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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1339 DELLA COMMISSIONE, 10 luglio 2025

G.U.U.E. 11 luglio 2025, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati compiti degli organismi di raccolta. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 31 luglio 2025

Applicabile dal: 10 luglio 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) E' importante garantire che gli organismi di raccolta mettano a disposizione le informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP) in modo armonizzato, attingendo per quanto possibile alle procedure e alle infrastrutture di raccolta esistenti a livello dell'Unione e nazionale.

2) Dato che lo scopo delle convalide tecniche automatizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859 è garantire una qualità uniforme delle informazioni nell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare tali convalide tecniche automatizzate in modo coerente, tenendo conto dell'articolo 5, paragrafo 10, lettera a), dello stesso regolamento. In particolare è importante che i soggetti che trasmettono informazioni ricevano tempestivamente le notifiche di rifiuto. E' pertanto opportuno stabilire il termine massimo entro il quale gli organismi di raccolta dovrebbero compiere ogni sforzo per notificare ai soggetti il rifiuto delle informazioni. In circostanze eccezionali, tra cui incidenti ed errori gravi, attacchi dolosi ed eventi naturali, gli organismi di raccolta dovrebbero avere la facoltà di notificare i soggetti oltre tale termine massimo.

3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, gli Stati membri possono consentire agli organismi di raccolta di esigere un sigillo elettronico qualificato per garantire livelli adeguati di autenticità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni trasmesse all'ESAP. Per agevolare l'interoperabilità transfrontaliera dei sigilli elettronici qualificati che accompagnano le informazioni trasmesse all'ESAP, i sigilli richiesti da un organismo di raccolta dovrebbero essere conformi alle specifiche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (2). Affinché possa rimanere valido per un lungo periodo di tempo, il sigillo elettronico qualificato dovrebbe avere un livello di conformità a lungo termine (LT) o superiore. Per rafforzare ulteriormente l'autenticazione delle informazioni trasmesse all'ESAP, il certificato digitale che accompagna tale sigillo dovrebbe contenere, se disponibile, il codice identificativo della persona giuridica che individua l'utilizzatore di tale sigillo, se tale identificativo è conforme alla norma ISO 17442. Tali informazioni potrebbero essere disponibili nei portafogli europei di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

4) La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) mira a promuovere l'uso di licenze pubbliche standard disponibili online per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Gli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (5) indicano le licenze Creative Commons («CC»), e in particolare la loro versione più recente (4.0), come esempio di licenze pubbliche standard raccomandate. Le licenze CC sono sviluppate da un'organizzazione senza scopo di lucro e sono diventate una delle principali soluzioni per la concessione di licenze per le informazioni del settore pubblico, i risultati di ricerca e il materiale relativo al settore culturale in tutto il mondo. Pertanto, per agevolare l'uso e il riutilizzo delle informazioni disponibili, è opportuno fare riferimento al protocollo Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) per tutte le informazioni messe a disposizione dell'ESAP da un organismo di raccolta, tranne nel caso di diritti d'autore e altri diritti connessi. Di conseguenza, per quanto riguarda il tipo di informazioni coperte dai diritti d'autore o da altri diritti connessi dovrebbe essere applicata la licenza CC BY-NC-ND al fine di limitare l'uso commerciale di tali informazioni. Gli organismi di raccolta possono utilizzare una licenza equivalente alla suite di licenze CC.

5) Affinché le informazioni raccolte dagli organismi di raccolta siano messe a disposizione dell'ESAP attraverso un'interfaccia per programmi applicativi (API), è opportuno specificare alcuni elementi dell'API. Tali elementi comprendono il metodo di scambio dei dati attraverso il quale le informazioni dovrebbero essere fornite all'ESAP, i formati di dati supportati, il tipo di protocolli su cui si basa l'API, il controllo degli accessi applicato per consentire all'ESAP di raccogliere dati dagli organismi di raccolta designati e la proprietà del processo di aggiornamento o modifica dell'API. Per questo motivo qualsiasi modifica dell'API dovrebbe essere comunicata a tempo debito, unitamente a un calendario chiaro per l'attuazione di tali modifiche.

6) Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della raccolta di informazioni allo scopo di renderle accessibili tramite l'ESAP, l'ESMA, in qualità di titolare del trattamento dei dati dell'ESAP, e gli organismi di raccolta dovrebbero garantire il rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 (6) e (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.

7) La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) specificano gli elementi di metadati che i soggetti dovrebbero mettere a disposizione degli organismi di raccolta al momento della trasmissione delle informazioni. Tutti gli organismi di raccolta dovrebbero mettere tali metadati a disposizione dell'ESAP, in modo che quelli pertinenti siano disponibili per la funzione di ricerca dell'ESAP. Per garantire il funzionamento dell'ESAP gli organismi di raccolta possono anche essere tenuti a fornirgli metadati aggiuntivi di natura tecnica. Per garantire la convergenza e agevolare l'attuazione è opportuno specificare le caratteristiche di tutti i metadati forniti all'ESAP.

8) La base dati della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) è una fonte globale online di dati di riferimento aperti, standardizzati e di alta qualità relativi alle persone giuridiche, gestita dalla GLEIF. Affinché l'ESAP possa fornire una funzione di ricerca sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2859 senza creare un onere aggiuntivo per i soggetti, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e gli organismi di raccolta dovrebbero essere in grado, per quanto possibile, di ricavare determinati metadati dalla base dati della GLEIF partendo dall'identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione (10) che è loro fornito. Ciò limiterebbe l'onere di comunicazione, in quanto i soggetti metterebbero i metadati a disposizione dell'indice globale di codici LEI e li aggiornerebbero solo quando necessario, anziché fornirli insieme a ciascuna trasmissione agli organismi di raccolta. Tali metadati comprendono i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni, i nomi della persona giuridica a cui si riferiscono le informazioni e il paese della sede legale della persona giuridica a cui si riferiscono le informazioni.

9) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2859 stabilisce che i soggetti sono responsabili di identificare e indicare la presenza di dati personali nelle informazioni che trasmettono all'organismo di raccolta. L'indicazione che le informazioni trasmesse contengono dati personali deve essere fornita all'ESAP mediante i metadati che le accompagnano; L'ESMA dovrebbe garantire che tali informazioni non siano conservate né rese accessibili tramite l'ESAP per un periodo superiore a cinque anni, salvo quando diversamente specificato nella pertinente normativa dell'Unione.

10) Per poter essere utili agli utenti, le informazioni dovrebbero essere rese disponibili quanto prima tramite l'ESAP. Pertanto, il termine entro il quale gli organismi di raccolta devono mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP dovrebbe essere il più breve possibile e sarebbe opportuno limitare il ritardo tra il momento in cui le informazioni sono messe a disposizione del pubblico e la loro accessibilità tramite l'ESAP. A tal fine, il punto di riferimento per l'inizio del termine dovrebbe sempre essere il momento in cui le informazioni sono state trasmesse all'organismo di raccolta da un soggetto per renderle accessibili tramite l'ESAP e tale trasmissione ha superato le convalide tecniche automatizzate. Il termine dovrebbe essere attivato solo quando le informazioni vengono trasmesse al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Pertanto, se le informazioni sono trasmesse all'autorità competente per altri scopi, compresa l'approvazione di tali informazioni o se un documento non può essere messo a disposizione del pubblico prima di un determinato momento nel futuro, tali informazioni non dovrebbero essere considerate come trasmesse all'organismo di raccolta al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. I termini non dovrebbero pregiudicare altri eventuali obblighi degli organismi di raccolta derivanti da altri atti legislativi dell'Unione, tra cui l'obbligo di effettuare convalide supplementari dei dati o l'obbligo di rendere le informazioni accessibili all'ESMA entro termini diversi da quelli specificati nel presente regolamento. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, tra cui gravi incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, gli organismi di raccolta dovrebbero avere la facoltà di fornire le informazioni oltre i termini specificati, a condizione che l'ESMA ne sia debitamente informata. Poiché tale processo non può essere effettuato in modo completamente automatico, gli organismi di raccolta non dovrebbero essere tenuti a informare l'ESMA di tali circostanze al di fuori del loro orario di lavoro.

11) Alla luce delle attuali opzioni tecnologiche e dei formati utilizzati per la preparazione delle informazioni che rientrano nel contesto dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero accettare le informazioni in formato HTML, PDF e txt come dati estraibili, purché il testo ivi contenuto possa essere estratto. Gli organismi di raccolta dovrebbero accettare le informazioni nei formati XBRL, XBRL-xml, XBRL-csv e XML e Inline XBRL come leggibili meccanicamente, in quanto le applicazioni software possono facilmente identificare, riconoscere ed estrarre i dati specifici ivi contenuti. Tali formati dovrebbero essere inclusi nell'elenco indicativo dei formati accettabili, poiché si tratta dei formati attualmente richiesti per i sistemi di informativa nel contesto dell'ESAP. Tale elenco non è tuttavia restrittivo e pertanto per le informazioni che rientrano nel contesto dell'ESAP dovrebbero essere accettati ulteriori formati per dati estraibili e leggibili meccanicamente. Poiché anche i formati leggibili meccanicamente soddisfano i requisiti di estraibilità dei dati, tutti i formati leggibili meccanicamente dovrebbero essere accettati come formati per dati estraibili.

12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali hanno presentato alla Commissione.

13) L'ESMA, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nonché del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

14) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 29 aprile 2025.

15) Visti l'articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE, l'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e l'articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il presente regolamento dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 10 luglio 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj).

(3)

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(4)

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

(5)

Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (GU C 240 del 24.7.2014).

(6)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(8)

Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

(10)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le funzionalità del punto di accesso unico europeo (GU L, 2025/1338, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1338/oj).

(11)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(12)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

(13)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(14)

Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj).

(15)

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj). 

Art. 1

Convalide tecniche automatizzate

1. Qualora uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 richieda uno specifico formato leggibile meccanicamente, gli organismi di raccolta verificano che le informazioni loro trasmesse a norma di tale atto siano conformi al formato leggibile meccanicamente ivi specificato.

2. Qualora nessuno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 richieda uno specifico formato leggibile meccanicamente, gli organismi di raccolta verificano che le informazioni loro trasmesse:

a) siano trasmesse in uno dei formati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o in un altro formato per dati estraibili richiesto da un atto giuridico vincolante dell'Unione;

b) contengano testo che può essere meccanicamente estratto.

3. Gli organismi di raccolta verificano che:

a) i dati trasmessi siano completi e conformi alle specifiche relative ai metadati di cui all'allegato del presente regolamento;

b) i metadati siano coerenti con eventuali altri metadati forniti dallo stesso soggetto;

c) i metadati che indicano l'identificativo della persona giuridica del soggetto che trasmette le informazioni, se forniti dallo stesso, siano conformi alle specifiche di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 al momento della trasmissione delle informazioni all'ESAP; e

d) i metadati che indicano l'identificativo della persona giuridica del soggetto a cui si riferiscono le informazioni, se forniti dal soggetto che trasmette le informazioni, siano conformi alle specifiche di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 alla data o al periodo a cui si riferiscono le informazioni.

4. Qualora sia richiesto un sigillo elettronico qualificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, gli organismi di raccolta:

a) eseguono le convalide di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014; e

b) verificano che il sigillo elettronico qualificato che accompagna le informazioni loro trasmesse sia conforme all'articolo 2 del presente regolamento.

5. Gli organismi di raccolta rifiutano le informazioni che non sono conformi a uno dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6. Gli organismi di raccolta si adoperano al massimo per fornire informazioni dettagliate sui risultati delle convalide automatizzate di cui ai paragrafi da 1 a 4 entro 60 minuti dal ricevimento delle informazioni ai soggetti che le hanno trasmesse.

7. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, tra cui incidenti ed errori gravi, attacchi dolosi ed eventi naturali, gli organismi di raccolta possono fornire i risultati delle convalide automatizzate oltre il termine di cui al paragrafo 6. In tal caso gli organismi di raccolta si adoperano al massimo per fornire i risultati delle convalide automatizzate ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni entro 60 minuti dalla risoluzione della circostanza eccezionale pertinente.

Art. 2

Caratteristiche del sigillo elettronico qualificato

1. Qualora uno Stato membro richieda un sigillo elettronico qualificato, tale sigillo che accompagna le informazioni è conforme all'elenco delle specifiche tecniche di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 e dispone del livello di conformità LT o superiore.

2. Se il soggetto che trasmette le informazioni è identificato con un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, il sigillo elettronico qualificato si basa sul certificato qualificato in cui il soggetto in questione è identificato con tale identificativo della persona giuridica.

Art. 3

Licenza aperta standard

L'uso e il riutilizzo delle informazioni messe a disposizione dell'ESAP dagli organismi di raccolta sono soggetti alle condizioni del protocollo Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o di qualsiasi licenza aperta equivalente che consenta l'uso e il riutilizzo dei dati senza restrizioni. Ciò non pregiudica le informazioni coperte dal diritto d'autore e da altri diritti connessi, il cui uso e riutilizzo sono disciplinati dalle condizioni della licenza Creative Commons BY-NC-ND o di qualsiasi licenza aperta equivalente.

Art. 4

Caratteristiche dell'API per la raccolta dei dati

L'interfaccia per programmi applicativi (API) per la raccolta dei dati ESAP da parte degli organismi di raccolta:

a) consente agli organismi di raccolta di mettere a disposizione dell'ESAP le informazioni, i metadati che corredano tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato e di ricevere un riscontro sui dati scambiati;

b) supporta i formati per le informazioni di cui all'articolo 7;

c) supporta i formati per i metadati di cui all'articolo 5;

d) ricorre a protocolli Internet sicuri, compresi SFTP o HTTPS, per scambiare dati tramite il trasferimento di file; e) consente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di attuare procedure di controllo degli accessi; e

f) integra le modifiche o gli aggiornamenti richiesti dall'ESMA per garantire la conformità alle lettere da a) a e).

Art. 5

Caratteristiche dei metadati

1. Nel fornire all'ESAP le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859, gli organismi di raccolta mettono a disposizione dell'ESAP i metadati pertinenti a corredo delle informazioni conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Gli organismi di raccolta forniscono i metadati in un formato comune secondo la metodologia ISO 20022. Se le informazioni sono preparate in un formato leggibile meccanicamente a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859, gli organismi di raccolta provvedono affinché i metadati a corredo di tali informazioni siano forniti in conformità con la metodologia ISO 20022 o nello stesso formato delle informazioni.

Art. 6

Termini per gli organismi di raccolta

1. Fatti salvi gli altri obblighi giuridici derivanti dagli atti legislativi dell'Unione, gli organismi di raccolta forniscono all'ESAP le informazioni, i metadati a corredo di tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato quanto prima, e in ogni caso entro 60 minuti dal momento in cui le informazioni sono state trasmesse all'organismo di raccolta al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP e la trasmissione delle informazioni ha superato le convalide tecniche automatizzate di cui all'articolo 1.

2. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, tra cui incidenti ed errori gravi, attacchi dolosi ed eventi naturali, gli organismi di raccolta possono fornire le informazioni pertinenti oltre il termine di cui al paragrafo 1. In tal caso gli organismi di raccolta informano l'ESMA quanto prima durante il loro orario di lavoro e si adoperano al massimo per fornire le informazioni entro 60 minuti dalla risoluzione della circostanza eccezionale pertinente.

Art. 7

Elenco indicativo e caratteristiche dei formati di dati accettabili

1. I formati HTML, PDF e txt sono considerati formati per dati estraibili se consentono l'estrazione meccanica del testo e sono leggibili dall'uomo.

2. I formati XML, XBRL, XBRL-csv, XBRL-xml e Inline XBRL sono considerati formati leggibili meccanicamente se sono strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la loro struttura interna.

Art. 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN