
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1447 DELLA COMMISSIONE, 18 luglio 2025
G.U.U.E. 21 luglio 2025, Serie L
Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 10 agosto 2025
Applicabile dal: 10 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, lettere c), d) ed e),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (2) stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625.
2) Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione (3) modifica l'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) autorizzando i centri di lavorazione della selvaggina a ricevere e manipolare ratiti d'allevamento e artiodattili selvatici d'allevamento macellati nel luogo di origine. Le modalità pratiche per i controlli ufficiali e le attività correlate di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 fanno riferimento solo ai macelli, mentre, a seguito delle modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004, dovrebbero fare riferimento anche ai centri di lavorazione della selvaggina (stabilimenti per la lavorazione della selvaggina). E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 27 paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 1, l'articolo 34, paragrafo 1, l'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), l'allegato I, punto 5, e l'allegato II, punto 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
3) Gli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabiliscono gli obblighi delle autorità competenti, o dei loro rappresentanti in generale, e del veterinario ufficiale, in particolare per quanto riguarda i controlli delle informazioni sulla catena alimentare. Sono state osservate alcune ambiguità e differenze di attuazione circa i controlli che possono essere effettuati da qualsiasi rappresentante delle autorità competenti e i controlli che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale. Poiché la verifica delle informazioni sulla catena alimentare fa parte dell'ispezione ante mortem quale definita all'articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, tale verifica deve essere effettuata in linea di principio dal veterinario ufficiale conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento, tenendo conto delle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (5). In casi diversi dall'ispezione ante mortem, come ad esempio durante gli audit, i controlli delle informazioni sulla catena alimentare possono essere effettuati da qualsiasi rappresentante delle autorità competenti. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dovrebbero essere modificati per riflettere più chiaramente chi deve effettuare i controlli delle informazioni sulla catena alimentare.
4) L'elenco degli Stati membri e delle loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la tubercolosi (ossia l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)) nei bovini figura nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (6). Per motivi di chiarezza giuridica è necessario aggiornare il riferimento a tale elenco contenuto nell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
5) L'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabiliscono che, laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, le procedure di ispezione post mortem in relazione agli ungulati domestici devono essere effettuate mediante incisioni e palpazioni delle carcasse e delle frattaglie. Le incisioni e le palpazioni possono comportare un rischio di contaminazione incrociata con agenti patogeni potenzialmente presenti sulle carcasse o sulle frattaglie. Perciò non si dovrebbero imporre tutte le ulteriori procedure di ispezione post mortem, ma solo quelle pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio. L'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (7) stabilisce norme dettagliate in materia di notifica nell'Unione e di comunicazione nell'Unione delle malattie animali trasmissibili elencate. Per motivi di chiarezza giuridica è pertanto necessario aggiornare il riferimento alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (8) contenuto nell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
7) L'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce modalità pratiche uniformi per i controlli ufficiali relativi alla conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le informazioni sulla catena alimentare contenute nei registri tenuti a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 fa riferimento esclusivamente alla macellazione nei macelli. Tuttavia l'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 autorizza, a determinate condizioni, la macellazione di ungulati domestici presso l'azienda di provenienza. L'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 autorizza, a determinate condizioni, la macellazione di ratiti d'allevamento e artiodattili selvatici d'allevamento presso l'azienda di provenienza. L'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti per la macellazione d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello. L'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dovrebbe essere modificato per includere tali casi di macellazione presso l'azienda di provenienza e di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
8) L'articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le misure da adottare in caso di informazioni sulla catena alimentare fuorvianti. Tale articolo fa riferimento esclusivamente ai macelli. Onde tenere conto delle recenti modifiche dell'allegato II, sezione III, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'articolo 42 dovrebbe essere modificato per includere gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza.
9) Le misure dell'Unione di controllo delle malattie per determinate malattie animali elencate che possono interessare determinati animali e, di conseguenza, l'idoneità al consumo umano delle carni fresche di tali animali sono ora stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e nel regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (11). Per motivi di chiarezza giuridica è pertanto necessario aggiornare di conseguenza i riferimenti contenuti nell'articolo 45, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
10) E' opportuno chiarire il legame tra la forma del bollo sanitario richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e le prescrizioni relative a un bollo sanitario speciale stabilite per il controllo di determinate malattie animali a norma del regolamento (UE) 2016/429. L'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
11) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le modalità pratiche per il bollo sanitario in conformità all'articolo 48 del medesimo regolamento di esecuzione. Il punto 1, lettera c), di tale allegato II fa riferimento alla Comunità europea, anziché all'Unione europea. Le abbreviazioni che si riferiscono alla Comunità europea dovrebbero pertanto essere sostituite con quelle che si riferiscono all'Unione europea. Per alleggerire l'onere amministrativo per gli operatori derivante da tale sostituzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti recanti un bollo sanitario con un'abbreviazione che si riferisce alla Comunità europea possono rimanere sul mercato.
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova (GU L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj).
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/432/oj).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:
1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel corso degli audit nei macelli o negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, le autorità competenti verificano la valutazione delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;
2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Obblighi delle autorità competenti in materia di controlli dei documenti diversi dai controlli delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 1
1. Le autorità competenti informano l'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza circa gli elementi minimi di informazioni sulla catena alimentare da fornire al gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina in conformità all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Le autorità competenti effettuano i necessari controlli dei documenti intesi a verificare che:
a) le informazioni sulla catena alimentare siano comunicate in modo coerente ed efficace dall'operatore del settore alimentare che ha allevato o detenuto gli animali prima della spedizione al gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina;
b) le informazioni sulla catena alimentare siano valide e attendibili;
c) l'azienda di provenienza riceva in risposta, se del caso, le pertinenti informazioni, come previsto in conformità all'articolo 39, paragrafo 5.
3. Se gli animali sono inviati alla macellazione in un altro Stato membro, le autorità competenti dell'azienda di provenienza e del luogo di macellazione cooperano affinché le informazioni sulla catena alimentare fornite dall'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza siano facilmente accessibili per il gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina cui sono destinate.»
;
3) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'effettuare le ispezioni ante mortem il veterinario ufficiale verifica i risultati dei controlli e delle valutazioni delle informazioni sulla catena alimentare fornite dal gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina in conformità all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004. Nell'effettuare le ispezioni ante mortem e post mortem il veterinario ufficiale tiene conto di tali controlli e valutazioni, insieme ad altre eventuali informazioni pertinenti tratte dai registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali.»
;
4) l'articolo 18 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) animali di età inferiore ai 20 mesi se detenuti senza accesso al pascolo per tutta la durata della loro vita in uno Stato membro o una sua zona ufficialmente indenni da tubercolosi, elencati nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (*1).
___________________________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).»;"
b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»;
5) all'articolo 19, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»;
6) all'articolo 20, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»;
7) all'articolo 21, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»;
8) all'articolo 22, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»;
9) all'articolo 23, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»;
10) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se gli animali sono stati macellati al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina verifica il pertinente certificato.»
;
11) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla tubercolina o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, gli animali sono macellati o sottoposti a lavorazione separatamente dagli altri animali, adottando precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della linea di produzione e del personale presente nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.»
;
12) all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, gli animali sono macellati o sottoposti a lavorazione separatamente dagli altri animali, adottando precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della linea di produzione e del personale presente nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.»
;
13) l'articolo 39 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) informa il gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina;»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti inseriscono i risultati dei controlli ufficiali nelle banche dati pertinenti, almeno quando la raccolta di tali informazioni è prescritta a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/99/CE, degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (*2) e dell'allegato III della direttiva 2007/43/CE.
___________________________
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj).»;"
14) all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il veterinario ufficiale provvede inoltre affinché gli animali siano macellati soltanto se ha verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), in caso di:
a) macellazione d'urgenza al di fuori del macello in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) macellazione, esclusa la macellazione d'urgenza, presso l'azienda di provenienza di bovini domestici, diversi dai bisonti, e di ovini, caprini, suini e solipedi domestici in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) macellazione presso l'azienda di provenienza di ratiti d'allevamento e artiodattili selvatici d'allevamento in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e di bisonti in conformità all'allegato III, sezione III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.»
;
15) all'articolo 42, paragrafo 2, la prima fase è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti intervengono nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali, o nei confronti di qualsiasi altra persona coinvolta, compreso il gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.»;
16) all'articolo 45, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) sono ottenute da animali affetti dalle malattie animali per cui norme di polizia sanitaria sono stabilite nella parte III, titolo II, o all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 o sono adottate sulla base di tali disposizioni, e in particolare sono ottenute da animali affetti dalle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (*3), salvo quando sono ottenute in conformità alle prescrizioni specifiche previste dal regolamento (UE) 2016/429 o dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Tale eccezione non si applica se altrimenti disposto dalle prescrizioni in materia di controlli ufficiali relativi alla tubercolosi e alla brucellosi di cui agli articoli 33 e 34 del presente regolamento;
___________________________
(*3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).»;"
17) l'articolo 48 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il bollo sanitario sia applicato sulla superficie esterna della carcassa, mediante impressione a inchiostro o a fuoco, in modo tale che se nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina le carcasse sono tagliate in mezze carcasse o quarti, o se le mezze carcasse sono tagliate in tre parti, ciascuna parte rechi un bollo sanitario.»;
b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Le prescrizioni relative alla forma del bollo sanitario di cui all'allegato II del presente regolamento possono essere sostituite dalle prescrizioni relative a un bollo sanitario speciale stabilite sulla base dell'articolo 67, secondo comma, lettera a), dell'articolo 71, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429.»;
18) nell'allegato I, il titolo del punto 5 del modello di documento è sostituito dal seguente:
«5. Coordinate del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina (numero di riconoscimento)»;
19) nell'allegato II, punto 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il numero di riconoscimento del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina;
c) (se il bollo è applicato in uno stabilimento situato nell'Unione) le abbreviazioni EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES o EU'. Tali abbreviazioni non devono figurare sui bolli applicati sulle carni importate nell'Unione da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati al di fuori della stessa.».
I bolli sanitari applicati sulle carni idonee al consumo umano dopo l'ispezione ante mortem e post mortem possono continuare a recare le abbreviazioni CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EB, EZ, KE o WE di cui all'allegato II, punto 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, nella versione antecedente le modifiche apportate dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2028.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN