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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/928 DELLA COMMISSIONE, 21 maggio 2025

G.U.U.E. 31 luglio 2025, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 agosto 2025

Applicabile dal: 20 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi del regolamento (UE) 2019/125, sono vietati tutte le esportazioni, tutte le importazioni e il transito delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine. L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2) Ai sensi del regolamento (UE) 2019/125, tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. L'allegato III contiene merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, vale a dire merci utilizzate principalmente per finalità coercitive, e merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

3) L'elenco delle merci di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125 deve rimanere aggiornato per rispondere ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza, in cui gli sviluppi tecnologici e di mercato sono frequenti, e ai cambiamenti nell'uso, e nell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto. E' pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità competenti e degli operatori economici è opportuno sostituire gli allegati II e III di detto regolamento.

4) L'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/125 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati del regolamento stesso.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/125,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 30 del 31.1.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/oj.

Art. 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/125 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

L'allegato III del regolamento (UE) 2019/125 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN