programmate in energia elettrica che sia allineato al volume variabile di energia elettrica dipendente dalla natura che si prevede sarà fornito dall'impianto di produzione cui è collegato lo strumento di copertura. A tale relazione di copertura continuano ad applicarsi le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente capitolo.

6.10.2. Se i flussi finanziari del contratto collegato all'energia elettrica dipendente dalla natura designato come strumento di copertura sono condizionati al verificarsi di un'operazione programmata designata come elemento coperto conformemente al paragrafo 6.10.1, si presume che tale operazione programmata sia altamente probabile come prescritto al paragrafo 6.3.3.

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

7.1.15. Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura, pubblicato nel dicembre 2024, ha aggiunto i paragrafi 2.3 A-2.3B, 2.8, 6.10.1-6.10.2, 7.2.51-7.2.53 e B2.7-B2.8 e ha modificato il paragrafo 2.6. L'entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

Disposizioni transitorie per Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura

7.2.51. L'entità deve applicare i paragrafi 2.3 A-2.3B, 2.8 e B2.7-B2.8 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data della prima applicazione (la data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche). La data della prima applicazione deve intendersi come l'inizio di un esercizio, che potrebbe corrispondere a un periodo di riferimento diverso da un esercizio annuale. L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche. L'entità è autorizzata a rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile alla data della prima applicazione di queste modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) all'inizio dell'esercizio.

7.2.52. Se un contratto collegato all'energia elettrica dipendente dalla natura (come descritto al paragrafo 2.3 A) non rientra nell'ambito dell'IFRS 9 per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi B2.7 - B2.8, l'entità è autorizzata, alla data della prima applicazione, a designare irrevocabilmente tale contratto come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.

7.2.53. L'entità deve applicare prospetticamente i paragrafi 6.10.1-6.10.2 alle nuove relazioni di copertura designate alla data della prima applicazione o successivamente. L'entità è autorizzata, alla data della prima applicazione, a cessare una relazione di copertura in cui un contratto collegato all'energia elettrica dipendente dalla natura (come descritto al paragrafo 2.3 A) sia stato designato come strumento di copertura, se lo stesso strumento di copertura è designato in una nuova relazione di copertura conformemente ai paragrafi 6.10.1-6.10.2.

Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.

AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2)

...

Contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendente dalla natura

B2.7 Alcuni contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura (descritti al paragrafo 2.3 A) prevedono che l'entità acquisti energia elettrica e che le venga consegnata quando viene prodotta. Tali elementi contrattuali espongono l'entità al rischio di dover acquistare energia elettrica durante fasce di consegna in cui l'entità non può utilizzarla. Inoltre l'entità potrebbe materialmente non riuscire a sottrarsi dal vendere l'energia elettrica inutilizzata quando l'assetto e il funzionamento del mercato dell'energia elettrica su cui questa è acquistata o venduta in forza del contratto esigono che l'energia inutilizzata sia venduta entro un determinato termine. Quando l'entità applica le disposizioni di cui al paragrafo 2.4, tali vendite non sono necessariamente incompatibili con il fatto che il contratto sia posseduto secondo le esigenze d'uso previste dall'entità stessa. L'entità sottoscrive e continua a possedere tale contratto secondo le sue esigenze d'uso previste in materia di energia elettrica se è stata, e intende essere, un acquirente netto di energia elettrica per il periodo contrattuale. Un'entità si qualifica come acquirente netto di energia elettrica se ne acquista una quantità sufficiente a compensare le vendite di energia elettrica inutilizzata sullo stesso mercato su cui l"ha venduta.

B2.8 Nel determinare se è un acquirente netto di energia elettrica, l'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili (disponibili senza costi o sforzi eccessivi) sulle sue operazioni in energia elettrica passate, attuali e previste nell'arco di un periodo di tempo ragionevole. L'entità individua il «periodo di tempo ragionevole» considerando la variabilità del volume di energia elettrica che si presume sarà prodotto in base al ciclo stagionale delle condizioni naturali e tenendo conto della variabilità della propria domanda di energia elettrica in funzione del suo ciclo operativo. Per determinare se l'entità è un acquirente netto, il «periodo di tempo ragionevole» non deve superare i 12 mesi.

Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Sono aggiunti i paragrafi 5B-5D, 30 A-30C, 44OO-44PP e il sottotitolo prima del paragrafo 30 A. Il paragrafo 5 è riportato per agevolare la consultazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

5. Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9....

5B Il paragrafo 30 A si applica soltanto ai contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendente dalla natura che soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.3 A dell'IFRS 9 e che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale Principio conformemente ai paragrafi B2.7-B2.8 dell'IFRS 9.

5C Il paragrafo 30B si applica soltanto ai contratti che soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.3 A dell'IFRS 9 e che sono stati designati in una relazione di copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.10.1 dell'IFRS 9.

5D Il paragrafo 30C si applica soltanto ai contratti che soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.3 A dell'IFRS 9 e che sono stati sottoscritti in relazione agli acquisti di energia elettrica di un'entità. Tali contratti comprendono:

a) quelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9; e

b) quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 conformemente al paragrafo 2.4 di tale Principio, compresi quelli esclusi conformemente ai paragrafi B2.7-B2.8 del medesimo Principio.

...

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

...

Altre informazioni integrative

...

Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura

30 A L'entità deve fornire in un'unica nota integrativa del proprio bilancio informazioni sui contratti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 5B. In particolare, l'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di comprendere gli effetti di tali contratti sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei suoi flussi finanziari futuri nonché sul risultato economico. Per conseguire tali obiettivi, l'entità deve indicare:

a) informazioni sugli elementi contrattuali che espongono l'entità:

i) alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica (cfr. paragrafo 2.3 A dell'IFRS 9); e

ii) al rischio di dover acquistare energia elettrica durante fasce di consegna in cui l'entità non può utilizzarla (cfr. paragrafo B2.7 dell'IFRS 9);

b) informazioni sugli impegni non rilevati derivanti da tali contratti alla data di riferimento del bilancio, tra cui:

i) i flussi finanziari futuri stimati che derivano dall'acquisto di energia elettrica nell'ambito di tali contratti. L'entità deve individuare, secondo il proprio giudizio, le fasce temporali appropriate entro le quali indicare i flussi finanziari futuri stimati;

ii) informazioni qualitative sul modo in cui l'entità valuta se un contratto possa diventare oneroso (cfr. IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali), comprese le ipotesi cui l'entità ricorre per effettuare tale valutazione;

c) informazioni qualitative e quantitative riguardanti gli effetti sul risultato economico dell'entità per l'esercizio. Le informazioni integrative si basano sulle informazioni applicabili all'esercizio che l'entità ha preso in considerazione per determinare se è stata un acquirente netto di energia elettrica (cfr. paragrafo B2.8 dell'IFRS 9). L'entità deve fornire informazioni per l'esercizio in merito a quanto segue:

i) i costi derivanti dagli acquisti di energia elettrica effettuati nell'ambito dei contratti, indicando separatamente la quantità di energia elettrica acquistata che risultava inutilizzata al momento della consegna;

ii) i proventi derivanti dalle vendite di energia elettrica inutilizzata; e

iii) i costi derivanti dagli acquisti di energia elettrica effettuati per compensare le vendite di energia elettrica inutilizzata.

30B Per i propri contratti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 5C, l'entità deve disaggregare per categoria di rischio le informazioni che fornisce in merito ai termini e alle condizioni degli strumenti di copertura conformemente al paragrafo 23 A.

30C Se fornisce informazioni su altri contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura di cui al paragrafo 5D (compresi i contratti descritti al paragrafo 30B) in altre note al bilancio, l'entità deve inserire rinvii a tali note nell'unica nota integrativa richiesta dal paragrafo 30 A....

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

44OO Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura, pubblicato nel dicembre 2024, che ha anche modificato l'IFRS 9, ha aggiunto i paragrafi 5B-5D, 30 A-30C e 44PP. L'entità deve applicare tali paragrafi quando applica le modifiche all'IFRS 9. Se non riformula le informazioni comparative quando applica per la prima volta le modifiche all'IFRS 9 conformemente al paragrafo 7.2.51 di tale Principio, l'entità non deve fornire informazioni comparative per le informazioni integrative richieste dai paragrafi 30 A-30C. Analogamente, l'entità che applica l'IFRS 19 Società controllate senza responsabilità pubblica: informazioni integrative non deve fornire informazioni comparative per le informazioni integrative richieste dai paragrafi 64 A-64C.

44PP Nell'esercizio in cui applica per la prima volta Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura, l'entità non è tenuta a fornire le informazioni quantitative che sarebbero altrimenti richieste secondo quanto previsto al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8. Analogamente, l'entità che applica l'IFRS 19 non è tenuta a fornire le informazioni quantitative che sarebbero altrimenti richieste dal paragrafo 178, lettera f), dell'IFRS 19.

NOTE:

(1)GU L 243, 11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237, 26.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).