
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1522 DELLA COMMISSIONE, 28 luglio 2025
G.U.U.E. 29 luglio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1010/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 luglio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si vedano gli articoli 2 e 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 12 quater, l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 ha istituito un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
2) Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (2) ha stabilito modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
4) Una serie di modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842 riguardano disposizioni stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1010/2009.
5) E' pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1010/2009 per adeguarlo alle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 1005/2008, quale modificato dal regolamento (UE) 2023/2842.
6) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce il modulo da utilizzare per la notifica preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale modulo deve essere semplificato per evitare duplicazioni delle informazioni da comunicare. Occorre pertanto aggiornare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1010/2009 e l'allegato corrispondente.
7) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede che gli Stati membri effettuino ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi, conformemente a parametri definiti sulla base della gestione del rischio. Tali parametri sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1010/2009. Quest'ultimo, all'articolo 5, paragrafo 2, prevede che essi siano aggiornati dalla Commissione sulla base dei risultati delle relazioni riguardanti la loro applicazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare. Anche il regolamento (UE) 2023/2842 ha introdotto alcune variazioni ai parametri mediante la modifica degli articoli 3, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008. E' pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1010/2009.
8) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1010/2009 ha introdotto un modello semplificato di certificato di cattura per alcuni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, in considerazione delle eventuali limitazioni di capacità alle quali tali pescherecci devono far fronte per poter attuare correttamente il sistema di certificazione. In mancanza di una definizione generale di «pesca su piccola scala», l'articolo 6 del medesimo regolamento ha stabilito alcuni criteri specifici in base ai quali l'esportatore può chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tener conto della capacità limitata dei pescherecci interessati, il che renderebbe l'obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture un onere sproporzionato. Tali condizioni di ammissibilità all'uso del modello semplificato dovrebbero essere modificate per facilitarne l'applicazione e la verifica da parte delle autorità competenti nell'Unione. Il modello semplificato del certificato di cattura dovrebbe inoltre essere adattato all'uso del sistema CATCH e alla modifica, introdotta dal regolamento (UE) 2023/2842, del modello del certificato di cattura di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008. Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità dei paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al modello di certificato di cattura semplificato, è opportuno stabilire disposizioni transitorie.
9) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce, tra l'altro, norme per l'esecuzione, da parte degli Stati membri, dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali riguardanti gli animali e le merci che entrano nell'Unione, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia di filiera agroalimentare. A norma di tale regolamento la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.
10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («regolamento IMSOC»). L'IMSOC integra e potenzia, ove necessario, alcuni sistemi informatici gestiti dalla Commissione e funge da strumento interoperabile di collegamento tra tali sistemi e, in alcuni casi, anche tra i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri e i sistemi informatici dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Tra le componenti dell'IMSOC, il sistema esperto per il controllo degli scambi (sistema TRACES) di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 è attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni sugli animali e su alcuni altri prodotti e sui relativi controlli ufficiali.
11) Il regolamento (UE) 2023/2842 ha modificato il capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilendo, per gli importatori dell'UE e per le autorità competenti degli Stati membri, l'obbligo di utilizzare una banca dati per la gestione dei certificati di cattura e dei documenti connessi denominata CATCH. Tale banca dati è stata sviluppata dalla Commissione quale componente del sistema TRACES. CATCH consente un controllo basato sul rischio, riducendo il rischio di importazioni fraudolente e alleviando l'onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri.
12) Quale componente del sistema TRACES, CATCH è conforme alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 laddove pertinenti per il suo uso e funzionamento.
13) Occorre stabilire norme e istruzioni specifiche per il funzionamento di CATCH, compresi l'elaborazione, il trattamento e la presentazione dei certificati di cattura e dei documenti connessi e le informazioni ivi contenute.
14) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, ORGP) che sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti nel medesimo regolamento. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1010/2009 ha riconosciuto i sistemi di documentazione delle catture di alcune ORGP come conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008 e li ha elencati nell'allegato V, parti I e II. Tali elenchi vanno aggiornati per tener conto degli sviluppi di detti sistemi e dell'uso di CATCH.
15) Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere lo status di operatore economico riconosciuto possono avvalersi di una procedura semplificata per l'importazione di prodotti della pesca nel territorio dell'Unione. Tra i vantaggi dello status di operatore economico riconosciuto ottenuto sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 vi è la possibilità di avvertire le autorità competenti dello Stato membro dell'arrivo dei prodotti e di tenere il certificato di cattura convalidato e i documenti connessi di cui all'articolo 14 di tale regolamento a disposizione delle autorità ai fini dei controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 1, o delle verifiche di cui all'articolo 17 del medesimo. L'articolo 12 bis, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce tuttavia che si devono effettuare tramite CATCH tutti gli scambi di informazioni, di dati e di documenti relativi all'importazione di prodotti della pesca e alle relative verifiche, alla gestione del rischio, agli accertamenti e al controllo, nonché ai documenti di cui al capo III di detto regolamento riguardanti il sistema di certificazione delle catture per l'importazione e l'esportazione di prodotti della pesca, comprese le richieste o le decisioni tra l'importatore e le autorità competenti degli Stati membri. Le norme relative allo status di operatore economico riconosciuto devono pertanto essere aggiornate per essere rese conformi all'uso obbligatorio di CATCH. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1010/2009.
16) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 le verifiche nell'ambito del sistema di certificazione delle catture devono vertere sui rischi individuati sulla base di appositi criteri comuni dell'Unione, che sono stati successivamente stabiliti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1010/2009.
17) I suddetti criteri comuni per le verifiche nel quadro del sistema di certificazione delle catture devono consentire l'identificazione sistematica dei rischi e l'attuazione delle misure necessarie per limitare l'esposizione a tali rischi. I criteri comuni dell'Unione mirano a garantire un approccio uniforme in materia di verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni di parità fra tutti gli operatori.
18) L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1010/2009 consente alla Commissione di aggiornare i criteri di verifica dell'Unione sulla base delle sue osservazioni e delle relazioni che gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni sulla loro applicazione. E' pertanto opportuno aggiornare l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1010/2009 sulla base dei risultati delle relazioni degli Stati membri sull'applicazione di tali criteri a norma dell'articolo 32 del medesimo regolamento e dell'uso del sistema CATCH.
19) Gli obblighi di comunicazione e valutazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono essere inoltre aggiornati allo scopo di armonizzare le informazioni da includere nelle relazioni presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 e di consentire alla Commissione di procedere a eventuali adeguamenti dei criteri dell'Unione.
20) L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo regolamento, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l'accordo dello Stato di bandiera mediante procedure amministrative.
21) Le procedure amministrative stabilite nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono elencate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.
22) La modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 mediante il regolamento (UE) 2023/2842 ha reso obbligatorio l'uso di CATCH e ha introdotto alcune modifiche del modello di certificato di cattura nell'intento di ridurre l'uso fraudolento di tali certificati e di assistere le autorità competenti degli Stati membri nei controlli da effettuare.
23) CATCH effettuerà controlli incrociati sulla base dei dati contenuti nei nuovi certificati di cattura. Tali controlli incrociati potranno essere eseguiti solo se saranno forniti tutti i dati richiesti nel certificato di cattura. La mancanza di dati o l'eventualità che questi si discostino dal modello standard inciderà sui controlli incrociati e avrà pertanto un impatto negativo sui controlli effettuati dalle autorità degli Stati membri. L'assenza di tali dati nei certificati di cattura potrebbe ripercuotersi negativamente anche sui nuovi requisiti di tracciabilità stabiliti in CATCH.
24) Di conseguenza, le procedure amministrative stabilite tra la Commissione e sette paesi terzi di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 non saranno più compatibili con CATCH né con i requisiti del sistema di certificazione delle catture. E' pertanto opportuno sopprimere di conseguenza l'articolo 33 di tale regolamento che stabilisce dette procedure. La Commissione ha informato tutti i paesi terzi interessati che le procedure amministrative cesseranno di applicarsi a decorrere dal 10 gennaio 2026.
25) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la liceità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei loro dati personali.
26) In linea con la decisione (UE) 2019/1862 della Commissione (8), quest'ultima può trattare i dati personali ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Sono state stabilite norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell'Unione che mira a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
27) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2009.
28) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura.
29) Il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.
30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 giugno 2025,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 286 del 29.10.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj.
Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/oj).
Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC), (GU L 261 del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Decisione (UE) 2019/1862 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell'Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. C/2019/7894 (GU L 286 del 7.11.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1862/oj).
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato come segue:
1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Modulo di notifica preventiva
Il modulo per la notifica preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell'allegato II del presente regolamento.»
;
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Parametri per le ispezioni in porto
1. I parametri per le ispezioni in porto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basano sui criteri seguenti:
a) le specie interessate sono soggette a un regime di ispezione o a contingenti stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
b) nel corso degli ultimi sei mesi il peschereccio non è stato oggetto di alcuna ispezione in un porto dell'UE;
c) le catture sono incongruenti con le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
d) non è rispettato l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla notifica preventiva; i dati di cattura dichiarati dall'operatore sono incongruenti con altre informazioni in possesso dell'autorità competente;
e) il proprietario, o l'operatore, del peschereccio è sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
f) il peschereccio ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
g) il peschereccio batte attualmente bandiera, o negli ultimi cinque anni ha battuto bandiera, di uno Stato che la Commissione europea ha notificato come possibile paese terzo non cooperante conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
h) il peschereccio batte bandiera di uno Stato che non è stato notificato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
i) sono disponibili informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera;
j) si rilevano presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
k) gli operatori interessati sono stati precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentavano un rischio potenziale di pesca INN;
l) al peschereccio è stato negato l'ingresso o l'uso del porto conformemente alla legislazione internazionale, regionale e/o nazionale pertinente, anche in caso di peschereccio autorizzato in ultima istanza ad entrare o accedere in porto in caso di forza maggiore o di difficoltà a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Al fine di garantire l'applicazione del primo comma, lettera b), dopo ogni ispezione gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca il nome e la bandiera del peschereccio del paese terzo oggetto dell'ispezione e la data in cui questa è stata effettuata. La Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca mettono tali informazioni a disposizione di altri Stati membri.»
;
3) l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1010/2009 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Certificato di cattura semplificato
1. Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:
a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; o
b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino.
2. Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un'unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento ed è convalidato dall'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni.
3. La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall'esportatore della partita dietro presentazione all'autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell'allegato IV.»
;
4) è inserito l'articolo 6 bis seguente:
«Articolo 6 bis
CATCH
1. A norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'importatore, il riesportatore e, se del caso, l'esportatore presentano tramite CATCH all'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono destinati a essere immessi in libera pratica o, in caso di riesportazione, all'autorità competente dello Stato membro da cui deve aver luogo la riesportazione o, in caso di esportazione, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera i documenti seguenti, a seconda dei casi, e le informazioni ivi contenute:
a) il certificato di cattura conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al modello di cui all'allegato II di tale regolamento;
b) il certificato di cattura semplificato conformemente all'articolo 6 e al modello di cui all'allegato IV del presente regolamento;
c) il certificato di riesportazione di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e incluso nel suo allegato II o nell'allegato IV del presente regolamento;
d) le informazioni riguardanti il trasporto incluse nell'appendice dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008;
e) la dichiarazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 redatta dallo stabilimento di trasformazione in un paese terzo e approvata dall'autorità competente di tale paese terzo conformemente al modulo di cui all'allegato IV di tale regolamento;
f) il titolo di trasporto unico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o la dichiarazione di non manipolazione conformemente al modello di cui al regolamento delegato (CE) n. 2025/453;
g) qualsiasi documento giustificativo o informazione pertinente nell'ambito del sistema di certificazione delle catture relativo ai prodotti della pesca.
2. I documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell'UE dello Stato membro in cui ha luogo la presentazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lo Stato membro in cui ha luogo la presentazione può acconsentire a ricevere documenti redatti in un'altra lingua ufficiale dell'UE su specifica richiesta dell'operatore interessato.
4. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto per CATCH e comunica tale designazione e i relativi recapiti alla Commissione. Gli Stati membri aggiornano i punti di contatto per CATCH e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica al riguardo. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
5. La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti contenuti in CATCH allo scopo di monitorare lo scambio dei dati, delle informazioni e dei documenti ivi inseriti o prodotti ai fini dell'individuazione delle attività che sono, o sembrano, non conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008. L'Agenzia europea di controllo della pesca gode degli stessi diritti di accesso della Commissione per poter assistere quest'ultima e gli Stati membri nell'applicazione uniforme ed efficace delle norme della politica comune della pesca, come previsto dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), anche per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.
6. Per quanto riguarda l'accesso di utenti diversi dalla Commissione e dall'Agenzia europea di controllo della pesca ai dati, alle informazioni e ai documenti contenuti in CATCH, si applicano le norme generali relative a TRACES di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
7. Non appena riceve una domanda in tal senso, la Commissione può concedere all'autorità competente e agli operatori di un paese terzo un accesso parziale alle funzionalità di CATCH e ai dati specifici riguardanti tale paese terzo ai fini della produzione e della convalida dei certificati di cattura e dei documenti connessi in CATCH, purché il richiedente dimostri di soddisfare i requisiti seguenti:
a) abbia la capacità giuridica e operativa di fornire, senza indebito ritardo, l'assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento di CATCH; e
b) abbia designato a tale scopo un punto di contatto.
L'accesso parziale di cui al presente paragrafo non comprende l'accesso ai dati personali trattati in CATCH, tranne nel caso in cui il paese terzo richiedente soddisfi le condizioni per i trasferimenti leciti dei dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
8. Gli scambi di dati tra CATCH e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme UN/CEFACT. Gli scambi di dati tra CATCH e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti in CATCH.
9. In caso di indisponibilità di CATCH, gli utenti possono utilizzare modelli cartacei o elettronici compilabili per registrare e scambiare informazioni. Tali modelli sono disponibili al pubblico su un sito web ufficiale della Commissione. Non appena il sistema è nuovamente disponibile, l'importatore introduce in CATCH le informazioni registrate nei modelli cartacei o elettronici compilabili e le allega in CATCH come documenti giustificativi. Tali documenti recano la dicitura elaborato in situazione di emergenza. Tramite CATCH, la Commissione informa gli utenti, con un anticipo di due settimane, di eventuali indisponibilità programmate, della loro durata e del motivo dell'indisponibilità.
10. A fini di conformità all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i certificati di cattura e i documenti connessi generati da operatori di paesi terzi e convalidati elettronicamente in CATCH da autorità di paesi terzi sono conservati da CATCH per almeno tre anni. I dati personali estratti dai certificati di cattura e dai documenti connessi sono conservati da CATCH per non più di 10 anni.
11. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in CATCH, si applicano le norme generali relative all'IMSOC di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
____________________
(*1) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj).»;"
5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP
I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell'allegato V del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 come conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.»
;
6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Gestione dei dati registrati
Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, se del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se le informazioni contenute nei certificati di cattura e nei documenti connessi di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento sono registrate in CATCH.»
;
7) il titolo del capo III e l'articolo 31 sono sostituiti dai seguenti:
«CAPO III
Controlli e verifiche
Articolo 31
Criteri dell'Unione per le verifiche
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri incentrano le verifiche sui rischi individuati in base ai seguenti criteri dell'Unione:
a) segnalazioni attivate in CATCH;
b) informazioni condivise mediante messaggi di assistenza reciproca conformemente all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al titolo IV del presente regolamento;
c) prodotti ottenuti da specie soggette a contingente nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;
d) paese al quale è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
e) peschereccio, proprietario o operatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
f) peschereccio, proprietario o operatore coinvolto in attività illegali diverse dalla pesca INN ma che rappresentano un rischio potenziale di pesca INN;
g) recente modifica del nome, della bandiera o del numero di immatricolazione del peschereccio;
h) prodotti della pesca ottenuti da specie di alto valore commerciale;
i) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca, nuove presentazioni di prodotti o nuovi modelli commerciali;
j) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
k) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di un paese terzo, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche della sua industria di trasformazione o i suoi scambi di prodotti della pesca;
l) modelli commerciali non giustificati dalla razionalità o logica economica;
m) aumento rilevante ed improvviso del volume degli scambi per determinate specie;
n) certificato di cattura presentato per più partite;
o) generazione, convalida e presentazione di certificati di cattura su supporto cartaceo o approvazione di dichiarazioni di trasformazione su supporto cartaceo;
p) incongruenze tra i dati presentati in CATCH dall'operatore e i dati contenuti nei certificati di cattura su supporto cartaceo, o in altri documenti cartacei connessi, o qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione dell'autorità competente;
q) uso della casella 6 del certificato di cattura di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008;
r) uso della casella 7 del certificato di cattura di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 in caso di trasbordo;
s) presentazione di certificati di cattura corredati di numerose informazioni riguardati il trasporto come previsto dall'appendice dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
t) prodotto proveniente da un nuovo Stato di bandiera o da un nuovo Stato di esportazione;
u) nuovo operatore.»;
8) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Obblighi di comunicazione e valutazione
1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 31.
2. In tale relazione gli Stati membri includono informazioni riguardanti:
a) i controlli svolti conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
b) il numero e la natura degli indicatori di rischio supplementari introdotti dagli Stati membri in CATCH a livello nazionale;
c) il numero delle segnalazioni attivate in CATCH per ogni indicatore di rischio;
d) i rischi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri dell'Unione di cui all'articolo 31 del presente regolamento e dei criteri nazionali supplementari eventualmente notificati alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
e) gli esiti delle attività di verifica intraprese per far fronte ai rischi individuati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
f) le verifiche effettuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
g) le verifiche effettuate su base casuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei criteri dell'Unione.»
;
9) l'articolo 33 è soppresso;
10) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Protezione e trattamento dei dati personali
1. Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento dagli Stati membri, dalla Commissione o dall'organismo da essa designato si applicano i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
2. I diritti delle persone sono esercitati, per quanto riguarda i loro dati personali trattati in sistemi nazionali, conformemente alla legislazione dello Stato membro che ha memorizzato tali loro dati e, in particolare, alle disposizioni che recepiscono il regolamento di esecuzione (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i loro dati personali trattati in sistemi dell'Unione, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, e gli Stati membri possono trattare i dati personali delle persone fisiche per adempiere i loro compiti nell'ambito delle norme della politica comune della pesca, in particolare per lo svolgimento di verifiche e indagini ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, o nell'ambito delle norme previste da accordi con paesi terzi o da organizzazioni internazionali.
4. La Commissione può limitare alcuni dei diritti degli interessati nel contesto del trattamento dei dati personali da essa effettuato nell'ambito del sistema dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in linea con la decisione (UE) 2019/1862 della Commissione, del 6 novembre 2019.
____________________
(*2) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).»;"
11) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale
1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire che i dati coperti dal segreto professionale e commerciale che sono raccolti, ricevuti e trasmessi nell'ambito del presente regolamento siano trattati conformemente alle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale.
2. I dati di cui al paragrafo 1 scambiati tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da quelle degli Stati membri o della Commissione o dell'organismo da essa designato purché, per svolgere le loro mansioni, tali persone non debbano per forza avere accesso ai dati in questione e lo Stato membro o la Commissione o l'organismo da essa designato che ha fornito i dati stessi vi abbia acconsentito. In caso di diniego, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del diniego a trasmettere i dati. L'assenza di risposta a una richiesta di consenso entro il termine di un mese è considerata silenzio-assenso.
3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, salvo consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che li ha forniti e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria dei dati non vietino tale utilizzo. In caso di diniego, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ne indica i motivi.»
;
12) in tutto il regolamento (CE) n. 1010/2009 il riferimento all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dal riferimento all'articolo 42 di quest'ultimo;
13) gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
14) l'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento;
15) l'allegato V è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento;
16) l'allegato IX è soppresso.
Disposizioni transitorie
L'articolo 6 e l'allegato II del presente regolamento si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2027.
Fino al 10 gennaio 2028 l'importatore potrà utilizzare certificati di cattura semplificati convalidati prima del 10 gennaio 2027 conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009 come applicabile al momento della convalida.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2
I campi contrassegnati da un asterisco (*) non devono essere compilati nel caso in cui sia stato convalidato un certificato di cattura per la totalità delle catture da sbarcare o trasbordare nell'UE.
Identificazione del peschereccio
1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (da cattura, da trasporto o ausiliaria):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Numero di immatricolazione nazionale (marcatura esterna):
5. Indicativo internazionale di chiamata:
6. Informazioni di contatto della nave:
7. Numero IMO, se del caso:
8. Altro identificativo unico della nave (se non è fornito il numero IMO):
9. VMS (no/sì (nazionale) no/sì (ORGP); se sì, tipo:)
10. Dimensioni della nave - lunghezza: larghezza: pescaggio:
Porto di scalo previsto
11. Nome del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere(1)):
12. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):
13. Porto e data dell'ultimo scalo (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere)
Autorizzazione di pesca
14. Numero dell'autorizzazione di pesca, periodo di validità e data di scadenza (indicare anche la zona di pesca, le specie e gli attrezzi da pesca)(*):
15. Numero dell'autorizzazione a fornire assistenza a operazioni di pesca/trasbordare i prodotti della pesca e data di scadenza:
16. Autorità di rilascio:
17. Identificativo ORGP (se pertinente):
Date
18. Date della bordata di pesca(*):
19. Data e ora stimata di arrivo in porto:
Quantitativi delle specie tenute a bordo (o comunicazione attestante l'assenza di catture)
20.- Numero/i del certificato di cattura corrispondente (se disponibile) | 21.- Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)(*) | 22.- Zona o porto di trasbordo (zona FAO (CIEM), sottodivisione FAO (CIEM) e zona di sforzo di pesca)(*) | 23. Data dell'autorizza-zione di trasbordo(*) | 24.- Nome della/delle specie (codice FAO alpha-3)(*) |
25.- Zona di cattura (zona FAO (CIEM), sottodivisione FAO (CIEM) e zona di sforzo di pesca)(*) | 26.- Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) e/o numero di pesci, se richiesto | 27.- Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasborda-re (in kg) e/o numero di pesci, se richiesto(*) | 28.- Peso netto in kg del pesce da sbarcare/tra-sbordare(*) | 29.- Presentazione del pesce e stato di conservazione (utilizzare codici [1])(*) |
.
30. Nome e indirizzo del proprietario della nave:
31. Nome del comandante della nave/del suo rappresentante:
32. Firma:
33. Data:
»
____________________
[1] Per i codici relativi ai porti, ai diversi tipi di stato di conservazione del pesce e alla presentazione del pesce, cfr.: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/enforcing-rules_en.
ALLEGATO III
«ALLEGATO V
Sistemi di documentazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008:
sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. definito nel regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio [1];
programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio [2].
»
____________________
[1] Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp (GU L 145 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1035/oj).
[2] Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj.)