
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25
G.U.R.I. 14 marzo 2025, n. 61
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonchè per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 19 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato
Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una ulteriore quota del 15 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, oppure dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi compreso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono alla stipulazione di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi" sono sostituite dalle seguenti: "che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età".
Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonchè per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44 unità. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area dei funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area dei funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per l'anno 2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole: «nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».
2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità e all'ENEA, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
2-ter. Per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonchè alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonchè di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.
3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico
(integrato e modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: "nei limiti dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1";
b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri e" sono soppresse;
d) all'articolo 35:
01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve";
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonchè le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.
4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo è soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;
3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: "dalle province," sono inserite le seguenti: "dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,";
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purchè in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. E' assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata.»;
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso";
f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, [con inquadramento] (parole soppresse) (1) nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione [(PIAO)] (parola soppressa) (2) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, e banditi nell'anno 2025.
3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.
Parole soppresse dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Parola soppressa dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unità è subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
Misure urgenti in materia di reclutamento
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».
4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64,».
4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali misure».
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025.
Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 del medesimo articolo 1 possono adottare nuovi bandi nonchè avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.
7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonchè avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.
7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le università statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, purchè l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con più di 3.500 unità di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unità di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
"2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili".
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonchè a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo è scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonchè la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi.
Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per accelerare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonchè di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «all'area degli assistenti,» sono aggiunte le seguenti: «profilo di assistente amministrativo,».
4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di competenza dello sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, comunicandone gli esiti.
Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonchè di rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitrè dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente. A tale fine è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto nonchè di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(integrato e modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando competente per il luogo di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dei casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissione ed espulsione dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale," sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
b) dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attività,";
c) le parole: "Protezione civile e servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".
Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità"
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. L'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati".
Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate all'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gestione corrente" sono inserite le seguenti: ", la manutenzione" e dopo le parole: «fascicolo elettronico del dipendente,» sono inserite le seguenti: «oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro,».
4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonchè di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "due uffici di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici di livello dirigenziale non generale" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il coordinatore" sono inserite le seguenti: "opera a titolo gratuito ed";
b) al comma 3, le parole: "due unità dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre unità dirigenziali di livello non generale" e le parole: "quindici unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici unità di personale non dirigenziale".
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026".
Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
"I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta";
c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal quarto periodo è aumentato a 350.000 euro annui";
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato".
Misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonchè in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità, per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
"i-ter) aspettativa sindacale non retribuita";
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa".
Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonchè gli enti del comparto funzioni locali compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016».
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonchè, sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni [e le province autonome di Trento e di Bolzano] (parole soppresse) (1) possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.».
3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "Per" sono inserite le seguenti: "le regioni,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "accessori del personale" sono inserite le seguenti: "dall'ultimo periodo del comma 1,".
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "le province, i comuni" sono inserite le seguenti: ", le unioni di comuni".
4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni [e le province autonome di Trento e di Bolzano] (parole soppresse) (1) possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo, le parole: "anche in primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "anche con provvedimento non definitivo" e dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, è autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1».
8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
1.2) alla lettera b), le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tredici mesi";
1.3) alla lettera c), le parole: "entro quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
1.4) alla lettera d), le parole: "entro venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventitrè mesi";
2) il sesto periodo è soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto".
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" e le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "15 maggio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.»;
2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».
10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31," sono inserite le seguenti: "e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,";
b) le parole: "70 unità" sono sostituite dalle seguenti: "252 unità";
c) dopo le parole: "aventi sede nel territorio regionale" sono inserite le seguenti: "e dall'Ente parco nazionale del Pollino".
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Parole soppresse dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Misure urgenti in materia di edilizia scolastica
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonchè i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali
(integrato e modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonchè della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, nonchè agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati.
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.
2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, è comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.
Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonchè per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva attuazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della sua struttura di supporto, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-ter, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonchè dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6 [N.d.R. recte: legge 6 febbraio 2014, n. 6], mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonchè delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate nell'area interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui alla lettera a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonchè stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuati e programmati.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonchè la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonchè un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi".
8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonchè a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è pubblicata in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente, con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonchè ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di dieci unità per il triennio 2025-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), e pubblica i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, che subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 1420.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unità di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori.
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(integrato e modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I prescritti requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito con modalità idonee a tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati possono essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».
2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in servizio, in ragione della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza».
3. E' ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al fine di coadiuvare le attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, presso il medesimo Ministero è costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio.
3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze è costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonchè tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
3-octies. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della società SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della società SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziate nel bilancio della società SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter è autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonchè di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto".
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonchè di potenziare il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non superiore a 7.846 unità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 7.812 unità" e le parole: "ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale". A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.
Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.
1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2," sono soppresse;
b) le parole: "31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) le parole: ", non sono ripetibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono ripetibili".
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.
2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori del ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.»
5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data;»;
5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.
6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.».
7. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al primo periodo può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.».
8. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa è incrementata di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025 e a euro 252.969 annui a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la soppressione di otto posizioni equivalenti dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio "Montezemolo", di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.
10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano [strategico] (parola soppressa) (1) Mattei di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonchè della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
10-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio";
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: "per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari giuridici e quelle";
d) al quinto comma, le parole: "sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: ", di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari".
10-quater. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "è costituita una segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e" e dopo le parole: "i compiti inerenti" sono inserite le seguenti: "al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,";
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: "le finalità di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,", le parole: "cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «a cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui è assegnato un dirigente di livello non generale";
2) il secondo periodo è soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri".
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025";
b) al quarto periodo, le parole: "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".
10-septies. Per le finalità di cui al comma 10-quater, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-octies del presente articolo.
10-octies. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il numero: "50" relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico è sostituito dal seguente: "42";
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026".
10-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1, la parola: "esteri" è soppressa;
b) al comma 2, la parola: "esteri" è soppressa e dopo le parole: "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche,".
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente: «164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.»
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione per l'agricoltura - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola di alta formazione è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
13-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lettere b), d) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), d), e) e f)" e dopo le parole: "non statali legalmente riconosciute" sono inserite le seguenti: "ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";
b) al comma 2, la parola: "universitarie" è soppressa.
14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, ai fini dell'adeguamento della loro struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.
15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 524, [dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,] (parole soppresse) (2) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.»;
b) ai commi 898 e 899, le parole "da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire";
c) al comma 899, il secondo periodo è soppresso;
d) al comma 900, le parole "sulla base delle" sono sostituite dalle seguenti: "tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle".
15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età";
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere".
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "o territoriale" sono sostituite dalle seguenti: ", territoriale o internazionale".
15-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 231, le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";
b) al comma 232, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e di 7 milioni di euro per l'anno 2026".
15-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "ad assumere" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2026,";
b) al comma 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le assunzioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.";
2) al secondo periodo, le parole: "ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento".
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata";
b) le parole: "Autorità politica delegata in materia di disabilità nonchè" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità politica delegata in materia di disabilità nonchè per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì,".
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità", di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della cultura", le parole: ", verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente," sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: "e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
16. All'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il dodicesimo periodo è sostituito dal seguente: "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.».
16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: "27" è sostituita dalla seguente: "28";
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la cifra: "1069" è sostituita dalla seguente: "1070" e la cifra: "756" è sostituita dalla seguente: "757";
2) al comma 1-bis, lettera a), la cifra: "5" è sostituita dalla seguente: "6";
c) nel quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), nella colonna relativa all'organico, la cifra: "5" è sostituita dalla seguente: "6".
16-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-quater e 16-sexies è autorizzata la spesa di 29.145,80 euro per l'anno 2025 e di 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per colmare prontamente la vacanza esistente nel grado superiore, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata un'ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), del medesimo codice.
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a 29.145,80 euro per l'anno 2025 e a 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 68-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 66-bis e 68-bis" e dopo le parole: "se informatici," sono inserite le seguenti: "e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonchè per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "degli atti formati su supporto informatico," sono inserite le seguenti: "delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,";
c) al terzo periodo, dopo le parole: "il trasferimento degli atti" sono inserite le seguenti: ", delle copie informatiche, dei registri e dei repertori" e le parole: "le strutture" sono sostituite dalle seguenti: "gli uffici periferici".
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: "Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,".
16-decies. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: "all'Autorità portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale" e, al quarto periodo, le parole: "presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "presidente dell'Autorità di sistema portuale";
b) dopo il comma 619 è inserito il seguente:
"619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonchè in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio";
c) al comma 620, le parole: "dell'Autorità portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale".
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025.".
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "trentanove";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567";
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: "che sia stato eletto nel" sono sostituite dalle seguenti: "componente del".
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026".
