
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1289 DELLA COMMISSIONE, 2 luglio 2025
G.U.U.E. 3 luglio 2025, Serie L
Regolamento che stabilisce misure temporanee per quanto concerne i tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto, per prevenire l'introduzione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nel territorio dell'Unione, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione 2011/787/UE.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 luglio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42 bis, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 52,
considerando quanto segue:
1) La decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione (3) autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. («organismo nocivo specificato») per quanto riguarda l'importazione di tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto («piante specificate»). Tale decisione di esecuzione è stata adottata sulla base dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4).
2) Il regolamento (UE) 2016/2031 ha sostituito la direttiva 2000/29/CE, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.
3) L'organismo nocivo specificato è elencato nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo di cui è nota la presenza nell'Unione. L'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante specificate è soggetta alla prescrizione particolare di cui all'allegato VII, punto 21, di tale regolamento per quanto riguarda l'organismo nocivo specificato e altre specie di Ralstonia.
4) Esistono prove che giustificano l'adozione di prescrizioni più rigorose, rispetto a quelle di cui all'allegato VII, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e alle prescrizioni della decisione di esecuzione 2011/787/UE, nei confronti dell'organismo nocivo specificato. Tali prove si basano sull'esperienza acquisita con l'applicazione della suddetta decisione, sull'aumento del numero di intercettazioni dell'organismo nocivo specificato durante le ultime due campagne d'importazione delle piante specificate e su un audit effettuato dalla Commissione in Egitto nel gennaio 2024.
5) Un'ulteriore valutazione da parte della Commissione ha dimostrato che le piante specificate presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando le misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione. Tale valutazione ha tenuto conto, tra l'altro, degli sviluppi tecnici nei campi in Egitto, degli schemi delle prove basati sui nuovi protocolli diagnostici messi a punto per l'organismo nocivo specificato dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) e dell'esperienza degli Stati membri in relazione ai controlli all'importazione delle piante specificate.
6) Al fine di garantire la riduzione a un livello accettabile del rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante specificate, è necessario stabilire prescrizioni specifiche per la produzione, l'imballaggio e le ispezioni delle piante specificate in Egitto.
7) Data la natura dell'organismo nocivo specificato, ai fini della protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione è necessario disporre che le piante specificate introdotte nel territorio dell'Unione siano coltivate in siti di produzione ufficialmente dichiarati indenni dall'organismo nocivo specificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) dell'Egitto, conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie. Per lo stesso motivo è opportuno garantire che in tali siti, durante l'anno di produzione e nei tre anni precedenti, nessuna pianta specificata o altra parte vegetativa di piante di patata, né altre piante ospiti di solanacee coltivate o selvatiche in grado di ospitare l'organismo nocivo specificato, siano risultate infette dall'organismo nocivo specificato e nessuna fonte idrica correlata sia risultata contaminata dall'organismo nocivo specificato. E' inoltre necessario disporre che nessuna pianta specificata originaria di tali siti di produzione, dopo aver lasciato detti siti di produzione, sia risultata positiva a prove effettuate dall'NPPO dell'Egitto o dagli Stati membri per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato.
8) Tali prescrizioni dovrebbero garantire che la produzione delle piante specificate avvenga in zone indenni dall'organismo nocivo specificato e in zone in cui sono state intraprese azioni per prevenire la presenza di tale organismo nocivo. Dovrebbero altresì garantire che le piante specificate siano coltivate a partire da piante che rispettano determinate prescrizioni relative alla loro indennità dall'organismo nocivo specificato.
9) Il certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione delle piante specificate dovrebbe includere, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», alcuni elementi volti a garantire informazioni trasparenti e chiarezza sull'origine delle piante specificate e sul rispetto delle corrispondenti prescrizioni. Tali elementi dovrebbero comprendere la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione», il numero di lotto corrispondente a ciascun lotto esportato delle piante specificate, il codice del sito di produzione di origine di ciascun lotto delle piante specificate nonché il nome e il numero di identificazione del centro o dei centri di confezionamento e dell'esportatore o degli esportatori ufficialmente riconosciuti.
10) E' opportuno stabilire norme per le ispezioni, il campionamento e le prove che gli Stati membri sono tenuti a effettuare in relazione all'importazione delle piante specificate, al fine di garantire la protezione del territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato. Le prove dovrebbero essere effettuate, nell'Unione, conformemente allo schema di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione (6), in quanto tale schema si basa sulle norme internazionali applicabili e si è dimostrato efficace ai fini dell'individuazione dell'organismo nocivo specificato.
11) E' opportuno istituire un sistema in base al quale l'NPPO dell'Egitto controlli efficacemente i siti di produzione, gli esportatori e i centri di confezionamento delle piante specificate, riconoscendoli ed elencandoli a tal fine. In caso di presenza o di sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato nelle piante specificate e al fine di prevenire l'ingresso nel territorio dell'Unione di piante specificate infette dall'organismo nocivo specificato, tali elenchi dovrebbero essere aggiornati e, se necessario, i codici dei siti di produzione come pure i nomi degli esportatori e dei centri di confezionamento corrispondenti dovrebbero essere rimossi da tali elenchi.
12) E' opportuno stabilire norme relative allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle piante specificate nell'Unione, al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato in seguito a una possibile infezione latente.
13) Poiché il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione delle piante specificate nel territorio dell'Unione, soggetta alle nuove prescrizioni del presente regolamento, non è ancora pienamente valutato, esso deve essere ulteriormente valutato con l'applicazione di tali prescrizioni nella pratica. E' in particolare necessario valutare il rischio fitosanitario in seguito all'applicazione delle nuove prescrizioni per la produzione delle piante specificate in Egitto, l'applicazione dello schema delle prove su tali piante e delle norme in materia di ispezione, campionamento e prova delle piante specificate nell'Unione, nonché delle norme relative alla loro etichettatura e alla gestione dei rifiuti nell'Unione.
14) La decisione di esecuzione 2011/787/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento al fine di allinearne le disposizioni ai termini e alle prescrizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi.
15) La prescrizione secondo cui le piante specificate devono essere state coltivate in siti di produzione in cui, durante l'anno di produzione e nei tre anni precedenti, devono essere state rispettate determinate prescrizioni supplementari dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2028, al fine di concedere il tempo necessario affinché le piante specificate siano conformi a tali prescrizioni.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto (GU L 319 del 2.12.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/787/oj).
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1193/oj).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce prescrizioni e norme relative all'introduzione nel territorio dell'Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto, al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nel territorio dell'Unione.
Esso si applica in deroga all'allegato VII, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 nei confronti dell'organismo nocivo specificato.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «organismo nocivo specificato»: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.;
2) «piante specificate»: tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto e destinati all'esportazione nell'Unione;
3) «zona indenne»: una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante («NPPO») dell'Egitto ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (1), (2);
4) «sito di produzione»: un sito di produzione gestito come unità separata a fini fitosanitari, identificato dal suo numero di codice individuale ufficiale e situato in una zona indenne.
«Requirements for the establishment of pest free areas» - Norma di riferimento ISPM n. 4 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. Pubblicata il 28 luglio 2024.
«Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites» - Norma di riferimento ISPM n. 10 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. Pubblicata il 13 luglio 2021.
Prescrizioni per l'introduzione nell'Unione delle piante specificate
Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell'Unione solo se:
a) sono state rispettate le prescrizioni specifiche di cui all'allegato I, parte A;
b) in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo nocivo specificato in siti di produzione e fonti idriche in Egitto, sono state rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, parte B;
c) sono state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
d) se del caso, sono state adottate le misure di cui all'articolo 7.
Certificato fitosanitario
Il certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione delle piante specificate include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», tutti gli elementi seguenti:
a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione»;
b) il numero di lotto corrispondente a ciascun lotto esportato delle piante specificate;
c) il codice del sito di produzione di origine di ciascun lotto delle piante specificate elencato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
d) il nome e il numero di identificazione del centro o dei centri di confezionamento e dell'esportatore o degli esportatori ufficialmente riconosciuti elencati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c).
Ispezioni, campionamento e prove che gli Stati membri sono tenuti a effettuare
1. Fatti salvi i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2130 (1) e (UE) 2022/2389 (2) della Commissione, ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (3) le piante specificate sono soggette ai controlli fisici di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il campionamento ai fini dell'esecuzione di prove dei lotti originari di un sito di produzione, almeno quando sono introdotti in uno Stato membro per la prima volta nel corso dell'anno considerato, è effettuato come segue:
a) è prelevato almeno un campione da almeno un lotto di ciascun sito di produzione;
b) un campione è costituito da almeno 200 piante specificate per lotto;
c) se, in una partita, il peso totale dei lotti originari dello stesso sito di produzione del lotto di cui alla lettera a) supera il peso di 200 tonnellate, è prelevato un campione supplementare da un lotto diverso da quello di cui alla lettera a).
3. Per ciascuna partita sono effettuate ispezioni visive dei tuberi tagliati, come segue:
a) è prelevato almeno un campione da almeno un lotto di ciascun sito di produzione rappresentato nella partita;
b) un campione è costituito da almeno 200 piante specificate per lotto;
c) se, in una partita, il peso totale dei lotti originari dello stesso sito di produzione del lotto di cui alla lettera a) supera il peso di 200 tonnellate, è prelevato un campione supplementare da un lotto diverso da quello di cui alla lettera a); e
d) se durante le ispezioni visive si osservano tuberi tagliati che presentano sintomi, tali tuberi tagliati sono prelevati per l'esecuzione di prove di laboratorio.
4. Le prove sulle piante specificate sono effettuate conformemente allo schema di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193.
5. Durante l'esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove, e in attesa dei risultati di tali controlli, tutti i lotti di piante specificate originarie dello stesso sito di produzione, compresi i lotti collocati in partite diverse dalla partita del lotto sottoposto a prove, che arrivano allo stesso posto di controllo frontaliero o allo stesso punto di controllo, restano sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
6. Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata, nessuno dei lotti di piante specificate originarie dello stesso sito di produzione, compresi i lotti collocati in partite diverse dalla partita del lotto sottoposto a prove, è introdotto nel territorio dell'Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2130/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione (GU L 316 dell'8.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj).
Presentazione di elenchi alla Commissione e agli Stati membri
1. Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell'Unione solo se l'NPPO dell'Egitto ha presentato alla Commissione i seguenti elenchi relativi all'anno della loro produzione in Egitto, prima dell'inizio della campagna d'esportazione nell'Unione ed entro il 30 novembre di tale anno:
a) l'elenco dei codici di tutti i siti di produzione riconosciuti e delle relative zone indenni;
b) l'elenco dei nomi e dei numeri di identificazione di tutti gli esportatori ufficialmente riconosciuti delle piante specificate; e
c) l'elenco dei nomi e dei numeri di identificazione di tutti i centri di confezionamento ufficialmente riconosciuti.
2. La Commissione presenta agli Stati membri gli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e all'allegato I, parte B, punto 3, lettera c).
Misure in caso di presenza confermata dell'organismo nocivo specificato sulle piante specificate durante i controlli all'importazione
1. Se durante i controlli all'importazione effettuati da uno Stato membro è stata confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato sulle piante specificate, nel territorio dell'Unione non sono introdotte altre partite di piante specificate originarie dello stesso sito di produzione e l'NPPO dell'Egitto adotta immediatamente le misure seguenti:
a) la rimozione del codice del corrispondente sito di produzione dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
b) la presentazione alla Commissione di un elenco aggiornato che tenga traccia delle modifiche apportate;
c) il divieto di esportazione nel territorio dell'Unione delle piante specificate dal sito di produzione rimosso dall'elenco.
2. A seguito di indagini condotte dall'NPPO dell'Egitto e nei casi in cui esistano prove del fatto che la presenza dell'organismo nocivo specificato non è collegata a un sito di produzione specifico, il corrispondente sito di produzione può essere reinserito nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
3. Nessuna pianta specificata originaria di un sito di produzione rimosso dall'elenco, di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'allegato I, parte B, punto 3, lettere a) e b), è introdotta nel territorio dell'Unione durante l'anno in corso considerato e nei tre anni successivi. L'introduzione di piante specificate originarie di un sito di produzione rimosso dall'elenco è consentita a partire dal quarto anno successivo all'anno considerato e solo se l'assenza dell'organismo nocivo specificato è stata confermata dall'NPPO dell'Egitto nei tre anni precedenti l'anno considerato.
Etichettatura
In caso di reimballaggio delle piante specificate nel territorio dell'Unione, gli operatori professionali garantiscono che gli imballaggi siano accompagnati da etichette adeguate che indichino l'origine delle piante specificate provenienti dall'Egitto e il divieto di piantarle nel territorio dell'Unione.
Gestione dei rifiuti
Gli operatori professionali adottano adeguate misure igieniche per lo smaltimento dei rifiuti dopo l'imballaggio, il reimballaggio o la trasformazione delle piante specificate, in modo opportuno per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato in seguito a una possibile infezione latente. Tali misure comprendono:
a) il trattamento appropriato di tutte le acque risultanti dal lavaggio e dalla trasformazione delle piante specificate, prima del loro scarico nelle acque superficiali o di irrigazione; e
b) azioni volte a prevenire la diffusione sulla superficie agricola di terreno aderente non trattato, rifiuti di patate e patate scartate.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
Abrogazione della decisione di esecuzione 2011/787/UE
La decisione di esecuzione 2011/787/UE è abrogata.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La parte A, lettera b), dell'allegato I si applica a decorrere dal 1° dicembre 2028.
Il presente regolamento si applica fino al 30 novembre 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Prescrizioni per l'introduzione nell'Unione delle piante specificate di cui all'articolo 3
PARTE A
Prescrizioni specifiche da rispettare in relazione alle piante specificate in Egitto
a) Le piante specificate sono state coltivate in siti di produzione che sono stati sottoposti a indagini effettuate dall'NPPO dell'Egitto, o da un organismo delegato da tale NPPO, conformemente all'allegato II;
b) le piante specificate sono state coltivate in siti di produzione in cui, durante l'anno di produzione e nei tre anni precedenti, i risultati dell'indagine hanno dimostrato che:
i) a seguito di prove effettuate dall'NPPO dell'Egitto, o da un organismo delegato da tale NPPO, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato, nessuna pianta specificata o altra parte vegetativa di piante di patata, né altre piante ospiti di solanacee coltivate o selvatiche in grado di ospitare l'organismo nocivo specificato, sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato e nessuna fonte idrica correlata è risultata contaminata dall'organismo nocivo specificato; e
ii) nessuna pianta specificata originaria di tali siti di produzione, dopo aver lasciato detti siti di produzione, è risultata positiva a prove effettuate dall'NPPO dell'Egitto, o da un organismo delegato da tale NPPO, o dagli Stati membri per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato;
c) le piante specificate sono state coltivate in un sito di produzione identificato dal suo numero di codice individuale ufficiale assegnato dall'NPPO dell'Egitto, o da un organismo delegato da tale NPPO;
d) le piante specificate sono state coltivate a partire da piante da impianto certificate nell'Unione e importate dall'Unione in Egitto, o sono state coltivate a partire da piante da impianto ufficialmente certificate dall'NPPO dell'Egitto come indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
e) nel caso delle piante da impianto di cui alla lettera d) certificate dall'NPPO dell'Egitto, tali piante sono state coltivate in un sito di produzione e ciascun lotto è stato sottoposto a campionamento ufficiale da parte dell'NPPO dell'Egitto e a prove da parte dell'NPPO dell'Egitto, o di un organismo delegato da tale NPPO, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato;
f) durante la cernita le piante specificate sono state ispezionate dall'NPPO dell'Egitto nel centro di confezionamento e i tuberi che presentavano sintomi della presenza dell'organismo nocivo specificato, o che la facevano sospettare, sono stati sottoposti a prove ufficiali da parte dell'NPPO dell'Egitto, o di un organismo delegato da tale NPPO, e sono risultati indenni;
g) le piante specificate sono state imballate in lotti e ciascun lotto è costituito da piante specificate originarie di un unico sito di produzione;
h) le piante specificate sono state imballate con materiali nuovi o puliti e disinfettati secondo metodi appropriati ufficialmente approvati dall'NPPO dell'Egitto;
i) l'imballaggio reca un'etichetta chiaramente visibile apposta su un sigillo ufficiale e rilasciata dall'NPPO dell'Egitto, o da un operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell'NPPO dell'Egitto, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e contenente tutti gli elementi seguenti:
i) la dicitura «Origine: Egitto»;
ii) il codice del sito di produzione;
iii) il numero del lotto;
iv) il nome e il numero di identificazione del centro di confezionamento;
v) il nome e il numero di identificazione dell'esportatore;
vi) l'indicazione «non destinato all'impianto»;
j) il più possibile a ridosso dell'esportazione nel territorio dell'Unione, un campione rappresentativo di 200 piante specificate per lotto di un massimo di 27,5 tonnellate di piante specificate è stato prelevato e sottoposto all'ispezione dei tuberi tagliati da parte dell'NPPO dell'Egitto, e il campione è stato sottoposto a prove di laboratorio effettuate da un operatore professionale o dall'NPPO dell'Egitto, o da un organismo delegato da tale NPPO, al fine di individuare e identificare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
k) immediatamente dopo il campionamento di cui alla lettera j), gli imballaggi delle piante specificate sono stati chiusi e sigillati dall'NPPO dell'Egitto;
l) le piante specificate sono state immagazzinate in strutture di magazzinaggio che sono utilizzate unicamente per l'immagazzinaggio di piante specificate o, se le strutture di magazzinaggio sono state utilizzate per altri scopi, che sono state sottoposte ad adeguate misure igieniche, comprese la pulizia e la disinfezione, prima di essere utilizzate per il magazzinaggio delle piante specificate;
m) le piante specificate sono state manipolate impiegando macchinari che sono utilizzati unicamente per la manipolazione di piante specificate o, se sono stati utilizzati per altri scopi, che sono stati puliti e disinfettati con metodi appropriati prima della manipolazione di tali piante;
n) le prove sulle piante specificate, ai fini delle lettere a), b), e), f) e j) e dell'allegato II, sono state effettuate conformemente allo schema di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193.
PARTE B
Prescrizioni in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo nocivo specificato in siti di produzione e fonti idriche in Egitto
1. In caso di sospetto della presenza dell'organismo nocivo specificato in un sito di produzione, o in una pianta specificata originaria di tale sito di produzione, nessuno dei lotti di piante specificate originarie di tale sito di produzione è stato spostato e sono tutti rimasti sotto la supervisione dell'NPPO dell'Egitto, a meno che non si sia concluso, a seguito di indagini condotte da tale NPPO, che la presenza dell'organismo nocivo specificato non è collegata al corrispondente sito di produzione.
2. In caso di sospetto della presenza dell'organismo nocivo specificato in una fonte idrica in Egitto, nessuno dei lotti di piante specificate originarie del sito o dei siti di produzione in cui tale fonte idrica è stata utilizzata per l'irrigazione è stato spostato e sono tutti rimasti sotto la supervisione dell'NPPO dell'Egitto, a meno che non si sia concluso, a seguito di indagini condotte da tale NPPO, che la presenza dell'organismo nocivo specificato non è collegata alla corrispondente fonte idrica.
3. Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è stata confermata sulle piante specificate in un sito di produzione prima della loro esportazione nel territorio dell'Unione, o in una fonte idrica in Egitto, l'NPPO dell'Egitto ha immediatamente:
a) rimosso dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il codice del sito di produzione individuato come fonte di infezione delle piante specificate con l'organismo nocivo specificato;
b) rimosso dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il codice o i codici di tutti i siti di produzione in cui è stata utilizzata l'acqua infetta nel corso dell'anno precedente;
c) presentato alla Commissione un elenco aggiornato che tenga traccia delle modifiche apportate; e
d) vietato le esportazioni nel territorio dell'Unione di piante specificate dal sito o dai siti di produzione rimossi dall'elenco.
4. Qualora abbia rimosso un esportatore o un centro di confezionamento dagli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), l'NPPO dell'Egitto ha immediatamente presentato alla Commissione elenchi aggiornati che tengano traccia delle modifiche apportate e ha vietato le esportazioni nel territorio dell'Unione di piante specificate da parte degli esportatori rimossi dall'elenco e delle piante specificate imballate nei centri di confezionamento rimossi dall'elenco.
ALLEGATO II
Prescrizioni specifiche da rispettare per le indagini presso i siti di produzione di cui all'articolo 3
Durante la produzione delle piante specificate i siti di produzione sono stati sottoposti a indagini intensive per l'individuazione dell'organismo nocivo specificato, effettuate dall'NPPO dell'Egitto, o da un organismo delegato da tale NPPO.
Per ciascun sito di produzione, tali indagini hanno incluso quanto segue:
a) ispezioni della coltura in crescita, campionamento delle piante specificate per l'esecuzione di prove ed esame dei tuberi tagliati per il rilevamento di eventuali sintomi dell'organismo nocivo specificato e per l'esecuzione di prove;
b) in caso di coltivazione di altre colture di solanacee in un sito di produzione nei tre anni precedenti la produzione di piante specificate destinate all'importazione nel territorio dell'Unione, ispezioni e campionamento delle colture in crescita per l'esecuzione di prove di laboratorio;
c) in caso di presenza di piante ospiti di solanacee selvatiche, ispezioni e campionamento di tali piante per l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) campionamento delle fonti idriche in Egitto per l'esecuzione di prove di laboratorio e, nel caso in cui sia stata utilizzata una fonte idrica per diversi siti di produzione, prelievo di almeno un campione di acqua da tale fonte ed esecuzione di prove su tale campione;
e) campionamento per l'esecuzione di prove di laboratorio conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193.
Ogni anno l'NPPO dell'Egitto ha presentato alla Commissione i risultati delle indagini condotte nel corso dell'anno civile, in ogni caso non successivamente alla fornitura degli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
ALLEGATO III
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Nell'allegato VII, punto 21, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:
«Tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli da impianto (*1)
_____________________
(*1) Si applica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione, del 2 luglio 2025, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne i tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto, per prevenire l'introduzione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nel territorio dell'Unione, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione 2011/787/UE (GU L, 2025/1289, 3.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1289/oj) nei confronti dei tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto, per prevenire l'introduzione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nel territorio dell'Unione.»»