
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1560 DELLA COMMISSIONE, 30 luglio 2025
G.U.U.E. 31 luglio 2025, Serie L
Regolamento che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 agosto 2025
Applicabile dal: 20 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (2) ha istituito un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
4) La Commissione deve decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi attinenti alla questione in esame.
5) Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati sono oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.
6) In seguito a una domanda presentata dalla società Zespri International Limited («richiedente») a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute riguardante il kiwi verde (Actinidia deliciosa«Hayward») e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2020-000562).
7) L'indicazione inizialmente proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo regolare di kiwi verdi contribuisce al benessere gastrointestinale» o «Il consumo regolare di kiwi verdi riduce i disturbi gastrointestinali». Tenendo conto della relazione con la salute proposta e d'intesa con il richiedente, l'Autorità ha modificato la formulazione dell'indicazione oggetto di valutazione: «Il consumo regolare di kiwi verdi mantiene una normale funzione di defecazione».
8) L'11 giugno 2021 l'Autorità ha pubblicato il suo parere scientifico in merito a tale indicazione (3), nel quale ha concluso che, in base ai dati presentati, era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di kiwi verdi (Actinidia deliciosa«Hayward») e il mantenimento della normale funzione di defecazione. La popolazione target è la popolazione in generale. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inclusa nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
9) A seguito di una richiesta presentata dal richiedente alla Commissione in merito a una formulazione più chiara per i consumatori, l'Autorità ha confermato che la formulazione «Il consumo di kiwi verdi contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione» riflette i dati scientifici.
10) Nel suo parere scientifico il gruppo di esperti ha osservato che non è stato possibile trarre conclusioni sulla fondatezza scientifica dell'indicazione basata su studi effettuati con alimenti diversi dai kiwi verdi freschi.
11) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego, comprese eventuali restrizioni. L'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dovrebbe pertanto includere la formulazione delle indicazioni e le loro condizioni d'impiego specifiche e, se del caso, le condizioni o restrizioni d'uso e/o una dicitura o avvertenza supplementare, in conformità al regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità.
12) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate, dovrebbe essere aggiornato.
13) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.
14) Gli Stati membri sono stati consultati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 404 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/oj.
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj).
EFSA Journal 2021;19(6):6641.
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento è inclusa nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti | Indicazione | Condizioni d'uso dell'indicazione | Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare | Numero dell'EFSA Journal | Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA |
«Kiwi verde (Actinidia deliciosa«Hayward») | Il consumo di kiwi verdi contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione | L'indicazione può essere utilizzata solo per: i) kiwi verdi freschi venduti come tali, oppure ii) kiwi verdi freschi che sono stati solo sbucciati e/o tagliati costituenti un minimo di 200 g di polpa di kiwi. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 200 g di polpa di kiwi verdi freschi. |
2021;19[6]:6641» |
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