
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1486 DELLA COMMISSIONE, 22 luglio 2025
G.U.U.E. 23 luglio 2025, Serie L
Decisione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione temporanea delle offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia dalla raccolta attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 22 luglio 2025
Entrata in vigore il: 12 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) La Commissione ha istituito il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/1789 («meccanismo»), da attuare nell'ambito delle attività della Banca europea dell'idrogeno (2). Il meccanismo è stato avviato nel luglio 2025. Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza della domanda, dell'offerta, dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno e svolgere un ruolo di coordinamento, collegando, elaborando e dando accesso alle informazioni sulla domanda e l'offerta di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di relativi derivati presentate tanto dagli acquirenti stabiliti nell'Unione e nelle parti contraenti della Comunità dell'energia quanto dai fornitori interni e internazionali. L'attuazione e il funzionamento del meccanismo saranno conformi alle norme dell'UE in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.
2) Per «fornitura di idrogeno» si intende la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo (3).
3) La Russia e la Bielorussia producono ingenti volumi di idrogeno di origine fossile e suoi derivati (come l'ammoniaca). Esistono inoltre possibilità di vendita e fornitura di quantità significative di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e relativi derivati provenienti da tali paesi. Non è escluso che parte di questi volumi di idrogeno e derivati dell'idrogeno sia esportata anche nell'Unione.
4) L'esperienza in materia di approvvigionamento energetico dalla Russia e dalla Bielorussia insegna che la Russia ha sfruttato la dipendenza dell'Unione dalle sue esportazioni di energia come strumento coercitivo e mezzo di manipolazione (4). La Russia ha sistematicamente abusato delle dipendenze a scapito dell'economia e della sicurezza economica dell'Unione e ha utilizzato le relazioni di fornitura energetica con i partner unionali per manipolare i mercati e indebolire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione (5).
5) C'è il rischio che la Russia e la Bielorussia provino a creare relazioni commerciali e dipendenze analoghe per quanto riguarda le esportazioni di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e relativi derivati verso l'Unione, che potrebbero essere usate per manipolare i mercati.
6) Consentire che le forniture provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia siano messe a disposizione attraverso il meccanismo permetterebbe ai due paesi di affermarsi con forza sul mercato dell'Unione, facilitando i tentativi di manipolare il nascente mercato dell'idrogeno.
7) Poiché l'idrogeno è spesso utilizzato da grandi clienti industriali e il mercato dell'idrogeno è molto meno liquido di quello del gas naturale, nuove relazioni di dipendenza dalle forniture russe o bielorusse potrebbero consentire a tali paesi di portare avanti loro strategia tesa a mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione manipolando i mercati, interrompendo le forniture energetiche o strumentalizzandole in altri modi.
8) Sebbene tali rischi sussistano anche nel caso di quote minori rispetto ai volumi complessivi, la raccolta delle offerte di fornitura di idrogeno russo e bielorusso attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno potrebbe aumentare in modo significativo il ruolo e la visibilità della Russia e della Bielorussia sul mercato dell'idrogeno dell'Unione. Ciò sarebbe in contrasto con gli sforzi compiuti dall'Unione per affrancarsi dalla dipendenza dalle importazioni di energia russa (6) ed evitare nuove dipendenze dalle forniture energetiche provenienti da Russia e Bielorussia (7).
9) Alla luce della situazione geopolitica e tenuto conto dei rischi derivanti dalle consegne di energia dalla Russia e dalla Bielorussia, è necessario escludere temporaneamente le offerte di forniture di idrogeno provenienti da questi due paesi dalla raccolta attraverso il meccanismo così da tutelare gli interessi essenziali di sicurezza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, la decisione è valida per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovata in casi giustificati.
10) L'esclusione temporanea non perturberà indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell'idrogeno e non comprometterà la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare perché il mercato dell'idrogeno dell'Unione è ancora allo stadio iniziale e le forniture provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia sono molto limitate. L'esclusione rispetta inoltre il principio della solidarietà energetica (8) in quanto è adottata nell'interesse dell'Unione per quanto riguarda il meccanismo, senza alcun impatto indebito sul diritto degli Stati membri o dei loro operatori economici di intraprendere scambi di idrogeno, compreso quello rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, e relativi derivati con paesi terzi al di fuori del meccanismo volontario. La presente decisione è altresì adottata nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.
11) Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, la Commissione ha tenuto debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue valutazioni, e può proporre di rinnovare la decisione in casi giustificati anche al fine di allineare la misura ad altre politiche dell'UE, come la tabella di marcia REPowerEU (9), che mira a rendere l'UE sempre più indipendente dall'energia russa con misure che sostengano l'abbandono graduale delle importazioni di gas, nucleare e petrolio al fine di ridurre i rischi di strumentalizzazione delle forniture energetiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Banca europea dell'idrogeno [COM(2023) 156 final del 16.3.2023].
Articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 [COM(2025) 828 final del 17.6.2025].
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Assessing the impact of measures to phase out Russian gas imports and improve monitoring of potential energy dependencies and amending Regulation (EU) 2017/1938» [SWD(2025) 830 final del 17.6.2025, pagine da 1 a 15] presenta una rassegna delle minacce della Russia alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano REPowerEU» [COM(2022) 230 final del 18.5.2022].
Considerando 71 del regolamento (UE) 2024/1789.
Sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598, punto 71 («Il principio di solidarietà energetica comporta un obbligo generale, per l'Unione e gli Stati membri, nell'esercizio delle loro rispettive competenze a titolo della politica dell'Unione in materia di energia, di tener conto degli interessi di tutti i soggetti potenzialmente riguardati, evitando di adottare misure che possano pregiudicare i loro interessi, per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, la sostenibilità economica e politica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, e ciò al fine di farsi carico della loro interdipendenza e della loro solidarietà di fatto»).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia», COM(2025) 440 final del 6.5.2025.