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REGOLAMENTO (Euratom) 2025/1304 DEL CONSIGLIO, 23 giugno 2025

G.U.U.E. 3 luglio 2025, Serie L

Regolamento che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 luglio 2025

Applicabile dal: 3 luglio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

1) La Comunità europea dell'energia atomica («Comunità») intende migliorare il tenore di vita negli Stati membri attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione mediante un programma di ricerca e formazione della Comunità.

2) La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza.

3) Nel pieno rispetto del diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici, i risultati della ricerca nell'ambito del programma istituito dal presente regolamento potrebbero contribuire in modo sicuro ed efficiente a un sistema energetico climaticamente neutro.

4) Al fine di garantire la continuità della ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario istituire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 («programma Euratom 2026-2027») in modo che la sua durata sia allineata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (1). Il programma Euratom 2026-2027 dovrebbe continuare a svolgere le principali attività di ricerca del precedente programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio (2) («programma Euratom 2021-2025»), con gli stessi obiettivi e le medesime modalità di attuazione.

5) La relazione della Commissione sulla valutazione intermedia del programma Euratom 2021-2025 ha sottolineato l'importanza delle diverse caratteristiche di tale programma. Secondo la relazione, tali caratteristiche comprendono: a) l'ampio portafoglio di ricerca a sostegno della sicurezza, della protezione e delle salvaguardie nucleari, della radioprotezione e delle applicazioni per scopi diversi dalla produzione di energia; b) il valore aggiunto dell'UE per la ricerca sulla fissione; c) il sostegno ai portatori di interessi attraverso una maggiore sicurezza e la base di conoscenze connesse alle questioni di sicurezza del funzionamento a lungo termine delle centrali nucleari esistenti; d) la preparazione per le argomentazioni a favore della sicurezza, della protezione e delle salvaguardie dei sistemi nucleari avanzati; e) l'ulteriore sviluppo della ricerca sulla fusione attraverso il miglioramento della governance; e f) la definizione delle priorità del programma e l'individuazione di percorsi più credibili e realistici. La relazione ha concluso che tali caratteristiche dovrebbero essere mantenute nel programma Euratom 2026-2027.

6) Il programma Euratom 2026-2027 è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività oggetto di sostegno. Tale risultato deve essere raggiunto fissando un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per la produzione di energia e per scopi diversi, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo le politiche dell'Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

7) Il programma Euratom 2026-2027 è un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione tesi a sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica e a promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione nucleari, garantendo le norme più elevate in materia di sicurezza, protezione, salvaguardie, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché disattivazione nel settore nucleare, conformemente agli obiettivi del programma stabiliti nel presente regolamento.

8) Poiché tutti gli Stati membri utilizzano materiali radioattivi, è importante garantire la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come richiesto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (3), onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni. Il programma Euratom 2026-2027 dovrebbe continuare a migliorare e sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie e competenze nel settore della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

9) Nel contesto del programma Euratom 2026-2027, la ricerca sull'energia da fusione dovrebbe essere attuata conformemente alla tabella di marcia europea per la fusione, che delinea la ricerca e gli sviluppi necessari per gettare le basi di una centrale a fusione per la generazione di energia elettrica, e alla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio (4). A breve e medio termine la tappa principale dovrebbe essere costituita dal completamento della costruzione e dall'entrata in funzione di ITER e un robusto programma di ricerca sulla fusione dovrebbe inoltre integrare le attività europee relative a ITER al fine di sostenerne le operazioni future e la preparazione di una prima centrale a fusione.

10) Con il sostegno alla ricerca nucleare, il programma Euratom 2026-2027 dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

11) Il programma Euratom 2026-2027 dovrebbe puntare a sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica mediante la selezione di progetti, la gestione, la comunicazione, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, la sorveglianza, l'audit e la governance.

12) Le azioni del programma Euratom 2026-2027 2026-2027 dovrebbero essere proporzionate, senza duplicare né soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma Euratom 2026-2027 e la normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

13) Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso o meno all'energia nucleare, ma è altresì riconosciuto che l'energia nucleare non riveste lo stesso ruolo in tutti gli Stati membri. Grazie alle sue attività di ricerca, il programma Euratom 2026-2027 contribuirà anche a promuovere un ampio dibattito tra tutti i pertinenti portatori di interessi in merito alle opportunità e ai rischi connessi all'energia nucleare.

14) Per affrontare le necessità in materia di istruzione e formazione, il programma Euratom 2026-2027 dovrebbe offrire sostegno mediante contributi finanziari affinché i ricercatori del settore nucleare possano beneficiare delle azioni Marie Skłodowska-Curie in condizioni di parità rispetto ai ricercatori di altri settori.

15) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma Euratom 2026-2027 che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (6), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

16) Al programma Euratom 2026-2027 si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

17) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

18) E' opportuno prestare particolare attenzione a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale. Dovrebbero essere svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e sorveglianza.

19) E' opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nella ricerca e nell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

20) Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom 2026-2027 dovrebbe favorire la partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che rispondano alle preoccupazioni e alle aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione dei cittadini e della società civile alle attività del programma Euratom 2026-2027.

21) Le azioni rientranti nell'ambito di applicazione del programma Euratom 2026-2027 dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

22) E' importante continuare a facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al titolo II, capo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»).

23) Per garantire il massimo impatto possibile dei finanziamenti Euratom, la Comunità può valutare, ove opportuno, l'istituzione di partenariati europei con i partner del settore pubblico o privato, purché gli impatti desiderati possano essere conseguiti con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Comunità e rispetto ad altre forme di sostegno del programma Euratom 2026-2027. Il presente regolamento dovrebbe garantire che tali partenariati abbiano un approccio chiaro basato sul ciclo di vita e seguano un processo decisionale e di selezione trasparente conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.

24) Dovrebbe essere altresì possibile affrontare gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027 attraverso gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dai programmi basati sul TFUE, purché le azioni rispettino gli obiettivi e le norme di tali programmi.

25) Al fine di garantire l'attuazione più efficiente possibile e stabilire un quadro coerente, completo e trasparente per i beneficiari, la partecipazione al programma Euratom 2026-2027 e la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero essere soggette alle pertinenti norme del regolamento (UE) 2021/695, con taluni adeguamenti o eccezioni. Dovrebbero applicarsi al programma Euratom 2026-2027 le pertinenti definizioni e i principali tipi di azioni previsti da tale regolamento.

26) Il fondo di garanzia dei partecipanti istituito nell'ambito del programma Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e gestito dalla Commissione si è dimostrato un importante meccanismo di salvaguardia atto a mitigare i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Pertanto, tale meccanismo di salvaguardia dovrebbe essere mantenuto. Inoltre, le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere coperte dal meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695.

27) Il Centro comune di ricerca («JRC») dovrebbe, ove opportuno, continuare a fornire all'Unione e agli Stati membri prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornir loro assistenza tecnica durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utenti del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione, in particolare nel settore della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari, e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 aprile 1994 sul ruolo del JRC, il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive per mezzo di attività di sostegno concorrenziali per le politiche dell'Unione o per conto di terzi. Il JRC dovrebbe poter partecipare ad azioni indirette, se previsto dal pertinente programma di lavoro.

28) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea («EPPO») ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di svolgere indagini ed esercitare l'azione penale in merito ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

29) I paesi terzi possono partecipare al programma Euratom 2026-2027 sulla base dei rispettivi strumenti giuridici. E' opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione delle azioni nell'ambito del programma Euratom 2026-2027, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. E' opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

31) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15), è opportuno che il programma Euratom 2026-2027 sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. E' opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma Euratom 2026-2027 sul terreno.

32) Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione (16), è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.

33) Il Parlamento europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere (17). Anche il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere (18).

34) A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) 2021/765,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

(2)

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/765/oj).

(3)

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj).

(4)

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/198/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170, 12.5.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).

(6)

GU L 433 I del 22.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

(7)

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(8)

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1291/oj).

(9)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

(10)

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

(11)

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

(12)

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

(13)

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

(14)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(15)

GU L 123 del 12.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(16)

Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj).

(17)

Parere del 22 maggio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(18)

Parere del 26 marzo 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 («programma Euratom 2026-2027») nonché le norme di partecipazione alle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 e di diffusione dei relativi risultati, a integrazione di Orizzonte Europa.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027, il bilancio per il periodo 2026-2027, le forme del finanziamento nonché le norme che disciplinano l'erogazione di tale finanziamento.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti in tali definizioni si intendono fatti, rispettivamente, alla Comunità dell'energia atomica («Comunità») e al programma Euratom 2026-2027. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, per «programma di lavoro» s'intende il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma Euratom 2026-2027 a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

Tutti i riferimenti al regolamento (UE) 2021/695 contenuti nel presente regolamento sono fatti alla versione in vigore al 23 giugno 2025.

Art. 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma Euratom 2026-2027 è svolgere attività di ricerca nel settore nucleare e attività di formazione, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, anche nell'ambito della transizione energetica.

2. Gli obiettivi specifici del programma Euratom 2026-2027 sono i seguenti:

a) migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compresi l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia:

b) mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità:

c) promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale potenziale fonte futura di energia per la produzione di elettricità e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;

d) sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri relativa al costante miglioramento della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.

3. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuati conformemente all'allegato I. L'attuazione di tali obiettivi può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce.

Art. 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom 2026-2027 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 598 346 804 EUR a prezzi correnti.

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a) 252 532 225 EUR per le azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;

b) 115 339 356 EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;

c) 230 475 223 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca («JRC»).

La Commissione non può scostarsi dall'importo di cui al primo comma, lettera c).

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e all'attuazione del programma Euratom 2026-2027, comprese tutte le spese amministrative, nonché alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 6 % dell'importo ripartito su azioni indirette del programma Euratom 2026-2027 di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b). L'importo di cui al paragrafo 1 può inoltre essere utilizzato per coprire:

a) nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma Euratom 2026-2027, i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione,

b) le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma Euratom 2026-2027.

4. Se necessario al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui al paragrafo 3.

5. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

6. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»), le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma Euratom 2026-2027 alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

(1)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

Art. 5

Paesi terzi associati al programma Euratom 2026-2027

1. Il programma Euratom 2026-2027 è aperto all'associazione dei paesi terzi seguenti:

a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;

b) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;

c) i territori e i paesi terzi che soddisfano tutti i criteri seguenti:

i) possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

ii) impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;

iii) promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

2. L'associazione al programma Euratom 2026-2027 di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c) è conforme alle condizioni stabilite nell'accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo ai programmi della Comunità o dell'Unione, a condizione che l'accordo:

a) garantisca un giusto equilibrio fra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi della Comunità o dell'Unione;

b) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi della Comunità o dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei rispettivi costi amministrativi;

c) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma Euratom 2026-2027;

d) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3. La portata dell'associazione al programma Euratom 2026-2027 di ogni paese terzo tiene conto dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, si possono escludere da un accordo di associazione parti del programma Euratom 2026-2027 per un dato paese.

4. L'accordo di associazione prevede, se del caso, la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni indicate in tali programmi.

5. Se del caso, le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma Euratom 2026-2027, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma Euratom 2026-2027.

Art. 6

Attuazione e forme di finanziamento

1. Il programma Euratom 2026-2027 è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2. I finanziamenti a titolo del programma Euratom 2026-2027 possono essere concessi in tutte le forme previste dal regolamento finanziario. Tuttavia, per azioni indirette a titolo del programma Euratom 2026-2027, le sovvenzioni costituiscono la principale forma di sostegno per le azioni indirette a titolo del programma Euratom 2026-2027. I finanziamenti a titolo del programma Euratom 2026-2027 possono inoltre essere concessi mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3. I principali tipi di azioni da effettuare nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 sono stabiliti e definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/695, e includono azioni di ricerca e innovazione, azioni di innovazione, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, azioni di cofinanziamento del programma, azioni di appalto pre-commerciale, azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, azioni di coordinamento e sostegno, premi di incentivo e premi di riconoscimento.

Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027 e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

4. Il programma Euratom 2026-2027 sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC.

Art. 7

Partenariati europei

1. Parti del programma Euratom 2026-2027 possono essere attuate attraverso partenariati europei.

2. La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti:

a) partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati che precisano gli obiettivi del partenariato europeo, i corrispondenti impegni di tutte le parti interessate relativi ai contributi finanziari o in natura, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto, i risultati da produrre e le modalità di informazione. Vi rientra anche l'identificazione di attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma Euratom 2026-2027 (partenariati europei coprogrammati);

b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione che precisa gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto e i risultati da produrre, sulla base dell'impegno dei partner relativo ai contributi finanziari o in natura nonché dell'integrazione delle loro rispettive attività pertinenti attraverso un'azione di cofinanziamento a titolo del programma Euratom 2026-2027 (partenariati europei cofinanziati).

3. I partenariati europei:

a) sono istituiti nel caso in cui essi permettano di realizzare più efficacemente gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027 rispetto alla sola Comunità se raffrontati ad altre forme di sostegno a titolo del programma Euratom 2026-2027; una quota appropriata del bilancio del programma Euratom 2026-2027 è allocata a tali parti;

b) aderiscono ai principi del valore aggiunto dell'Unione, della trasparenza e dell'apertura, dell'impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, del forte effetto leva su una scala sufficiente, degli impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, della flessibilità nell'attuazione, della coerenza, del coordinamento e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei;

c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom 2026-2027.

4. Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e graduale abbandono dei partenariati europei sono enunciati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.

Art. 8

Scienza aperta

Si applicano al programma Euratom 2026-2027 le disposizioni in materia di scienza aperta stabilite dal regolamento (UE) 2021/695.

Art. 9

Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca

1. Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, alle azioni oggetto di sostegno nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 si applica il titolo II sulle norme in materia di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 si intendono fatti, ove opportuno, alla Comunità e al programma Euratom 2026-2027. I riferimenti contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 alle «norme di sicurezza» vanno intesi come inclusivi degli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.

3. In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695, il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati può essere esteso alla concessione di licenze non esclusive.

4. In deroga all'articolo 41, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/695, un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento della Comunità concede a titolo gratuito l'accesso ai suoi risultati alle istituzioni della Comunità, agli organismi di finanziamenti o all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for Energy») istituita dalla decisione 2007/198/Euratom («impresa comune Fusion for Energy») al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi della Comunità o gli obblighi nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze. I diritti di accesso sono limitati all'utilizzazione a fini non commerciali e non competitivi.

5. Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 copre il rischio associato al mancato recupero delle somme dovute dai beneficiari alla Commissione o agli organismi di finanziamento nell'ambito del presente regolamento.

Art. 10

Finanziamento cumulativo, alternativo e combinato

1. Il programma Euratom 2026-2027 è attuato in sinergia con Orizzonte Europa e con altri programmi dell'Unione.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027 e affrontare le sfide comuni al programma Euratom 2026-2027 e a Orizzonte Europa, le attività trasversali agli obiettivi stabiliti nel programma Euratom 2026-2027 o quelle che attuano Orizzonte Europa, o entrambe, possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità fatto salvo l'articolo 9. In particolare, il programma Euratom 2026-2027 può fornire un contributo finanziario alle azioni Marie Skłodowska-Curie al fine di sostenere le attività pertinenti alla ricerca nucleare.

3. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma Euratom 2026-2027, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

4. Le azioni possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:

a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Euratom 2026-2027;

b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;

c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 11

Programmi di lavoro

1. Le azioni indirette del programma Euratom 2026-2027 sono attuate per mezzo di programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. La Commissione adotta programmi di lavoro per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro includono, se del caso, quanto segue:

a) un'indicazione dell'importo assegnato a ciascun'azione e un calendario indicativo di attuazione;

b) per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi totali ammissibili;

c) eventuali obblighi supplementari facenti capo ai beneficiari a norma degli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2021/695;

d) un approccio pluriennale e orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione.

3. La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale relativo alle azioni dirette intraprese dal JRC conformemente alla decisione 96/282/Euratom.

Art. 12

Sorveglianza e rendicontazione

1. La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma Euratom 2026-2027. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento dei medesimi.

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma Euratom 2026-2027 verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II unitamente alle modalità di impatto.

2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma Euratom 2026-2027 nel conseguire i suoi obiettivi, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'attuazione del quadro di sorveglianza e di valutazione, in particolare stabilendo scenari di riferimento e traguardi in conformità dell'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma Euratom 2026-2027, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti della Comunità e, se del caso, agli Stati membri.

Art. 13

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1. I destinatari dei finanziamenti del programma Euratom 2026-2027 rendono nota l'origine di tali fondi e garantiscono la visibilità dei finanziamenti della Comunità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Euratom 2026-2027, sulle azioni svolte a titolo del programma Euratom 2026-2027 e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte.

3. La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati di ricerca e innovazione del programma Euratom 2026-2027 e delle conoscenze finalizzate ad accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato, approfondire la collaborazione nel settore della ricerca e potenziare l'impatto di tale programma.

4. Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom 2026-2027 contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Art. 14

Valutazione

1. Le valutazioni del programma Euratom 2026-2027 sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma Euratom 2026-2027, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.

2. Al termine dell'attuazione del programma Euratom 2026-2027 e, comunque, non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma e del programma Euratom 2026-2027 2021-2025 con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati mediante un processo trasparente. Questa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e dell'efficacia, dell'efficienza, della pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto per la Comunità del programma Euratom 2026-2027.

3. La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Art. 15

Audit

1. Il sistema di controllo del programma Euratom 2026-2027 garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per l'insieme del programma Euratom 2026-2027.

2. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente può fare affidamento su esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono in un audit di sistema e di processo, integrato da un audit delle operazioni. Tali audit e operazioni sono effettuati da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere audit legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli audit di sistema e di processo possono essere utilizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento pertinente per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

4. A norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all'utilizzo dei contributi della Comunità effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

6. La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma Euratom 2026-2027.

(1)

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

Art. 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom 2026-2027 relativi alla fissione e alla fusione.

Al fine di agevolare l'attuazione del programma Euratom 2026-2027, per ogni riunione del comitato prevista nel calendario la Commissione rimborsa le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto o consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito qualora il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda, entro il termine per la formulazione del parere.

6. La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom 2026-2027 e fornisce al comitato informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.

Art. 17

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma Euratom 2026-2027 in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2. Ove necessario, le eventuali mansioni residue del comitato istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 sono assunte dal comitato di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

3. La dotazione finanziaria del programma Euratom 2026-2027 può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Euratom 2026-2027 e le misure adottate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

ALLEGATO I

ATTIVITA'

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono perseguiti nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 sulla base delle linee di indirizzo delle attività di cui al presente allegato. Mediante la realizzazione di tali obiettivi specifici, il programma Euratom 2026-2027 sostiene gli Stati membri nell'attuazione della legislazione Euratom [1] e rafforza i loro sforzi di ricerca e quelli del settore privato. Tali obiettivi specifici dovrebbero contribuire a mantenere e sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica nel settore nucleare.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma Euratom 2026-2027 sosterrà attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca per risolvere problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai fondi nell'ambito del regolamento (UE) 2021/1060, nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali fondi.

Fra le attività indicate nel presente allegato figura la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione nel settore nucleare per usi pacifici, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca e intesa a recare vantaggi chiari e significativi all'Unione, ai suoi cittadini e all'ambiente. Ciò comprende la cooperazione internazionale promossa nell'ambito dei vari quadri multilaterali. Quale agente esecutivo Euratom ufficialmente riconosciuto per il Forum internazionale Generazione IV (GIF) [2], il JRC continuerà ad agevolare e coordinare il contributo e la partecipazione della Comunità Euratom alle attività di ricerca e formazione del GIF. Il contributo alle attività del GIF nell'ambito del programma Euratom 2026-2027 è incentrato su attività di ricerca e formazione in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, salvaguardie e non proliferazione specifiche per i sistemi di generazione IV.

Tutte le nuove attività assegnate al JRC sono analizzate dal consiglio di amministrazione del JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri e di evitare la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore nucleare nell'Unione.

La Commissione può decidere, attraverso il pertinente programma di lavoro del programma Euratom 2026-2027, di continuare a finanziare le sovvenzioni concesse a norma del regolamento (Euratom) 2021/765.

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base dei contributi delle autorità pubbliche, dei portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare e di qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi nel settore nucleare.

Le attività di ricerca e formazione nei seguenti ambiti sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma Euratom 2026-2027:

a) migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compresi l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia [3]:

i) sicurezza nucleare: sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere un'ampia competenza in materia di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e dei relativi cicli completi dei combustibili, quali la suddivisione e la trasmutazione, che potrebbero essere usati in futuro;

ii) gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: la gestione e in particolare le attività di smaltimento e di pre-smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta e media attività e a vita lunga nonché del combustibile nucleare esaurito, e di altri flussi e tipi di rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi industrialmente maturi o i processi esistenti potrebbero essere migliorati; riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi e riduzione della relativa radiotossicità; gestione e trasferimento delle conoscenze e delle competenze tra generazioni e tra programmi degli Stati membri in materia di rifiuti radioattivi e gestione del combustibile esaurito;

iii) disattivazione: ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione;

iv) applicazioni delle scienze nucleari e delle radiazioni ionizzanti, radioprotezione, preparazione alle emergenze:

- applicazioni delle scienze nucleari e delle tecnologie delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, industriale e in altri ambiti di ricerca;

- effetti e rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale;

- preparazione alle emergenze relativamente a incidenti che implicano radiazioni, nonché ricerca sulla radioecologia;

- fornitura e utilizzo sicuri di radioisotopi;

- modelli di dispersione radiologica nell'ambiente e sostegno a scambio di dati, sistemi di allarme e cooperazione in materia di tecnologie di misurazione [4] (da attuarsi attraverso azioni dirette);

v) protezione, salvaguardie e non proliferazione nucleari (da attuarsi attraverso azioni dirette):

- metodi e tecnologie per sostenere e rafforzare le salvaguardie della Comunità e internazionali;

- sostegno operativo e formazione per il sistema di salvaguardie Euratom;

- sostegno tecnico all'attuazione del trattato di non proliferazione nel settore delle salvaguardie nucleari, compreso il sostegno al rafforzamento del regime dell'Unione di controllo delle esportazioni;

- ricerca e sostegno per rafforzare la protezione e la sicurezza nucleari e radiologiche nel contesto del quadro globale CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e delle correlate strategie dell'Unione;

- metodi e tecnologia per il rilevamento di materiali nucleari e radioattivi al di fuori del controllo normativo e prevenzione degli incidenti che coinvolgono tali materiali e risposta agli stessi, compresa la scienza forense in campo nucleare;

- sostegno allo sviluppo di capacità in materia di protezione nucleare attraverso il ricorso al Centro europeo di formazione alla sicurezza nucleare;

b) mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità:

i) istruzione, formazione e mobilità, ivi compresi programmi di istruzione e formazione, quali le azioni Marie Skłodowska-Curie;

ii) promozione dell'innovazione, gestione della conoscenza, diffusione e sfruttamento della scienza e delle tecnologie nucleari, in particolare per la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari e la radioprotezione;

iii) sostegno al trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria;

iv) sostegno alla preparazione e allo sviluppo di una capacità industriale di fusione europea competitiva;

v) sostegno alla fornitura e alla disponibilità di infrastrutture di ricerca europee e internazionali, comprese le infrastrutture del JRC, e all'accesso adeguato alle stesse [5];

vi) per promuovere le scienze nucleari come base per sostenere la standardizzazione, le azioni dirette forniranno dati, materiali e misure di riferimento allo stato dell'arte relativi alla protezione, alle salvaguardie e alla sicurezza nucleari, nonché altre applicazioni quali la medicina nucleare;

c) promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione:

un partenariato europeo cofinanziato per la ricerca sulla fusione attuerà la tabella di marcia verso l'obiettivo della produzione di elettricità da fusione entro la seconda metà del secolo in corso. Ciò può comprendere, fra l'altro, quanto segue:

i) sfruttamento di strutture di fusione esistenti e future, compresa la concessione di sovvenzioni di funzionamento alle infrastrutture di ricerca sulla fusione, se del caso;

ii) preparazione per la realizzazione di future centrali a fusione attraverso la ricerca e lo sviluppo riguardanti tutti gli aspetti pertinenti, ivi compresi materiali, tecnologie e progetti;

iii) attuazione di un programma di istruzione e formazione mirato, in aggiunta alle attività di cui alla lettera b), punto i);

iv) coordinamento di attività comuni con l'impresa comune europea «Fusion for Energy»;

v) collaborazione con l'organizzazione ITER;

vi) collaborazione scientifica nel contesto degli accordi internazionali Euratom.

Il partenariato europeo cofinanziato nel campo della fusione sarà attuato attraverso una sovvenzione che dovrà essere concessa ai soggetti giuridici istituiti o designati dagli Stati membri e da eventuali paesi terzi associati al programma Euratom 2026-2027. La sovvenzione può comprendere risorse in natura della Comunità o il distacco di personale della Commissione.

Ulteriori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nel settore della fusione possono essere forniti mediante inviti a presentare proposte;

d) sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari:

le azioni dirette sosterranno la politica in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari e l'attuazione della legislazione pertinente offrendo competenze e dati scientifici e tecnici indipendenti.

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[1] In particolare, direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/117/oj); direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj); direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio; direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/51/oj); direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj) e regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/52/oj).

[2] In conformità dell'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV.

[3] Ad eccezione della protezione, delle salvaguardie e della non proliferazione nucleari, dette attività possono essere realizzate attraverso azioni dirette e indirette.

[4] Articoli 35, 36 e 38 del trattato Euratom; decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/600/oj).

[5] Sulla base del piano di investimenti evolutivo per le infrastrutture del JRC.