
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 17 maggio 2007
G.U.R.S. 25 maggio 2007, n. 24
Applicazione del sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica per le prescrizioni di ossigeno terapeutico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 405/2001 e specificatamente l'art. 7, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed in particolare l'art. 9, come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 29;
Visto il decreto n. 6118 del 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 12 agosto 2005, recante "Determinazione, in via transitoria, della soglia massima dell'indicatore ISEE per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti";
Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo unico del citato decreto n. 6118/2005, che prevede l'esclusione dalla compartecipazione al costo per i farmaci, il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato della sanità;
Vista la determinazione AIFA 25 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 dell'1 febbraio 2006 e successive modificazioni, con la quale sono state rideterminate la classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura dell'ossigeno terapeutico e le relative condizioni e modalità di impiego;
Ritenuto necessario disporre che la previsione di cui al comma 2 dell'articolo unico del citato decreto n. 6118/2005 non debba estendersi alle prescrizioni di ossigeno terapeutico per le quali va pertanto applicato il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica previsto dalla normativa regionale vigente;
Decreta:
Articolo Unico
Per le motivazioni di cui in premessa, le prescrizioni di ossigeno terapeutico sono soggette al sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica previsto dalla normativa vigente. A tali prescrizioni non va pertanto applicata l'esclusione dalla compartecipazione prevista al comma 2 dell'artico unico del decreto n. 6118 del 5 agosto 2005.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione ed entra in vigore dal 15° giorno dalla pubblicazione.
Palermo, 17 maggio 2007.
LAGALLA