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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1379 DELLA COMMISSIONE, 15 luglio 2025

G.U.U.E. 16 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 agosto 2025

Applicabile dal: 5 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettere a) e b), e l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 dispone che, durante il trasporto all'interno dell'Unione, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se del caso, da un certificato sanitario. Inoltre gli operatori devono tenere i registri delle partite e i relativi documenti commerciali e certificati sanitari.

2) I modelli del documento commerciale e del certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni, nonché il periodo di conservazione dei registri, figurano nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2).

3) I registri e i relativi documenti devono essere conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti. Dato che il sistema elettronico esperto per il controllo degli scambi (Traces) (3) rilascia e registra le versioni elettroniche dei documenti commerciali e dei certificati sanitari, è opportuno esentare gli operatori dall'obbligo di tenere i documenti commerciali qualora li abbiano ottenuti mediante il sistema Traces. E' altresì opportuno esentare gli operatori dall'obbligo di tenere i certificati sanitari per le partite di stallatico non trasformato qualora li abbiano ottenuti mediante il sistema Traces.

4) Il modello di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni dovrebbe essere aggiornato in base al modello più recente di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4).

5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia, nonché la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari degli Stati membri elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, di tale regolamento. Al fine di garantirne il rispetto, detti divieti dovrebbero riflettersi nel documento commerciale.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 300 del 14.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(5)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) nell'allegato VIII, il capo III è così modificato:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Tale obbligo non si applica ai certificati sanitari per le partite di stallatico non trasformato e ai documenti commerciali per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati rilasciati mediante il sistema TRACES.»;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Modello di certificato sanitario e modello di documento commerciale

2) nell'allegato XI, capo I, sezione 1, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Modello di attestato sanitario da aggiungere al documento commerciale: