
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 maggio 2025
G.U.R.I. 7 luglio 2025, n. 155
Modifica del decreto 30 novembre 2022, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonchè per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6849 final, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura, in particolare l'art. 9, comma 4;
Visto il decreto 10 gennaio 2007 recante l'approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313;
Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;
Visto il decreto del Ministro della salute, del 7 marzo 2023, recante l'approvazione del manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), in attuazione del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, 8-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine per l'entrata in vigore del decreto 7 marzo 2023;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 ed, in particolare, l'art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 8-decies che prevede testualmente: «Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768, recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 0248360, del 12 maggio 2023, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell'art. 4, comma 4 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 maggio 2023, n. 0278467 [N.d.R. recte: decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 maggio 2023, n. 0278467], che modifica il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768;
Vista la decisione di esecuzione (UE) C(2024) 6849, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini dell'implementazione della decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6849, del 30 settembre 2024, per il perseguimento degli obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1) del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016;
Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione interventi nel settore apistico e di dover meglio precisare l'ambito di intervento dei suddetti programmi;
Sentito il parere dei portatori di interesse nel corso della riunione, tenutasi in modalità da remoto il 25 novembre 2024;
Sentito il parere del Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2022, n. 614768;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2025;
Decreta:
Modifiche agli articoli
Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768, è modificato come segue:
1. All'art. 2, comma 2, sono aggiunte le lettere «h.», «i.» ed «l.» seguenti:
h. «"Alimentazione di soccorso": la somministrazione di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica";»;
i. «"Crisi climatica": situazione, evidenziata da ISMEA nelle forme indicate all'art. 7 comma 3, in cui il verificarsi di eventi meteorologici avversi, in particolari stadi fenologici delle piante, comportino una insufficiente alimentazione naturale da parte dell'ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza;»;
l. «"Spese propedeutiche": tutte quelle spese necessarie per preparare e avviare gli interventi previsti dai progetti approvati dalle amministrazioni partecipanti quali, le spese per:
studi di fattibilità: analisi preliminari per valutare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
Consulenze tecniche: supporto da parte di esperti per la progettazione e la pianificazione delle attività.
Avvio dell'attività di assistenza tecnica.
Queste spese devono essere essenziali per garantire che i progetti presentati siano ben strutturati e abbiano una solida base per il loro sviluppo e implementazione.».
2. All'art. 4, comma 1, l'indirizzo PEC dell'Ufficio PIUE VI è sostituito dal seguente: aoo.piue@pec.masaf.gov.it
3. All'art. 5, il comma 2 è sostituito dal testo seguente: «Ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci.».
4. All'art. 5, comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti periodi:
«I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica o della Forma associata, finanziati ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda o in possesso della Forma associata, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome».
5. All'art. 5, comma 5, laddove si elencano le fattispecie di deroga al divieto di cessione dei beni finanziati ai sensi del presente decreto, dopo la lettera f) è aggiunto il seguente periodo:
«Inoltre il divieto non si applica nei casi di acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, dell'alimentazione di soccorso e del materiale biologico.».
6. All'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
«1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni, di cui all'allegato II, entro il 31 luglio di ciascun anno apistico. Sono fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari, alle relative procedure e all'eventuale introduzione di tetti di spesa per beneficiario.».
7. Il titolo dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
«Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti, di AGEA Coordinamento e di ISMEA».
8. All'art. 7 è aggiunto il seguente comma 3:
«ISMEA provvede, nel corso dell'anno apistico, alla rilevazione, distinta per regioni e province autonome, dei dati meteo-climatici, di cui all'allegato VII che, singolarmente o combinati assieme anche con altri fattori oggettivi, possono impattare negativamente sulla vitalità ed il benessere dell'alveare e provvede altresì alla rilevazione della alimentazione di soccorso mediamente somministrata. Tale verifica tiene conto anche delle eventuali segnalazioni provenienti dalle Forme associate componenti il Comitato di indirizzo e monitoraggio, di cui all'art. 4, comma 4, al fine della redazione di un rapporto annuale relativo alla campagna apistica in corso.
Tali segnalazioni dovranno essere effettuate utilizzando il prospetto di cui all'allegato VI recante, tra le altre cose, il fabbisogno medio di alimentazione di soccorso eventualmente necessario, espresso in kg/alveare di candito o sciroppo.
Non più tardi del 30 giugno di ogni anno, ISMEA elabora ed invia al MASAF un rapporto, articolato per regioni e province autonome, corredato da un resoconto meteoclimatico che documenta le avversità alle origini del bisogno di alimentazione di soccorso e la relativa quantità di alimentazione di soccorso mediamente somministrata espressa in kg/alveare e il prezzo medio unitario nazionale. Il MASAF approva, con proprio provvedimento, entro il 10 luglio seguente, tale relazione e l'assegnazione della quantità di alimentazione di soccorso massima nonchè il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per regione e provincia autonoma.
Le regioni e province autonome, nei bandi di cui all'art. 6, possono limitare la quantità massima finanziabile di alimentazione di soccorso ad un livello inferiore a quello ufficializzato dal MASAF.».
9. All'art. 10, comma 1, dopo il punto, aggiungere il periodo seguente: «Sono esclusi dai benefici diretti, con la sola eccezione dell'azione B1, relativa alla "Lotta a parassiti e malattie" e dell'azione B3, relativa al ripopolamento del patrimonio apistico, gli apicoltori registrati nella anagrafe apistica nazionale la cui attività di apicoltura è classificata "Allevamento familiare". Sono fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni regionali e delle province autonome in merito all'individuazione di una soglia più restrittiva per l'accesso ai benefici diretti.».
Modifiche agli allegati
1. Gli allegati II e III al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768, sono sostituti dagli allegati al presente decreto.
2. Sono aggiunti gli allegati VI e VII.
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, la scadenza del 31 luglio, prevista per l'emanazione dei bandi da parte delle amministrazioni partecipanti, di cui all'art. 6, comma 1, è prorogata al 15 settembre.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2025
Il Ministro: LOLLOBRIGIDA
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 818
ALLEGATO III
(articolo 5, comma 9)
(Voci di spesa non ammissibili)
- Acquisto di automezzi targati.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. Fermo restando l'importo finanziabile, le spese generali non potranno superare il 5% dell'importo effettivamente rendicontato e ammesso. (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali, ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento dell'azione F1 di cui all'allegato II.
_______________________
(*) Le spese generali fino al (5)% non devono essere documentate.
ALLEGATO VI
(articolo 7, comma 3)
(Tabella per la segnalazione degli eventi climatici avversi)
Regione Prov. Autonoma | Evento meteo Avverso (Tipo /Indicatore) | Periodo di interesse (da...... a......) | Alimento somministrato (Candito/ Sciroppo) | Quantitativo medio di alimento somministrato (kg/alveare) |
.
ALLEGATO VII
(articolo 7, comma 3)
(parametri meteo-climatici rilevati da ISMEA)
Molteplici fattori meteo possono impattare sulla produzione delle api in diversi modi:
Danneggiando le essenze nettarifere al punto da impedire in toto o in parte la fioritura, danneggiando indirettamente la fioritura al punto di renderla non nettarifera, benché presente (tipico dei lunghi periodi di siccità antecedenti la fioritura, soprattutto nelle leguminose), impedendo all'ape l'attività bottinatrice (pioggia, vento, temperature molto basse, umidità relativa) o accorciando drasticamente il periodo della fioritura nettarifera.
Pertanto, occorre monitorare almeno i seguenti parametri meteo-climatici:
- Temperatura minima, media e massima
- Escursione termica giornaliera e di breve periodo
- Umidità relativa
- Gelate tardive con i valori raggiunti e la durata
- Precipitazioni
- Vento