
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 10 luglio 2025, n. 2
G.U.R.S. 25 luglio 2025, n. 33
Regolamento Europeo 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi che abroga la direttiva 2014/94/UE - Applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), del D.A. n. 1947/2016 - Obbligo di installazione di infrastrutture GNC negli impianti di distribuzione carburanti - Chiarimenti operativi.
Ai SUAP degli Enti locali
Alle Associazioni di categoria
Agli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della Regione Siciliana
Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco - Sicilia
Con l'entrata in vigore, in data 13 aprile 2024, del Regolamento Europeo 2023/1804/UE del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (A.F.I.R.), è stata abrogata la Direttiva 2014/94/UE (Direttiva D.A.F.I.), che introduceva l'obbligo della dotazione del gas naturale compresso (Metano-GNC) o gas naturale liquido (Metano-GNL) e delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli presso i nuovi impianti di distribuzione carburanti.
La citata Direttiva D.A.F.I. ha trovato applicazione nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", successivamente normativamente introdotto a livello regionale, così come previsto dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, rubricato "Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti", dall'art. 9 del Decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive del 29 giugno 2016, n 1947 e ss.mm.ii, così come modificato dal D.A. n. 2284 del 10/12/2018.
Com'è noto ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i regolamenti, a differenza delle Direttive, hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di recepimento nel diritto nazionale.
Tale modifica normativa unionale ha sollevato questioni interpretative circa la corretta applicazione dell'art. 9 del precitato Decreto Assessoriale n. 1947 del 29/06/2016 il quale prevede l'obbligo di installazione di impianti di GNC (Metano compresso) o GNL (Metano liquido) e delle colonnine di ricarica elettrica nei nuovi impianti e in quelli già esistenti sottoposti a ristrutturazione totale.
Alla luce di quanto esposto in premessa e considerando la necessità di garantire il rispetto dei principi di legalità nonché tutelare l'interesse generale, in data 01/10/2024 è stato acquisito il parere prot n. 15795/066.11.24 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e successivamente al fine di dipanare ulteriori incertezze interpretative, è stato richiesto parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e nuovamente all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, reso rispettivamente in data 27/06/2025 con prot. n. 71812 ed in data 08/07/2025 con prot. n. 10479/044.11.25.
In considerazione dei pareri sopracitati questa Amministrazione fornisce le seguenti indicazioni operative.
1. Superamento dell'obbligo relativo al GNC
Il parere dell'Avvocatura dello Stato, al pari del parere dell'Ufficio Legislativo e legale, evidenzia che l'art. 8 del nuovo Regolamento UE 2023/1804 non prevede più l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'installazione di infrastrutture di rifornimento per il gas naturale compresso (GNC), riferendosi unicamente al metano liquefatto (GNL) e subordinando tale obbligo alla domanda esistente e alla non sproporzione dei costi rispetto ai benefici.
Conseguentemente, appare superato il disposto dell'art. 9, comma 1, lett. b), del D.A. 1947/2016, nella parte in cui prevede l'obbligo di dotare i nuovi impianti di distribuzione carburanti (o quelli ristrutturati) di infrastrutture di rifornimento per il GNC, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento Europeo UE 2023/1804.
2. Indicazioni operative
In attesa dell'adeguamento formale del D.A. 1947/2016 alla normativa europea vigente
SI DISPONE
che, nelle more della modifica della normativa regionale, non si applichi l'obbligo di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), del D.A. 1947/2016, relativamente al GNC.
Rimane ferma, invece, l'applicazione delle disposizioni concernenti il metano liquefatto (GNL), nei termini e alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 2023/1804.
3. Allegato
Alla presente circolare si allega, per opportuna conoscenza e consultazione, il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 71812 del 27/06/2025 ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 10479/044.11.25. del 08/07/2025.
La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive: CARTABELLOTTA
N.B. - Gli allegati alla circolare sono consultabili nel sito istituzionale dell'Assessorato delle attività produttive - Dipartimento regionale delle attività produttive.
N.d.R.: Si riporta di seguito l'allegato della presente circolare, tratto dal sito del Dipartimento delle attività produttive.