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
Parola soppressa dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Parole soppresse dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico".
Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
b) al comma 2, dopo le parole: "non lo ha commesso," sono inserite le seguenti: "ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,".
Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal PNRR, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, è aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute".
Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi
(modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi, armati e no, dello Stato, ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e agli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonchè all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;
b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».
Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175," sono inserite le seguenti: "dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,".
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "e le città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: ", le città metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie
(integrato e modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.
2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area o della famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.
4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "si provvede destinando" sono inserite le seguenti: "una quota del fondo di cui all'articolo 32 e" e le parole da: "di componente del comitato" fino a: "della legge 24 febbraio 1992, n. 225" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dei compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";
b) al comma 3, dopo la parola: "stabilendo" è inserita la seguente: "altresì".
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, può essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro capite per i fini di cui al primo periodo è pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono soppresse.
Misure urgenti per il Giubileo
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità di edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, la regione Lazio è autorizzata a utilizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonchè per l'assunzione a tempo determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale, di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori, e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse di cui al primo periodo possono essere inoltre destinate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, incrementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di lavoro straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonchè per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purchè la consegna dei lavori avvenga entro [e non oltre] (parole soppresse) (1) il 31 marzo 2026.
Parole soppresse dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovatività, delle modalità e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonchè del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".
Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.
2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del Dipartimento del tesoro, che svolge le seguenti funzioni:
a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto dell'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza nonchè in materia di enti e società a partecipazione pubblica
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al PNRR, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145," sono soppresse;
b) dopo le parole: "comprese le province autonome di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,".
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e l'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: ", l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza".
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "Direttore Generale del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze" e le parole: "Dipartimento del tesoro, Direzione VI" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia".
7. All'articolo 4, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze".
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze".
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 può essere modificata, anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le società e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) a effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonchè il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, è autorizzata la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, è autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia nonchè ai fini della stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonchè dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali";
c) al secondo periodo, dopo le parole: "al primo" sono inserite le seguenti: "e al quarto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali";
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonchè il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026.
Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «o nell'Area delle elevate professionalità», la parola: "prevista" è sostituita dalla seguente: "previste", le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonchè a convenzioni con università e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
«891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonchè del monitoraggio».
5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è sostituita da quella di cui all'allegato I al presente decreto [, che ne costituisce parte integrante] (parole soppresse) (1).
Parole soppresse dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69.
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonchè in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonchè alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del programma complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto programma complementare.
2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso onnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.».
4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate al reintegro delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
4-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge n. 146 del 2021, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 5, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 [N.d.R. recte: articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546], la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
b) al comma 12, terzo periodo, le parole "è prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due anni".
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno 2025".
9. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5, valutate in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici
(integrato e modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'allegato I.11, articolo 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino all'importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono escluse dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», dell'allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è abrogato.
2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), che è designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unità nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonchè per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonchè di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonchè le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonchè la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonchè di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il contingente di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è incrementato di quattro ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 152.479 per l'anno 2025 e di euro 304.958 per l'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per l'anno 2025 e di euro 200.000 per l'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonchè di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 per l'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-octies. L'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies del presente articolo.
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(modificato e integrato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "del sistema nazionale di protezione civile" sono inserite le seguenti ", con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,";
b) le parole "è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015," sono sostituite dalle seguenti: "è consentito il riconoscimento";
c) le parole "delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti: "delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza."
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonchè per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesimo codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17% della relativa dotazione organica a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, le parole da: "il territorio della regione Marche" fino a: "marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023";
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: "agli interventi necessari" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233";
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
"678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata".
Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonchè da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.
Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
(introdotto dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
ALLEGATO I
(art. 18, comma 5)
Tabella - Ambiti territoriali
AREA | RTS | AMBITO TERRITORIALE |
Area Nord-Ovest R | TS Milano/Monza e Brianza | Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia |
Area Nord-Est | RTS Venezia | Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige |
Area Centro-Nord | RTS Bologna/Ferrara | Emilia-Romagna, Toscana e Marche |
Area Centro-Sardegna | RTS Roma | Lazio, Umbria, Sardegna |
Area Sud-Ovest | RTS Napoli | Campania, Basilicata |
Area Sud-Adriatica | RTS Bari/Barletta-Andria-Trani | Puglia, Abruzzo, Molise |
Area Sud-Sicilia | RTS Palermo | Sicilia, Calabria |
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