
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 21 dicembre 2007
G.U.R.S. 1 febbraio 2008, n. 5
Modifica del decreto 30 giugno 2005, concernente istruzioni relative alle modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti l'attività specialistica ambulatoriale e farmaceutica delle aziende sanitarie della Regione.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale - Servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 85, comma 12, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di spesa farmaceutica";
Vista il decreto legge n. 347/2001, come convertito nella legge n. 405/2001, che all'art. 4 prevede la facoltà, per le regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria;
Visto l'art. 50 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003, relativo a disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che istituisce, presso il dipartimento Osservatorio epidemiologico, il Centro elaborazione dati (CED) che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto n. 665 del 7 maggio 2002, concernente le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle aziende sanitarie della Regione Siciliana;
Visto il decreto n. 2433 del 22 dicembre 2003, concernente le istruzioni relative alle modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle aziende sanitarie della Regione;
Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e, in particolare, l'art. 3, comma 6, della stessa, in cui si stabilisce che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Vista la circolare n. 7 del 4 aprile 2005 dell'Assessorato della sanità - dipartimento FSR e dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro;
Visto il decreto n. 5876 del 30 giugno 2005, concernente le istruzioni relative alle modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti l'attività specialistica ambulatoriale e farmaceutica delle aziende sanitarie della Regione, con il quale viene istituito, ai sensi del comma 10, art. 3, dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il flusso informativo denominato "H" dei dati relativi all'attività di distribuzione in forma diretta dei farmaci;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata";
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, con la quale è stato reso esecutivo l'accordo per l'approvazione del Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e finanze e la Regione Siciliana;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, ove si prevede la possibilità, al fine di agevolare il recepimento del suddetto decreto, di adeguare il contenuto informativo del flusso in ingresso in fasi successive;
Visto il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in particolare l'art. 5 "Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico", convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che le regioni, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministero della salute in data 31 luglio 2007;
Viste le risultanze della riunione tecnica svoltasi il 15 ottobre 2007 presso l'Agenzia italiana del farmaco con il direttore generale dell'AIFA, i rappresentanti del Centro collegamento AIFA - Regioni ed i rappresentanti delle regioni;
Tenuto conto che il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche risulta essere una componente fondamentale ai fini della verifica dei livelli essenziali di assistenza erogati sul territorio;
Considerato che il predetto flusso informativo istituito con decreto ministeriale 31 luglio 2007 rappresenta uno strumento necessario alla verifica dell'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica;
Tenuto conto che il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dalla normativa statale sopra citata costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato;
Ritenuto, al fine di assolvere allo specifico obbligo informativo disposto dalla normativa vigente, di dovere modificare il decreto n. 5876/2005 nella parte in cui si istituisce il flusso "H" dei dati relativi all'attività di distribuzione in forma diretta dei farmaci, con l'allegato documento recante le specifiche funzionali del tracciato relativo al nuovo flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto e il disciplinare tecnico delle procedure per l'invio delle informazioni relative, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2007, rilevando che tale flusso mantiene la natura informativa e non genera alcuna forma di mobilità;
Ritenuto, al fine di agevolare il completamento graduale e specifico del contenuto informativo del flusso in ingresso da parte delle aziende sanitarie, avvalersi della possibilità di cui al comma 1 dell'art. 6, secondo i tempi e le modalità indicate ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
Ritenuto di dover trasmettere il presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo per le finalità di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 2007;
Decreta:
Con il presente decreto e con l'allegato disciplinare tecnico (allegato 1 al presente decreto), che ne costituisce parte integrante, si modifica il decreto n. 5876/2005 nella parte in cui si istituisce il flusso "H" e si impartiscono le istruzioni circa le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati, al dipartimento Osservatorio epidemiologico, per il successivo inoltro all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e finanze, riguardanti le prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o "per conto" delle aziende sanitarie della Regione Siciliana.
Il flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche, effettuate in distribuzione diretta o "per conto", adottato con il presente decreto, ha solo finalità informative e non genera alcuna forma di mobilità.
Le trasmissioni delle informazioni relative alla distribuzione diretta o "per conto" devono essere effettuate dalle aziende sanitarie via internet secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente decreto.
A partire dall'1 marzo 2008 le aziende sanitarie, di cui all'art. 1, sono tenute, entro 10 giorni successivi al mese di riferimento, alla trasmissione mensile delle informazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Per il controllo e la trasmissione dei dati, ai sensi della normativa vigente sulla privacy, dovrà essere usato l'apposito software "FlowLook" predisposto dal dipartimento Osservatorio epidemiologico, già distribuito alle aziende sanitarie, aggiornato, per il controllo del nuovo tracciato del flusso H e reso disponibile sul sito www.doesicilia.it alla sezione "Flussi informativi"- "Software".
Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione dei dati previsti sarà valutato, per quanto riguarda i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, ai sensi del comma 5, art. 3-bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, per la corresponsione dell'eventuale integrazione prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
I flussi dovranno, inoltre, essere trasmessi con nota di certificazione da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria, pertanto, la non rispondenza quali-quantitativa dei contenuti costituisce grave inadempienza ai sensi del comma 8, art. 3, dell'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda alle disposizioni contenute nelle precedenti direttive in materia.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo per le finalità di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 2007.
Palermo, 21 dicembre 2007.
LAGALLA
Allegato 1
DISCIPLINARE TECNICO DELLE PROCEDURE PER L'INVIO DELLE INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELL'EROGAZIONE DIRETTA DI FARMACI
Premessa
La distribuzione diretta di farmaci è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto).
Il fenomeno è di recente introduzione ed ha una diversa articolazione regionale anche in funzione dell'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.
Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del nuovo sistema informativo sanitario, il flusso della distribuzione diretta deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario, per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori. Per questa ragione, la rilevazione è estesa alle prescrizioni di tutti i medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia e identificati dal codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), indipendentemente dalla classe di erogazione a carico del servizio sanitario nazionale e dalla classe di fornitura.
I medicinali detti "formule officinali" e i medicinali non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, il cui utilizzo è comunque autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco, vengono solo genericamente individuati.