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REGOLAMENTO (UE) 2025/1331 DELLA COMMISSIONE, 9 luglio 2025

G.U.U.E. 10 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard 1, 7, 9 e 10 e il Principio contabile internazionale n. 7. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 luglio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.

2) Il 18 luglio 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato i miglioramenti annuali Annual Improvements to IFRS Accounting Standards - Volume 11 nel contesto dell'ordinaria attività di miglioramento. I miglioramenti annuali mirano a razionalizzare e precisare i principi esistenti. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di affrontare questioni la cui soluzione è necessaria ma non urgente, relative a incoerenze riscontrate nei Principi contabili IFRS oppure a precisazioni di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.

3) I miglioramenti annuali apportano modifiche di lieve entità all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, all'IFRS 9 Strumenti finanziari, all'IFRS 10 Bilancio consolidato e al Principio contabile internazionale (IAS) n. 7 Rendiconto finanziario.

4) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche agli IFRS 1, 7, 9 e 10 e allo IAS 7 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 243 dell'11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).

Art. 1

I seguenti Principi contabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2023/1803 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento:

a) l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard,

b) l'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative,

c) l'IFRS 9 Strumenti finanziari,

d) l'IFRS 10 Bilancio consolidato, e

e) lo IAS 7 Rendiconto finanziario.

Art. 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11

Modifiche all'IFRS 1, all'IFRS 7, all'IFRS 9, all'IFRS 10 e allo IAS 7

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

E' aggiunto il paragrafo 39AK.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

39AK Il Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11, pubblicato nel luglio 2024, ha modificato i paragrafi B5-B6. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice B

Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS

Sono modificati i paragrafi B5-B6.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

... 

B5 L'entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo l'IFRS 9 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio) (cfr. paragrafo 6.4.1, lettera a), dell'IFRS 9). Tuttavia, se l'entità ha designato la posizione netta come elemento coperto in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare come elemento coperto conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.

B6 Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che non soddisfa i criteri di ammissibilità per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi del paragrafo 6.4.1, lettere b) e c), dell'IFRS 9, l'entità deve applicare i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.

Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

E' aggiunto il paragrafo 44NN.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

... 

44NN Il Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11, pubblicato nel luglio 2024, ha modificato il paragrafo B38. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice B

Guida operativa

E' modificato il paragrafo B38.

ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C-42H)

...

Utile o perdita derivante dall'eliminazione contabile [paragrafo 42G(a)] 

B38 Il paragrafo 42G(a) richiede a una entità di indicare l'utile o la perdita derivanti dall'eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l'entità ha un coinvolgimento residuo. L'entità deve indicare se l'utile o la perdita derivanti dall'eliminazione contabile si sono verificati perché i fair value (valori equi) delle componenti dell'attività rilevata in precedenza (ossia, l'interesse nell'attività eliminata contabilmente e l'interesse mantenuto dall'entità) differivano dal fair value (valore equo) dell'attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione l'entità deve anche indicare se le valutazioni del fair value (valore equo) contenevano input non osservabili significativi, secondo quanto descritto nei paragrafi 72-73 dell'IFRS 13.

Modifiche all'IFRS 9 Strumenti finanziari

Capitolo 2 Ambito di applicazione

Il paragrafo 2.1, lettera b), punto ii), è modificato. Il paragrafo 2.1, lettera b, punto i), non è modificato, ma è riportato per agevolare la consultazione. 

2.1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

...

b) diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16 Leasing. Tuttavia:

i) i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio;

ii) le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.3 del presente Principio; e

...

Capitolo 5 Valutazione

E' modificato il paragrafo 5.1.3. I paragrafi 5.1.1-5.1.2 non sono stati modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione.

5.1 VALUTAZIONE INIZIALE 

5.1.1. Fatta eccezione per i crediti commerciali ai sensi del paragrafo 5.1.3, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo fair value (valore equo) più o meno, nel caso di un'attività o passività finanziaria non valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria. 

5.1.1 A Tuttavia, se il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione, l'entità deve applicare il paragrafo B5.1.2 A. 

5.1.2. Quando l'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attività che è successivamente valutata al costo ammortizzato, l'attività è rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) alla data di negoziazione (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6). 

5.1.3. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.1.1, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare i crediti commerciali all'importo determinato applicando l'IFRS 15 se non hanno una significativa componente di finanziamento ai sensi dell'IFRS 15 (o quando l'entità applica l'espediente pratico conformemente al paragrafo 63 dell'IFRS 15).

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

Sono aggiunti i paragrafi 7.1.14 e 7.2.50 e il titolo secondario prima del paragrafo 7.2.50.

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

... 

7.1.14. Il Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11, pubblicato nel luglio 2024, ha modificato il paragrafo 2.1, lettera b), punto ii), il paragrafo 5.1.3 e l'Appendice A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

...

7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

Disposizioni transitorie per il Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11 

7.2.50. L'entità deve applicare la modifica del paragrafo 2.1, lettera b), punto ii), apportata dal Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11, alle passività del leasing estinte all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tale modifica o in data successiva.

Appendice A

Definizione dei termini

E' modificato l'ultimo paragrafo dell'Appendice A. Le note a piè di pagina del testo non sono riportate.

...

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nell'Appendice A dell'IFRS 7 o nell'Appendice A dell'IFRS 13 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 32, nell'IFRS 7 o nell'IFRS 13:

a) rischio di credito;

b) strumento rappresentativo di capitale;

c) fair value (valore equo);

d) attività finanziaria;

e) strumento finanziario; e

f) passività finanziaria.

Modifiche all'IFRS 10 Bilancio consolidato

E' modificato il paragrafo B74. I paragrafi B73 e B75 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione.

DETERMINAZIONE DEL CONTROLLO

...

Relazione con altre parti 

B73 Quando valuta il controllo, un investitore deve considerare la natura della sua relazione con le altre parti e se tali altre parti operano per conto dell'investitore (ossia, se sono «agenti di fatto»). Per stabilire se altre parti operano in qualità di «agenti di fatto», è necessario un giudizio che tenga conto non solo della natura della relazione ma anche delle modalità di interazione delle parti tra di esse e nei confronti dell'investitore. 

B74 Una relazione di questo genere non deve necessariamente implicare un accordo contrattuale. Una parte è un «agente di fatto» quando l'investitore ha la capacità di ordinare a tale parte di operare per conto dell'investitore. Una parte potrebbe essere un «agente di fatto» anche quando coloro che dirigono le attività dell'investitore hanno la capacità di ordinare a tale parte di operare per conto dell'investitore. Nel determinare il controllo di una entità partecipata, l'investitore deve considerare i diritti decisionali dell'«agente di fatto» e la propria esposizione indiretta, o i diritti, ai rendimenti variabili che gli derivano attraverso l'«agente di fatto», oltre a quelli di cui è titolare direttamente. 

B75 Gli esempi che seguono riguardano altre parti che, per la natura stessa della loro relazione, potrebbero operare come «agenti di fatto» dell'investitore:

a) le parti correlate dell'investitore;

b) una parte che ha ricevuto dall'investitore la propria interessenza nell'entità partecipata a titolo di conferimento o di finanziamento;

c) una parte che ha concordato di non vendere, trasferire o gravare le proprie partecipazioni nell'entità partecipata senza la preventiva approvazione dell'investitore (a eccezione delle situazioni in cui l'investitore e l'altra parte hanno il diritto della preventiva approvazione e i diritti si fondano su termini concordati da parti disponibili indipendenti);

d) una parte che non può finanziare le proprie operazioni senza il sostegno finanziario subordinato da parte dell'investitore;

e) un'entità partecipata in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di governo o in cui i dirigenti con responsabilità strategiche sono gli stessi di quelli dell'investitore;

f) una parte che ha una stretta relazione commerciale con l'investitore, come potrebbe essere la relazione tra un fornitore di servizi professionali e uno dei suoi principali clienti.

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

E' aggiunto il paragrafo C1E.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

C1E Il Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11, pubblicato nel luglio 2024, ha modificato il paragrafo B74. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario

E' modificato il paragrafo 37.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE 

37. Quando la contabilizzazione di un investimento in una collegata, in una joint venture o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o al costo, l'investitore indica nel rendiconto finanziario i soli flussi finanziari tra se stesso e l'entità partecipata, quali dividendi e anticipazioni.

E' aggiunto il paragrafo 65.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

65. Il Ciclo annuale di miglioramenti ai Principi contabili IFRS - Volume 11, pubblicato nel luglio 2024, ha modificato il paragrafo 37. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.