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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 3 giugno 2025, n. 262

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 17 luglio 2025, n. 164

Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e s.m.i..

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023, come modificato dalla delibera n. 346 del 3 luglio 2024;

CONSIDERATA l'esigenza di dare completa attuazione alle disposizioni dell'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di esercizio del potere sanzionatorio di ANAC;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 3 giugno 2025;

Delibera:

Art. 0

Articolo Unico

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e s.m.i. e il relativo testo consolidato con l'Allegato "A" contenente le fattispecie sanzionatorie, allegati alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L'articolo 2 del Regolamento, rubricato "Oggetto", è modificato come segue:

"Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 222, comma 3, lettere a), b), g) del codice, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori nei casi previsti di cui all'art. 222, comma 3, lettera b), del codice.

2. Le violazioni relative alla corretta esecuzione dei contratti pubblici sanzionabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento."

L'articolo 7 del Regolamento, rubricato "Definizione delle segnalazioni", è modificato come segue:

"Articolo 7 (Definizione delle segnalazioni)

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;

d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;

e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;

f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio, allo stato, delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, co. 4, in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico coinvolto dall'appalto. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità, nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c), d) ed e) del codice. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione."

L'articolo 8 del Regolamento, rubricato "Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso", è modificato come segue:

"Articolo 8 (Rapporti tra procedimenti di vigilanza e sanzionatorio e procedimento di precontenzioso)

1. Qualora il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza e la contestazione dell'addebito possono essere sospesi. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza o la contestazione dell'addebito.

2. Qualora il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio può essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza o al procedimento sanzionatorio."

La rubrica dell'articolo 9 del Regolamento "Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso per legittimazione straordinaria di cui all'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del codice", è modificata come segue:

"Articolo 9 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso per legittimazione straordinaria)"

L'articolo 10 del Regolamento, rubricato "Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo", è modificato come segue:

"Articolo 10 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo o ordinario) 1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza o per la contestazione dell'addebito.

2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di contenzioso dinanzi al giudice ordinario comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza o sanzionatorio avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, su istanza della parte interessata, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza o al procedimento sanzionatorio.

L'articolo 12 del Regolamento, rubricato "Richiesta di informazioni e avvio del procedimento di vigilanza", è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 (Avvio del procedimento di vigilanza)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'acquisizione delle informazioni necessarie, intese quali informazioni esaustive e specifiche, acquisite anche con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità possono essere acquisite in conformità alla normativa vigente ed in particolare mediante segnalazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, informazioni fornite ai sensi del successivo comma 4, relazioni di attività ispettiva, rapporti di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche.

4. La comunicazione di avvio dell'istruttoria può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all'ente concedente di informazioni utili. Qualora in esito all'acquisizione e valutazione delle informazioni richieste il procedimento di vigilanza non venga avviato per motivate ragioni, il dirigente provvede a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento o a mezzo archiviazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1."

E' inserito l'articolo 12 bis al Regolamento:

"Articolo 12 bis (Contestazione dell'addebito)

1. Acquisita la notizia di condotte che possono integrare violazioni della corretta esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 individuate nell'Allegato A, il responsabile del procedimento contesta l'addebito nel quale indica, oltre agli elementi di cui all'art. 12 comma 1, anche:

a) l'oggetto del procedimento sanzionatorio e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;

b) la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 18 quinquies.

2. Il termine per la contestazione dell'addebito è di 90 giorni decorrenti dall'acquisizione delle informazioni necessarie, intese quali informazioni certe e dotate del carattere di specificità tale da consentire l'avvio del procedimento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al soggetto inadempiente ed al legale rappresentante dell'ente cui è imputabile la condotta ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 689/1981.

4. Con un unico atto può comunicarsi l'avvio del procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 12, e la contestazione dell'addebito, ai sensi del presente articolo.

5. Ai procedimenti sanzionatori si applicano i commi 3, 4 e 6 dell'art. 12."

L'articolo 13 del Regolamento, rubricato "Partecipazione all'istruttoria", è modificato come segue:

"Articolo 13 (Partecipazione all'istruttoria)

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 e s.m.i.;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento."

L'articolo 15 del Regolamento, rubricato "Audizioni", è modificato come segue:

"Articolo 15 (Audizioni)

1. Il responsabile del procedimento può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.

2. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio dai soggetti interessati, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti."

L'articolo 17 del Regolamento, rubricato "Sospensione dei termini del procedimento", è modificato come segue:

"Articolo 17 (Sospensione dei termini del procedimento)

1. I termini del procedimento possono essere sospesi, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), fatte salve le ipotesi di cui al comma 5, per una durata che non può eccedere i 45 giorni, nei seguenti casi:

a) ulteriori approfondimenti disposti mediante richieste documentali integrative, che sono essenziali al fine di fornire elementi probatori utili per l'istruttoria;

b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 16; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non può eccedere i 90 giorni;

c) acquisizione di autorizzazione del Consiglio o di pareri da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;

d) audizione ai sensi dell'art. 15; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di convocazione;

e) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18 bis lett. a);

f) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 19 e 19 bis;

g) su richiesta di parte, qualora lo si ritenga necessario ai fini della produzione di ulteriore documentazione.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio.

4. I termini sono altresì sospesi nei casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, fino alla conoscenza dell'esito dei procedimenti stessi.

5. I termini si intendono altresì sospesi nei casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti formulate ai sensi degli articoli 12, 19 e 19 bis fino all'acquisizione degli elementi documentali richiesti. L'istruttoria può essere comunque conclusa prescindendo dalle informazioni e dai documenti richiesti non pervenuti nel termine.

6. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

L'articolo 18 del Regolamento, rubricato "Conclusione del procedimento", è sostituito dal seguente:

"Articolo 18 (Conclusione del procedimento di vigilanza)

1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19, entro 180 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera o di atto di conclusione a firma del Presidente nei quali sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante o dell'ente concedente di adottare gli atti di cui all'art. 20, comma 4, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio o atto di conclusione a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 20, di uno dei seguenti atti:

a. atto con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante o l'ente concedente ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b. accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità."

E' inserito l'articolo 18 bis al Regolamento:

"Articolo 18 bis (Conclusione del procedimento sanzionatorio)

1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19 bis, entro 180 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'addebito per una delle sanzioni di cui all'Allegato A, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, acquisiti in via istruttoria ai sensi del presente regolamento tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico, sottopone la questione al Consiglio che può:

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere, anche ad altri uffici competenti, un approfondimento tecnico e/o giuridico;

b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) l'archiviazione;

b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) è indicata la misura delle sanzioni irrogate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

4. Con l'unico provvedimento finale del Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo può concludersi il procedimento di vigilanza e il procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi del comma 2 può rilevare anche ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. a), ultimo periodo del codice."

E' inserito l'articolo 18 ter al Regolamento:

"Articolo 18 ter (Criteri per la quantificazione delle sanzioni)

1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, avuto riguardo a:

a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico;

b) attività svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) valore dell'appalto o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono;

d) effetto pregiudizievole conseguente alla violazione;

e) motivazioni addotte dal trasgressore a giustificazione della condotta tenuta.;

f) reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. Si ha reiterazione, ai sensi del comma 1, lettera f), quando nei tre anni successivi alla commissione di un fatto sanzionato ai sensi dell'Allegato A, l'autore commette un'altra violazione della stessa indole.

3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. La reiterazione non opera laddove, per una delle fattispecie contestate, vi sia stato pagamento in misura ridotta."

E' inserito l'articolo 18 quater al Regolamento:

"Articolo 18 quater (Cumulo delle violazioni)

1. Chi con un'azione od omissione commette più violazioni della stessa disposizione o viola diverse disposizioni di cui all'Allegato A, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave aumentata fino al triplo.

2. Alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all'Allegato A."

E' inserito l'articolo 18 quinquies al Regolamento:

"Articolo 18 quinquies (Pagamento in misura ridotta)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al minimo edittale, ovvero al doppio del minimo edittale in caso di contestazione di più violazioni di cui all'Allegato A..

2. In caso di richiesta di pagamento in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio si conclude con una nota a firma del Dirigente, adottata ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

3. Il dirigente informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del comma 2.

4. Il pagamento in misura ridotta esclude, relativamente alla sanzione alla quale si riferisce, l'ipotesi di cumulo o reiterazione di cui agli articoli precedenti."

L'articolo 19 del Regolamento, rubricato "Comunicazione delle risultanze istruttorie", è modificato come segue:

"Articolo 19 (Comunicazione delle risultanze istruttorie)

1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio, il dirigente, prima della conclusione del procedimento, può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI).

2. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.

3. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

4. Il dirigente, entro il termine della scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell'art. 18."

E' inserito l'articolo 19 bis al Regolamento:

"Articolo 19 bis (Comunicazione delle risultanze istruttorie in caso di fattispecie sanzionatoria)

1. Oltre alla facoltà prevista nella fattispecie di cui all'art. 19, il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito, rispetto a quella individuata nella contestazione di cui all'art. 12 bis.

2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art. 12 bis comma 4 assegnando un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

3. Il dirigente, entro il termine di scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell'art. 18 bis."

E' inserito l'articolo 19 ter al Regolamento:

"Articolo 19 ter (Modifiche dell'avvio del procedimento di vigilanza o della contestazione dell'addebito)

1. Nel caso in cui sia stato contestato un addebito o avviato un procedimento di vigilanza e successivamente emergano fatti in relazione ai quali si debba rispettivamente anche avviare un procedimento di vigilanza o contestare un addebito, l'Autorità può procedere ai sensi degli articoli 19 o 19bis ovvero avviare un nuovo procedimento nel rispetto delle medesime garanzie partecipative."

L'articolo 20 del Regolamento, rubricato "Procedimenti in forma semplificata", è modificato come segue:

"Articolo 20 (Procedimenti di vigilanza in forma semplificata)

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12 entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla completa acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie.

3. Nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell'Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale, gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e vengono adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

4. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

5. Le note dirigenziali di cui ai commi precedenti possono concludere, anche in parte, il procedimento.

6. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo."

L'articolo 22 del Regolamento, rubricato "Pubblicità", è modificato come segue:

"Articolo 22 (Pubblicità)

1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, ad eccezione di quelli recanti l'adozione di una sanzione amministrativa, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante o dell'ente concedente."

L'articolo 23 del Regolamento, rubricato "Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile", è modificato come segue:

"Articolo 23 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 222, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a comunicare, secondo le modalità definite dall'Autorità, i dati informativi relativi agli affidamenti ed il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui sono state pubblicate le informazioni di cui all'art. 140 comma 10 del codice, unitamente ai seguenti atti:

a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;

b) perizia giustificativa;

c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;

d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;

e) contratto, ove stipulato.

2. L'Ufficio di vigilanza competente sulla scorta dei dati acquisiti e dei criteri approvati dal Consiglio, seleziona la fattispecie da sottoporre a vigilanza.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio dà seguito al procedimento istruttorio secondo le modalità previste dal presente Regolamento."

L'articolo 24 del Regolamento, rubricato "Vigilanza sulle varianti in corso d'opera", è modificato come segue:

"Articolo 24 (Vigilanza sulle varianti in corso d'opera)

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 120, comma 15, secondo periodo e allegato II.14 del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità di cui all'art. 222 del codice, il responsabile unico del progetto o il responsabile di procedimento nominato, ai sensi dell'art. 15, co. 4 del Codice, per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, rendendo disponibile mediante apposito link ipertestuale la documentazione richiesta nei termini di legge, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati.

2. L'Ufficio di vigilanza competente sulla scorta dei dati acquisiti e dei criteri approvati dal Consiglio, seleziona la fattispecie da sottoporre a vigilanza.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento o alla contestazione dell'addebito ai sensi rispettivamente dell'art. 12 e 12 bis del presente Regolamento."

L'articolo 26 del Regolamento rubricato "Abrogazioni e disposizioni transitorie" è modificato come segue:

"Articolo 26 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e s.m.i. è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e pubblicate o avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, già abrogato dal 1° luglio 2023, continua ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50."

Il Presidente

GIUSEPPE BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 luglio 2025

Il Segretario VALENTINA ANGELUCCI