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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1322 DELLA COMMISSIONE, 4 luglio 2025

G.U.U.E. 9 luglio 2025, Serie L

Regolamento che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 luglio 2025

Applicabile dal: 29 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere definiti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.

2) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno specificare le modalità dettagliate delle relazioni annuali sulla qualità.

3) Al fine di garantire l'attuazione accurata di un'indagine per campione in materia di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è opportuno precisare gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.

4) A fini di armonizzazione di diversi domini statistici e per evitare ostacoli tecnici durante la trasmissione e l'elaborazione dei dati, la rappresentazione degli identificativi delle variabili stabiliti nell'allegato del presente regolamento potrebbe cambiare in alcuni casi. Di conseguenza, la Commissione (Eurostat) può suggerire che determinati identificativi delle variabili siano modificati dagli Stati membri nei file trasmessi alla Commissione (Eurostat). Tale modifica potrebbe essere finalizzata, ad esempio, all'applicazione di identificativi delle variabili identici a quelli utilizzati in altri domini statistici. Poiché tale modifica non cambierebbe il contenuto informativo dei dati trasmessi alla Commissione, ma unicamente la loro rappresentazione in sede di trasmissione dei dati, essa potrebbe essere attuata dagli Stati membri tramite una semplice conversione univoca immediatamente prima della trasmissione dei dati.

5) Al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica, la trasmissione dei dati e la presentazione della relazione annuale sulla qualità dovrebbero essere effettuate attraverso il punto unico di accesso.

6) Per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, ove opportuno, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, delle professioni e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5).

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261 I del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.

(2)

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(3)

Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(4)

Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/824/oj).

(5)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica le modalità di trasmissione e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;

2) «periodo di riferimento»: il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione;

3) «punto unico di accesso»: lo spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat).

Art. 3

Descrizione delle variabili

Le caratteristiche tecniche delle variabili, stabilite nell'allegato, riguardano:

a) l'identificativo della variabile;

b) il nome e la descrizione della variabile;

c) i codici e le etichette;

d) il filtro;

e) il tipo di variabile.

Art. 4

Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti

1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale nel territorio dello Stato membro.

2. Per le variabili elencate nell'allegato riguardanti le famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.

3. Per le variabili elencate nell'allegato riguardanti gli individui, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.

4. Le informazioni riguardanti gli individui di età inferiore a 16 o superiore a 74 anni possono essere fornite su base volontaria.

5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Art. 5

Periodi e date di riferimento

1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche», di cui all'allegato, è costituito dagli ultimi tre trimestri del 2025 e dal primo trimestre del 2026.

2. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell'ambito della tematica numero 07 «partecipazione alla società dell'informazione», di cui all'allegato, è il primo trimestre del 2026.

3. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.

Art. 6

Periodo di raccolta dei dati

Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2026.

Art. 7

Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.

2. Ove opportuno è possibile applicare metodi di imputazione statistica per le variabili nelle tematiche dettagliate «accesso alle TIC» e «competenze digitali» di cui all'allegato.

3. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono componenti di errore nei valori imputati sono preferibili a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.

4. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione congiunta delle variabili sono preferibili all'approccio marginale o univariato.

Art. 8

Termine e norme per la trasmissione di dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2026.

2. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati sono controllati e validati integralmente prima di essere trasmessi utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e sui filtri di cui all'allegato.

3. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2027. Essi li forniscono attraverso il punto unico di accesso.

Art. 9

Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione (1).

2. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) conformemente alle norme tecniche definite dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2027.

3. La relazione annuale sulla qualità è presentata attraverso il punto unico di accesso.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2180/oj).

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN