
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1719 DELLA COMMISSIONE, 28 maggio 2025
G.U.U.E. 1 agosto 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le coordinate geografiche di cui agli allegati VII e XIII.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 agosto 2025
Applicabile dal: 21 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. Più specificamente, nell'allegato VII stabilisce le misure tecniche fissate a livello regionale per le acque sudoccidentali, mentre nell'allegato XIII stabilisce misure di mitigazione per ridurre le catture accidentali di specie sensibili.
2) Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione (2) e ulteriormente aggiornato dal regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione (3). Il regolamento delegato (UE) 2023/56 ha istituito diversi fermi spazio-temporali nelle acque sudoccidentali. Detto regolamento delegato ha fatto seguito a una raccomandazione comune presentata nel marzo 2021 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, ossia gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali. Tale raccomandazione comune specificava le coordinate geografiche delle zone in cui si sarebbero dovute applicare le misure.
3) Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno informato la Commissione di errori riguardanti le coordinate geografiche delle zone situate nella parte occidentale del mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia, e ne hanno chiesto la correzione. Gli errori compaiono in tutte le versioni linguistiche ufficiali del testo e l'allegato VII del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe essere rettificato di conseguenza.
4) Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/303 della Commissione (4) e, a seguito di tali modifiche, ha stabilito la chiusura di alcune zone e restrizioni dell'attività di pesca in alcune zone del Mar Baltico al fine di ridurre le catture accidentali della focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena). Detto regolamento delegato ha fatto seguito a due raccomandazioni comuni presentate da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, ossia gli Stati membri del Mar Baltico (il gruppo "BALTFISH"), rispettivamente nel dicembre 2020 e settembre 2021. Tali raccomandazioni comuni specificavano le coordinate geografiche delle zone in cui si sarebbero dovute applicare le misure.
5) Il gruppo BALTFISH ha informato la Commissione di errori riguardanti le coordinate geografiche dei siti «Adlergrund» e «Midsjöbank settentrionale» e ne ha chiesto la correzione. Gli errori compaiono in tutte le versioni linguistiche ufficiali del testo e l'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe essere rettificato di conseguenza.
6) E' opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.
Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/56/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la vongola verace (Venerupis philippinarum) e l'occhialone (GU L, 2024/3204, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3204/oj).
Regolamento delegato (UE) 2022/303 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (Phocoena phocoena) presenti nel Mar Baltico (GU L 46 del 25.2.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/303/oj).
Gli allegati VII e XIII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati VII e XIII del regolamento (UE) 2019/1241 sono così modificati:
1) nell'allegato VII, parte C, il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
«5.1. Dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno, la pesca con palangari fissi (LLS) e reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia, è vietata nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 43°47'00'' N, 005°15'00'' O
- 43°47'00'' N, 005°12'00'' O
- 43°43'00'' N, 005°12'00'' O
- 43°43'00'' N, 005°15'00'' O
- 43°55'00'' N, 006°46'00'' O
- 43°55'00'' N, 006°37'00'' O
- 43°53'00'' N, 006°46'00'' O
- 43°53'00'' N, 006°37'00'' O
- 44°00'49'' N, 007°01'12'' O
- 44°00'49'' N, 006°57'26'' O
- 43°58'32'' N, 006°57'26'' O
- 43°58'32'' N, 007°01'12'' O
- 44°02'48'' N, 007°13'49'' O
- 44°02'48'' N, 007°10'03" O
- 44°00'15'' N, 007°10'03'' O
- 44°00'15'' N, 007°13'49'' O
- 44°10'00'' N, 008°18'00'' O
- 44°10'00'' N, 008°14'00'' O
- 44°07'00'' N, 008°14'00'' O
- 44°07'00'' N, 008°18'00'' O
- 43°34'00'' N, 004°44'00'' O
- 43°34'00'' N, 004°39'00'' O
- 43°32'00'' N, 004°39'00'' O
- 43°32'00'' N, 004°44'00'' O
- 44°07'00'' N, 007°50'00'' O
- 44°07'00'' N, 007°45'00'' O
- 44°05'00'' N, 007°45'00'' O
- 44°05'00'' N, 007°50'00'' O»;
2) nell'allegato XIII, la parte A è così modificata:
a) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
«3.1. L'esercizio della pesca è consentito solo con nasse, trappole e palangari nelle seguenti zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
"Midsjöbank settentrionale":
- 56,241°N | - 17,042°E |
- 56,022°N | - 17,202°E |
- 56,145°N | - 17,710°E |
- 56,380°N | - 17,675°E»; |
.
b) il punto 3.3 è così modificato:
«Tra il 1° novembre e il 31 gennaio è vietato l'esercizio della pesca con reti fisse [1] nelle zone delimitate dalle lossodromie, dalle linee di separazione in direzione del mare della ZEE tedesca [2] o dalle linee di delimitazione delle acque territoriali tedesche [3] che collegano in sequenza le serie di coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:»;
c) al punto 3.3, le sezioni «sito Natura 2000 "Adlergrund" (DE1251301)», «sito Natura 2000 "Westliche Rönnebank" (DE1249301)» e «sito Natura 2000 "Pommersche Bucht mit Oderbank" (DE1652301)» sono sostituite da quanto segue: «sito Natura 2000 "Westliche Rönnebank" (DE1249301)
La zona geografica delimitata:
1) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto | Latitudine (N) | Longitudine (E) |
MGI-01 | 54,719193° | 13,901025° |
MGI-02 | 54,770556° | 14,003889° |
MGI-03 | 54,702500° | 14,103889° |
MGI-04 | 54,647584° | 13,991417° |
.
2) dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 54,647584° N 13,991417° E a 54,719193° N 13,901025° E» «sito Natura 2000 "Adlergrund" (DE1251301)
La zona geografica delimitata:
1) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto | Latitudine (N) | Longitudine (E) |
MGII-01 | 54,811946° | 14,239196° |
MGII-02 | 54,721667° | 14,141667° |
MGII-03 | 54,698889° | 14,117222° |
MGII-04 | 54,657727° | 14,413062° |
.
2) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 54,657727° N 14,413062° E a 54,811946° N 14,239196° E»
«sito Natura 2000 "Pommersche Bucht mit Oderbank" (DE1652301)
La zona geografica delimitata:
1) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto | Latitudine (N) | Longitudine (E) |
MGIII-01 | 54,500000° | 14,055211° |
MGIII -02 | 54,500000° | 14,742241° |
.
2) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella polacca da 54,5° N 14,742241° E a 54,126151° N 14,201431° E
3) dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 54,126151° N 14,201431° E a 54,5° N 14,055211° E»;
d) al punto 3.3, la sezione «sito Natura 2000 "Pommersche Bucht" (DE1552401)» è sostituita da quanto segue:
«sito Natura 2000 "Pommersche Bucht" (DE1552401)
La zona geografica delimitata:
1) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto | Latitudine (N) | Longitudine (E) |
MGIV-01 | 54,647584° | 13,991417° |
MGIV-02 | 54,702500° | 14,103889° |
MGIV-03 | 54,721667° | 14,141667° |
MGIV-04 | 54,811946° | 14,239196° |
.
2) dalle linee di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 54,811946° N 14,239196° E a 54,657727° N 14,413062° E, tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese o tra quella tedesca e quella polacca da 54,657727° N 14,413062° E a 54,5° N 14,742241° E e tra la zona economica esclusiva tedesca e quella polacca da 54,5° N 14,742241° E a 54,126151° N 14,201431° E
3) dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 54,126151° N 14,201431° E a 54,5° N 14,055211° E e da 54,5° N 14,055211° E a 54,647584° N 13,991417° E».
______________
[1] Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.
[2] Secondo le carte nautiche ufficiali n. 2920 e n. 2921 pubblicate dall'autorità marittima tedesca [BSH-Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie].
[3] Secondo le carte nautiche ufficiali n. 2920 e n. 2921 pubblicate dall'autorità marittima tedesca [BSH-Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie].