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LEGGE 18 luglio 2025, n. 105

G.U.R.I. 19 luglio 2025, n. 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonchè l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonchè l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

SALVINI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2025, n. 73

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 3-bis:

1) al comma 3-bis:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: "ovvero il contraente generale" sono inserite le seguenti: ", in qualità di autorità espropriante," e le parole: "entro trenta giorni dalla" sono sostituite dalle seguenti: "una volta divenuta efficace la";

1.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tale fine, la società Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo";

1.3) al secondo periodo, le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo e al secondo periodo";

1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001";

1.5) al quarto periodo, le parole: "trenta giorni, di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni, di cui al secondo periodo";

2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: "che abbiano stipulato gli atti di cessione" è inserita la seguente: "volontaria" e, al quarto periodo, le parole: "è ridotta a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati";

3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: "perizia giurata" sono inserite le seguenti: ", sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorità espropriante,"»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente decreto nonchè di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la società Stretto di Messina S.p.a. è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio;

b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 1-ter (Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti). - 1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la società ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:

a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;

b) raddoppio della Galleria della Guinza;

c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;

d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;

e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025.

3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Un'ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda".

Art. 1-quater (Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica). - 1. E' istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonchè per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il CIGAL è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la società Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, già presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 4.

3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonchè delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto è altresì istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;

e) il monitoraggio.

6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.

7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-quinquies (Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100). - 1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonchè della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2025";

b) al comma 3, le parole: "di novanta giorni" sono soppresse.

Art. 1-sexies (Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unità di livello non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo è individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere prevista la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresì nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari è determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «n. 165 e il numero dei beneficiari.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e il numero dei beneficiari";»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: "sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi";

a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura"»;

alla lettera c):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1:

01.1) al primo periodo, dopo le parole: "di 500.000 euro o" sono inserite le seguenti: ", se superiore, nel limite" e dopo le parole: "pubblica e privata incolumità" sono aggiunte le seguenti: ", comunque nel limite della soglia europea";

01.2) al secondo periodo, dopo le parole: "di servizi o forniture" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,"»;

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo"»;

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 8 è abrogato»;

alla lettera d), capoverso Art. 140-bis:

al comma 1, le parole: «del codice di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice della protezione civile» e dopo le parole: «dell'articolo 140» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;

al comma 2, le parole: «dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo», dopo le parole: «a trenta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea»;

al comma 3:

alla lettera b), dopo le parole: «tra soggetti idonei» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera d), le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi del suo svolgimento»;

alla lettera e), la parola: «velocizzare» è sostituita dalla seguente: «accelerare»;

alla lettera f), le parole: «alle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi» e le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei suoi tempi di svolgimento»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico"»;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) all'allegato V.2:

1) all'articolo 2:

1.1) al comma 1:

1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: "di uno" sono inserite le seguenti: "o più";

1.1.2) alla lettera b), le parole: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma";

1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati";

2) all'articolo 6, il comma 4 è abrogato»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento»;

al comma 2, capoverso Art. 46-bis:

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «utilità conseguite» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 76 del medesimo codice» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari). - 1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.170.000 euro per l'anno 2025 e a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 3274 del 20 marzo 2003,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003,».

Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali). - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e 12 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026";

b) al comma 5, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

c) al comma 7, le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-ter (Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria). - 1. Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti già finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale della società ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonchè la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-quinquies (Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute). - 1. Al fine di rafforzare l'attività di monitoraggio delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonchè di definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio delle opere incompiute e di identificare le principali criticità che ne impediscono il completamento. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3-sexies (Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto - Guardia costiera). - 1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-septies (Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale). - 1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto"».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 6-bis:

al comma 1:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di tali operazioni, nonchè» è inserita la seguente: «circa»;

al comma 2, quinto periodo, la parola: «ISTAT» è soppressa e dopo le parole: «(Indice FOI)» sono inserite le seguenti: «, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, dopo le parole: «articoli 164 e 167 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: ", il vettore" sono sostituite dalle seguenti: "per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo"»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

"9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonchè con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono altresì definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati".

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 nonchè la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonchè per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «PatentiViaPoste S.c.p.A., sono» sono sostituite dalle seguenti: «PatentiViaPoste S.c.p.A. sono»;

al comma 3:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale»;

al terzo periodo, dopo le parole: «di un solo passeggero,» sono inserite le seguenti: «individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonchè di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.

3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, la parola: "30.000" è sostituita dalla seguente: "100.000";

b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo," e le parole: "dal 1° ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2026";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi"».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi nè ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e la fine della stagione balneare di una settimana»;

al terzo periodo, le parole: «assistenza bagnanti» sono sostituite dalle seguenti: «assistenza ai bagnanti»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1" e dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può" sono inserite le seguenti: "in ogni caso".

2-ter. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione è soppresso.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 7:

la parola: «laguna», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Laguna»;

al comma 1, lettera b), le parole: «il Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei settori» e le parole: «, assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di assistenza»;

al comma 2, le parole: «contratto collettivo nazionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

al comma 3, le parole: «si provvede, quanto» sono sostituite dalla seguente: «pari» e dopo le parole: «per l'anno 2027,» sono inserite le seguenti: «si provvede».

Nel capo III, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.). - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26» e le parole: «revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi»;

alla lettera b), le parole: «già assunti, e» sono sostituite dalle seguenti: «già assunti e»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione»;

alla rubrica, le parole: «revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: "interregionali" sono inserite le seguenti: "o regionali"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e strategiche). - 1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 nonchè da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attività di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Art. 10-ter (Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";

2) al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000";

b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L. 21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600";

c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L. 10.000 a L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900";

d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 15.000";

e) all'articolo 38:

1) al primo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";

2) al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000";

f) all'articolo 41:

1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";

2) al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L. 450.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000";

g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L. 30.000 a L. 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 900 a euro 3.000"».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.). - 1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 11-ter (Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa). - 1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla medesima società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla società Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «del comma 7-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «rinnovabili, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili nonchè»;

alla lettera c), capoverso 7-bis:

al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate»;

al terzo periodo, le parole: «insistenti sui» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti nei».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana). - 1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonchè il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema è assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 14:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: "a valere sul medesimo Piano" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori".

1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter.2, quarto periodo, le parole: «, dalle province autonome o» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province autonome e»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Federazione sportiva nazionale-ACI» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia»;

al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del primo periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 16:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Gestione governativa» è inserita la seguente: «della»;

al secondo periodo, le parole: «dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

alla rubrica, dopo le parole: «Gestione governativa» è inserita la seguente: «della» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina».

Nel capo VI, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria). - 1. Al fine di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania può concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'allegato C:

al titolo della tabella, le parole: «allo svolgimento allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «allo svolgimento» e le parole: «"Milano Cortina 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «"Milano Cortina 2026",».