
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 5 agosto 2005
G.U.R.S. 12 agosto 2005, n. 34
Determinazione, in via transitoria, della soglia massima dell'indicatore ISEE per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti legislativi n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 29;
Visti i decreti 18 giugno 2004, n. 3665 e 20 dicembre 2004, n. 4534;
Vista la sentenza TAR - Sicilia - Catania, sezione II, n. 1181 del 21 aprile/20 luglio 2005;
Ritenuto che non si intende prestare acquiescenza alla stessa, contestandone, in fatto ed in diritto, i contenuti decisionali;
Considerato che, per effetto di tale decisione, è stata ritenuta illegittima esclusivamente la soglia massima dell'indicatore ISEE, per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, fissata in Euro 7.000,00, pur ritenendo pienamente legittima, in ambito regionale, la determinazione della stessa;
Considerato, conseguentemente, che, nelle more della proposizione dell'appello, con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza, occorre immediatamente provvedere alla determinazione della predetta soglia massima ISEE, al fine di assicurare minimale certezza al sistema, ed evitare gli incontrollabili effetti, che si potrebbero anche concretizzare nel rifiuto di ciascun utente di corrispondere, comunque ed indipendentemente dalla propria situazione reddituale, il contributo alla prestazione sanitaria;
Considerato, infine, che, nelle more del giudizio di appello e dell'eventuale rinnovazione del procedimento, è opportuno, in via transitoria, applicare quale soglia massima ISEE, per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, quella già prevista dall'art. 2 del decreto n. 4534/2004, fissata in Euro 9.000,00, con riserva di successivo adeguamento;
Decreta:
Articolo Unico
Per le motivazioni di cui in premessa, in via transitoria, sino all'esito del giudizio di appello, per la sospensione cautelare e/o la riforma nel merito della sentenza TAR Sicilia - Catania, sezione II, n. 1181/2005, nel territorio della Regione Siciliana:
1) La soglia massima ISEE per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, è di Euro 9.000,00.
2) Non è prevista alcuna compartecipazione al costo per i farmaci, il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato della sanità. (1)
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la successiva pubblicazione.
Palermo, 5 agosto 2005.
PISTORIO
Per quanto previsto dal Decr. Ass. Sanità 17 maggio 2007 la presente disposizione non si applica per le prescrizioni di ossigeno terapeutico.