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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1401 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2025

G.U.U.E. 15 luglio 2025, Serie L

Regolamento recante modifica degli allegati I, VIII, XI, XV, XVI e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 luglio 2025

Applicabile dal: 18 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e l'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, esso elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia e che dispongono di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati. A causa dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'Unione per quanto riguarda determinate malattie elencate, è opportuno modificare gli allegati I, VIII, XV, XI, XVI e XVII di detto regolamento di esecuzione.

4) Per quanto riguarda Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione (4) ha ritirato lo status di indenne da malattia nelle popolazioni di ovini e caprini nella provincia di Alessandria, nella regione Piemonte in Italia. A seguito di tale modifica, l'Italia ha ora presentato alla Commissione una modifica del programma di eradicazione approvato per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini, per includervi tale provincia. A seguito di una valutazione della Commissione, il programma di eradicazione modificato è risultato conforme ai criteri stabiliti nella parte II del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per quanto riguarda Brucella abortus, B. melitensis e B. suis. La suddetta provincia dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato I, parte II, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come zona con un programma di eradicazione approvato per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa all'Italia nella parte II, capitolo 2, di tale allegato.

5) Per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), la Slovenia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, che interessano l'intero territorio di tale Stato membro. Poiché l'intero territorio della Slovenia ha lo status di indenne da malattia ed è elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, l'approvazione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV dovrebbe essere ritirata per l'intero territorio della Slovenia. E' pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alla Slovenia nella parte I di tale allegato e modificare di conseguenza tale allegato.

6) La Spagna ha informato la Commissione che, a causa della presenza di diversi sierotipi di infezione da BTV nella parte peninsulare della Spagna, le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia nella zona di tale parte della Spagna che ha attualmente lo status di indenne da malattia ed è elencata nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 non sono più soddisfatte. L'approvazione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV dovrebbe essere ritirata per la zona nella parte peninsulare della Spagna. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna nella parte I di tale allegato.

7) La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver ridotto l'ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BTV già approvato per le zone elencate nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, mantenendolo solo nella comunità autonoma delle Isole Baleari. Di conseguenza è opportuno sopprimere le altre zone attualmente elencate nella voce relativa alla Spagna nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BTV. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna nella parte II di tale allegato.

8) Per quanto riguarda l'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), i Paesi Bassi hanno informato la Commissione che Cobb Europe B.V., con numero di riconoscimento 2951, non può essere considerato un compartimento indenne da HPAI in quanto non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia. Tale compartimento non dovrebbe pertanto più essere elencato nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da HPAI e il relativo status di indenne da HPAI dovrebbe essere ritirato. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa ai Paesi Bassi in tale allegato.

9) Per quanto riguarda l'infezione da Marteilia refringens, l'infezione da Bonamia exitiosa e l'infezione da Bonamia ostreae, la Svezia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per l'intero territorio di tale Stato membro. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. L'intero territorio della Svezia dovrebbe pertanto essere elencato come indenne da infezione da Marteilia refringens, indenne da infezione da Bonamia exitiosa e indenne da infezione da Bonamia ostreae negli allegati XV, XVI e XVII, rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. E' quindi opportuno modificare di conseguenza i suddetti allegati.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione, del 17 ottobre 2024, recante modifica degli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate (GU L, 2024/2692, 18.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2692/oj).

Art. 1

Gli allegati I, VIII, XI, XV, XVI e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, VIII, XI, XV, XVI e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1) nell'allegato I, parte II, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Italia

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia d'Avellino, Caserta

Regione Piemonte: Provincia di Alessandria

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia»;

.

2) l'allegato VIII è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) la voce relativa alla Slovenia è soppressa;

ii) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Spagna Comunidad Autónoma de Canarias»;

.

b) la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da BTV

Stato membro Territorio Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
Spagna Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 21.2.2022»;

.

3) nell'allegato XI, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«Paesi Bassi Institut de selection animale B.V con numero di riconoscimento 2338.»;

.

4) nell'allegato XV, parte I, tra la voce relativa all'Irlanda e la voce relativa al Regno Unito (Irlanda del Nord) è inserita la seguente voce relativa alla Svezia:

«Svezia Intero territorio»;

.

5) nell'allegato XVI, parte I, dopo la voce relativa all'Estonia è aggiunta la seguente voce relativa alla Svezia:

«Svezia Intero territorio»;

.

6) nell'allegato XVII, parte I, tra la voce relativa all'Irlanda e la voce relativa al Regno Unito (Irlanda del Nord) è inserita la seguente voce relativa alla Svezia:

«Svezia Intero territorio».

.