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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1584 DELLA COMMISSIONE, 1° agosto 2023

G.U.U.E. 2 agosto 2023, n. L 194

Regolamento relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 agosto 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell'allegato II, parte B, l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

2) Popillia japonica Newman («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell'Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su molte specie vegetali differenti nel territorio dell'Unione.

3) Le piante ospiti preferite dell'organismo nocivo specificato («piante specificate») dovrebbero essere elencate e sottoposte a determinate misure per l'eradicazione o il contenimento, a seconda dei casi, nelle zone infestate.

4) L'organismo nocivo specificato è inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3).

5) Al fine di garantirne la rilevazione precoce e l'eradicazione nel territorio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali, utilizzando metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le trappole costituiscono un metodo di cattura importante in relazione all'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione e dovrebbero essere utilizzate ampiamente. Le indagini annuali dovrebbero riguardare almeno le piante che risultano più comunemente infestate dall'organismo nocivo specificato («piante specificate»).

6) A norma del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ciascun organismo nocivo prioritario. Sulla base dell'esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo specificato nell'Unione.

7) Al fine di eradicare l'organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione al loro interno. L'ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata, tenendo presente la capacità di diffusione dell'organismo nocivo specificato.

8) Tuttavia, in caso di ritrovamento isolato dell'organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un'area delimitata quando l'organismo nocivo specificato è immediatamente eradicato e vi sono prove del fatto che le piante interessate erano infestate prima di essere introdotte nella zona del ritrovamento o del fatto che l'organismo nocivo specificato non si è moltiplicato e che il ritrovamento presumibilmente non porterà al suo insediamento. Si tratta dell'approccio più appropriato, a condizione che siano effettuate indagini per confermare l'assenza dell'organismo nocivo specificato.

9) In determinate zone del territorio dell'Unione, l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali zone misure intese al contenimento, anziché all'eradicazione, dell'organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate, soprattutto nella definizione delle dimensioni della zona infestata e della rispettiva zona cuscinetto. La zona cuscinetto nelle aree delimitate per il contenimento dovrebbe avere un'ampiezza di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata, maggiore quindi della zona cuscinetto nelle aree delimitate per l'eradicazione, al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell'Unione.

10) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, in modo da fornire un quadro generale della diffusione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione. Ciò è necessario ai fini del riesame del presente regolamento e per tenere aggiornato un elenco delle aree delimitate per il contenimento.

11) Al fine di garantire l'immediata applicazione delle misure di eradicazione e prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell'Unione, le indagini sulle zone cuscinetto dovrebbero essere svolte annualmente al momento più appropriato dell'anno e con un'intensità sufficiente, tenendo conto della possibilità per le autorità competenti di monitorare ulteriormente le piante nelle zone infestate ai fini del contenimento.

12) Le disposizioni del presente regolamento relative ai piani di emergenza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2023, al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per elaborare i contenuti di tali piani.

13) Le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento di indagini nelle aree delimitate sulla base degli orientamenti generali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (4) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le indagini nelle aree delimitate e dal 1° gennaio 2026 per le indagini sul territorio dell'Unione al di fuori delle aree delimitate, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare tali indagini, progettarle e assegnare loro risorse sufficienti.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell'11.10.2019).

(4)

EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure volte a prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di Popillia japonica Newman, misure per la sua eradicazione, quando ne è stata riscontrata la presenza in tale territorio, e misure per il suo contenimento, quando non ne è più possibile l'eradicazione.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «organismo nocivo specificato»: Popillia japonica Newman;

2) «piante ospiti»: tutte le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche;

3) «piante specificate»: le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche, elencate nell'allegato I;

4) «area delimitata per il contenimento»: un'area elencata nell'allegato II, in cui l'organismo nocivo specificato non può essere eradicato;

5) «scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la pubblicazione «Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Popillia japonica» (1) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»);

6) «orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio»: la pubblicazione «Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante» dell'Autorità.

(1)

EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2019. Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Popillia japonica. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2019:EN-1568. 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.

Art. 3

Indagini sul territorio dell'Unione al di fuori delle aree delimitate

1. Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate, nelle zone del territorio dell'Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l'organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2. Il piano dell'indagine e lo schema di campionamento dell'indagine sono in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio, in modo da rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell'organismo nocivo specificato all'interno dello Stato membro interessato.

3. Le indagini sono effettuate:

a) sulla base del livello del rischio fitosanitario;

b) nelle zone a rischio di campi all'aperto, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio, e in particolare nelle zone vicine all'asse della rete di trasporto che collega le zone in cui è nota la presenza dell'organismo nocivo;

c) in periodi adatti dell'anno, per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e della presenza di piante specificate.

4. Le indagini consistono:

a) nella cattura mediante esche per attirare l'organismo nocivo specificato; e

b) se del caso, in esami visivi delle piante specificate.

Art. 4

Piani di emergenza

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza:

a) misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, come indicato all'articolo 9;

b) prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante ospiti di cui agli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;

c) procedure per l'identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui dovranno essere applicate misure nel caso sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo specificato.

2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

Definizione di aree delimitate

1. Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio un'area delimitata ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato.

2. A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato e della definizione dell'area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante esami visivi adeguati e l'uso di trappole con esche per attirare l'organismo nocivo specificato.

3. Se, sulla base dei risultati delle indagini di cui all'articolo 7 o dei risultati degli accertamenti di cui al paragrafo 2, si conclude che il livello di infestazione da parte dell'organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l'eradicazione, le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell'elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all'allegato II.

4. Le aree delimitate sono costituite da:

a) una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato circondata da un'ulteriore zona dell'ampiezza di almeno:

i) 1 km nel caso di un'area delimitata per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato;

ii) 3 km nel caso di un'area delimitata per il contenimento dell'organismo nocivo specificato; e

b) una zona cuscinetto dell'ampiezza di almeno:

i) 5 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un'area delimitata per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato;

ii) 15 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un'area delimitata per il contenimento dell'organismo nocivo specificato.

5. La delimitazione dell'area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e delle prove dell'insediamento dell'organismo nocivo specificato.

6. Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, sono adottate misure di eradicazione conformemente all'articolo 9 e la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è riesaminata e modificata di conseguenza.

Qualora nella zona cuscinetto di un'area delimitata per il contenimento sia stata ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031 finché le autorità competenti non valutano il livello di tale infestazione. Qualora l'eradicazione non sia considerata possibile, si applica il paragrafo 3 del presente articolo.

7. All'interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l'opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall'organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l'ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.

Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.

Art. 6

Deroga all'obbligo di definire aree delimitate

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non definire un'area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) vi sono prove del fatto che l'organismo nocivo specificato non si è moltiplicato; e

b) vi sono prove del fatto che:

i) l'organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e che queste piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione; o

ii) si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento.

2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a) adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell'organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;

b) aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona;

c) intensifica immediatamente l'esame visivo per rilevare l'eventuale presenza di adulti dell'organismo nocivo specificato e ispeziona i prati e il suolo per rilevare l'eventuale presenza di larve dell'organismo nocivo specificato in periodi opportuni;

d) per almeno un ciclo vitale dell'organismo nocivo specificato, più un altro anno, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l'organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva durante il periodo di volo dell'organismo nocivo specificato;

e) individua l'origine dell'infestazione ed esamina, per quanto possibile, le vie di diffusione associate al ritrovamento dell'organismo nocivo specificato;

f) sensibilizza l'opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall'organismo nocivo specificato; e

g) adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, conformemente alle misure di eradicazione di cui all'articolo 9.

Art. 7

Indagini annuali nelle aree delimitate

1. Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2. Il piano dell'indagine è in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio; inoltre il piano dell'indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione garantiscono la rilevazione di un livello di presenza dell'organismo nocivo specificato dell'1 % con un grado di affidabilità almeno del 95 %.

3. Le indagini annuali sono effettuate:

a) nelle zone infestate, nel caso di aree delimitate per l'eradicazione;

b) nelle zone cuscinetto nelle aree delimitate per l'eradicazione e nelle zone cuscinetto nelle aree delimitate per il contenimento;

c) in campi all'aperto, frutteti/vigneti, foreste, vivai, giardini privati, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio, in particolare nelle zone vicine all'asse della rete di trasporto che collega le zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato; e

d) in periodi adatti dell'anno, per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo specificato e della presenza di piante specificate.

4. Le indagini annuali consistono:

a) nella cattura mediante esche per attirare l'organismo nocivo specificato nel caso di indagini effettuate nelle zone infestate nelle aree delimitate per l'eradicazione;

b) in esami visivi delle piante specificate;

c) in campionamento e analisi del suolo per rilevare la presenza di larve dell'organismo nocivo specificato.

Art. 8

Revoca della delimitazione

La delimitazione può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all'articolo 7, la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata nell'area delimitata per almeno tre anni consecutivi.

Art. 9

Misure di eradicazione

1. Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l'adozione delle misure seguenti ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato:

a) contro gli adulti dell'organismo nocivo specificato, almeno una combinazione di due delle misure seguenti:

i) sistema di cattura massale con esche, che garantisca la distruzione dell'organismo nocivo specificato con metodi appropriati;

ii) strategia di attrazione e abbattimento;

iii) cattura manuale dell'organismo nocivo specificato, che garantisca la distruzione dell'organismo nocivo specificato con metodi appropriati;

iv) trattamenti chimici delle piante;

v) controllo biologico (ad esempio funghi entomopatogeni o qualsiasi altro controllo biologico efficace);

vi) qualsiasi altra misura di cui sia stata scientificamente dimostrata l'efficacia;

b) contro le larve dell'organismo nocivo specificato, almeno una combinazione di due delle misure seguenti:

i) trattamenti adeguati del suolo in cui sono presenti larve dell'organismo nocivo specificato;

ii) controllo biologico (ad esempio funghi o nematodi entomopatogeni o qualsiasi altro controllo biologico efficace);

iii) divieto di irrigazione dei prati nel periodo in cui gli adulti dell'organismo nocivo specificato escono dal suolo e durante il loro periodo di volo;

iv) ricorso alla lavorazione meccanica per distruggere le larve nel suolo nei periodi opportuni dell'anno;

v) distruzione locale dei prati fortemente infestati;

c) durante il periodo di volo dell'organismo nocivo specificato:

i) misure specifiche negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie per garantire che l'organismo nocivo specificato sia tenuto fuori da aeromobili, navi e treni, sulla base di specifiche procedure di gestione dei rischi, che sono state comunicate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri; e

ii) divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area infestata;

d) divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e dei substrati di coltivazione utilizzati, a meno che:

i) non siano stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l'organismo nocivo specificato o prevenire l'infestazione delle piante specificate; o

ii) non saranno interrati in profondità in una discarica sotto la supervisione delle autorità competenti, e trasportati all'interno di veicoli chiusi, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non possa diffondersi.

2. Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui in tale zona non sia stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo specificato.

Art. 10

Misure di contenimento

1. Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l'adozione delle misure seguenti ai fini del contenimento dell'organismo nocivo specificato:

a) misure per controllare la presenza dell'organismo nocivo specificato ed evitarne l'ulteriore diffusione, attraverso un approccio integrato, che comprenda una o più delle misure seguenti:

i) sistema di cattura massale con esche, o cattura manuale, che garantisca la distruzione delle catture con metodi appropriati, o una strategia di attrazione e abbattimento;

ii) controllo biologico, ad esempio mediante funghi o nematodi entomopatogeni;

iii) trattamento chimico delle piante e/o trattamento adeguato del suolo;

iv) ricorso alla lavorazione meccanica per distruggere le larve nel suolo nei periodi opportuni dell'anno;

v) distruzione meccanica della vegetazione nei siti a rischio;

b) durante il periodo di volo dell'organismo nocivo specificato:

i) misure specifiche negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie per garantire che l'organismo nocivo specificato sia tenuto fuori da aeromobili, navi e treni, sulla base di specifiche procedure di gestione dei rischi, che sono state comunicate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri; e

ii) divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area infestata;

c) divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e del substrato di coltivazione utilizzato, a meno che:

i) non siano stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l'organismo nocivo specificato o prevenire l'infestazione delle piante specificate; o

ii) non saranno interrati in profondità in una discarica sotto la supervisione delle autorità competenti, e trasportati all'interno di veicoli chiusi, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non possa diffondersi.

2. Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui non sia stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo specificato.

Art. 11

Comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) una relazione sulle misure adottate nell'anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 5 a 10;

b) i risultati delle indagini svolte a norma dell'articolo 3 al di fuori delle aree delimitate, nell'anno civile precedente, utilizzando i modelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (1);

c) i risultati delle indagini svolte a norma dell'articolo 7 nelle aree delimitate, nell'anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli di cui all'allegato III.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020 relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020).

Art. 12

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° agosto 2023.

L'articolo 7, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PIANTE SPECIFICATE

Acer L.

Actinidia Lindley

Aesculus L.

Alcea L.

Alnus Mill.

Althaea L.

Ampelopsis A.Rich. ex Michx.

Aronia Medikus

Artemisia L.

Asparagus Tourn. ex L.

Berchemia Neck. ex DC.

Betula L.

Carpinus L.

Castanea Mill.

Clethra L.

Convolvulus L.

Corylus L.

Crategus L.

Cyperaceae Juss.

Dioscorea L.

Fallopia Lour.

Filipendula Mill.

Fragaria L.

Glycine Willd.

Hibiscus L.

Humulus L.

Hypericum Tourn. ex L.

Juglans L.

Kerria D.C.

Lagerstroemia L.

Lythrum L.

Malus Mill.

Malva Tourn. ex L.

Medicago L.

Melia L.

Morus L.

Oenothera L.

Parthenocissus Planch.

Persicaria (L.) Mill.

Phaseolus L.

Platanus L.

Poaceae Barnhart

Populus L.

Prunus L.

Pteridium Gled. ex Scop.

Pyrus L.

Quercus L.

Reynoutria Houtt.

Rheum L.

Ribes L.

Robinia L.

Rosa L.

Rubus L.

Rumex L.

Salix L.

Sassafras L. ex Nees

Smilax L.

Solanum L.

Sorbus L.

Tilia L.

Toxicodendron Mill.

Trifolium Tourn. ex L.

Ulmus L.

Urtica L.

Vaccinium L.

Vitis L.

Wisteria Nutt.

Zelkova Spach