
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 20 gennaio 1997
G.U.R.S. 8 marzo 1997, n. 11
Annullamento del decreto 17 maggio 1996, concernente l'istituzione del comitato di partecipazione e vigilanza e dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7, recante: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale ed istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari";
Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 17, che modifica gli artt. 31, 32, 33 della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7 e prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato di partecipazione e vigilanza;
Considerato che con decreto 1 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39, parte I, del 13 agosto 1994, è stato già adottato il regolamento attuativo che disciplina l'accesso e le funzioni del comitato di partecipazione e vigilanza, secondo quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7, art. 32, come modificato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Considerato che la materia di tutela dei diritti degli utenti dei servizi sanitari è stata al contempo disciplinata dalla normativa nazionale, in particolare dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e successivamente modificato dal D.L. n. 163/95 convertito in legge n. 273/95, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 "Direttiva sui principi per l'istituzione del funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico";
Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari", vengono indicate le funzioni dell'ufficio per le relazioni con il pubblico nel contesto del programma di attuazione della carta dei servizi;
Visto che con decreto 17 maggio 1996 "Istituzione del comitato di partecipazione e vigilanza e dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 30 dell'8 giugno 1996, si è intervenuto ulteriormente sulla disciplina dell'accesso e delle funzioni del comitato di partecipazione e vigilanza, senza tener conto della normativa nazionale e del citato decreto 1 luglio 1994;
Visto il parere n. 1254/96 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato riguardante: "Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari (art. 17 della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993) - Ufficio per le relazioni con il pubblico (art. 12 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) - differenze";
Considerato che con il predetto parere l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo chiarisce che l'ufficio di pubblica tutela non può sostituirsi all'ufficio per le relazioni con il pubblico poiché quest'ultimo, oltre ad assumere funzioni analoghe a quelle dell'ufficio di pubblica tutela, ha il compito di rendere possibile il coinvolgimento dell'utente favorendone la partecipazione alla attività dell'ente pubblico;
Considerato che l'Avvocatura dello Stato con il predetto parere evidenzia che la separata istituzione dell'ufficio di pubblica tutela e dell'ufficio per le relazioni con il pubblico comporterebbe una "complessa e deprecabile sovrapposizione di competenze", in contrasto con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994, punto VI, che stabilisce la necessità di evitare la sovrapposizione di competenze, al fine di rispettare i principi di razionalizzazione ed efficienza a cui si deve ispirare l'organizzazione dell'amministrazione;
Considerato inoltre che nel predetto parere l'Avvocatura dello Stato afferma che "appare pertanto legittima - purché venga espressa - l'attribuzione all'organo eventualmente già istituito e costituito dall'accorpamento dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e delle unità operative per l'educazione alla salute delle competenze e delle responsabilità dell'ufficio relazioni con il pubblico";
Ritenuto, comunque, che il parere dell'Avvocatura dello Stato laddove si esprime favorevolmente sull'eventuale accorpamento dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e delle unità operative per l'educazione alla salute, individua una delle possibili soluzioni organizzative, la cui adozione va preceduta da una valutazione in termini di efficacia ed efficienza dell'azione dell'amministrazione in riferimento ai compiti attribuiti ai predetti uffici, ferma restando la necessità di evitare la duplicazione e la sovrapposizione di competenze;
Considerato che si rende necessario riservare l'emanazione delle norme di dettaglio relative all'esercizio dei diritti degli utenti dei servizi sanitari alle Aziende sanitarie onde garantirne l'autonomia organizzativa sancita dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Considerato, infine, che non occorreva procedere ad una ulteriore regolamentazione del funzionamento del comitato di partecipazione e vigilanza e dell'ufficio di pubblica tutela, se non per armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale nel frattempo intervenuta;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa, di annullare il decreto 17 maggio 1996 "Istituzione del comitato di partecipazione e vigilanza e dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 30 dell'8 giugno 1996.
Con successivo provvedimento saranno emanate nuove disposizioni che provvederanno ad armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale dettando la disciplina per l'attuazione del diritto alla informazione, accoglienza, tutela e partecipazione.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 gennaio 1997.
PAGANO