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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1313 DELLA COMMISSIONE, 3 luglio 2025

G.U.U.E. 4 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 per quanto riguarda l'elenco delle aree delimitate per il contenimento di Popillia japonica Newman in Italia.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 luglio 2025

Applicabile dal: 24 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell'allegato II, parte B, l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

2) Popillia japonica Newman («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti dell'Italia e del Portogallo (Azzorre), con effetti su un'ampia gamma di specie vegetali quali granturco, soia, viti, alberi da frutto e piante ornamentali.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione (3) stabilisce misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo specificato ed elenca le aree delimitate per il contenimento in Italia e in Portogallo (Azzorre).

4) Sulla base delle indagini effettuate nel 2024 in Italia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, è risultato che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non è più possibile in alcuni comuni. E' pertanto opportuno ampliare l'area delimitata per il contenimento includendo un maggior numero di comuni delle regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nella zona infetta e nella zona cuscinetto e i comuni delle regioni Emilia-Romagna e Liguria nella zona cuscinetto.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione, del 1° agosto 2023, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione (GU L 194 del 2.8.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1584/oj).

Art. 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN