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N.d.R. Il presente è stato ANNULLATO dal D.A. 20/01/97.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 17 maggio 1996

G.U.R.S. 8 giugno 1996, n. 30

Istituzione del comitato di partecipazione e vigilanza e dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

N.d.R. Il presente è stato ANNULLATO dal D.A. 20/01/97.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7, titolo 3°, artt. 31, 32, 33;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, con cui all'art. 17 si sono modificati gli artt. 31, 32, 33 della precitata legge che prescrive all'Assessore regionale per la sanità l'emanazione del regolamento attuativo che disciplina l'accesso e le funzioni del comitato di vigilanza di cui all'art. 32;

Ritenuto contestualmente all'emanazione del regolamento per l'accesso e le funzioni del Comitato di partecipazione e vigilanza dover procedere anche a disciplinare, in modo uniforme su tutto il territorio della Regione, il modello organizzativo dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti e dei servizi sanitari di cui all'art. 31 della cennata legge;

Decreta:

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Art. 1

Col presente decreto per quanto appresso indicato:

- nell'allegato 1 viene emanato il regolamento che disciplina l'istituzione, l'accesso e le funzioni del comitato di partecipazione e vigilanza di cui all'art. 32 della legge 30 gennaio 1991, n. 7, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 30/93;

- nell'allegato 2 vengono fissate le linee guida per la disciplina del funzionamento dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

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Art. 2

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 17 maggio 1996.

GRAZIANO

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Allegato 1

REGOLAMENTO ATTUATIVO CHE DISCIPLINA L'ACCESSO E LE FUNZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 32

A norma dell'art. 17 della citata legge regionale n. 30/93, è istituito in ogni Azienda unità sanitaria locale od Azienda ospedaliera un comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva e di proposta in merito all'organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale.

Tale comitato è convocato almeno ogni sei mesi ed è presieduto dal direttore generale dell'Unità sanitaria locale (o Azienda ospedaliera) o da un suo delegato ed è composta come segue:

- un rappresentante delle associazioni di volontariato, scelto a sorte tra i nominativi comunicati;

- un rappresentante designato dalle associazioni di utenti;

- un rappresentante designato dalle associazioni sindacali e sociali scelto a sorte tra i nominativi comunicati;

- un rappresentante sanitario medico ed un rappresentante sanitario non medico nominati dal direttore generale;

- il responsabile dell'ufficio tutela provinciale.

Il comitato di partecipazione e vigilanza assicura che l'attività dell'ufficio di pubblica tutela si realizzi nel senso dell'efficace tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera e degli enti competenti, fin dal momento della richiesta di accesso al servizio o della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra.

Il comitato di partecipazione e vigilanza dura in carica un triennio.

Al presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera provvede a tutte le procedure per il rinnovo del comitato entro i tre mesi anteriori alla sua scadenza: trascorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva e senza diffida l'Assessore regionale per sanità entro i successivi trenta giorni.

Nella prima applicazione del presente regolamento, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, resta confermato il personale già assegnato agli uffici pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari ove attivati.

Il presidente del comitato di partecipazione e vigilanza relaziona semestralmente al gruppo 36° dell'Ispettorato regionale sanitario.

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Allegato 2

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SANITARI

Gli utenti, parenti ed affini, od organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione o presso l'Azienda unità sanitaria locale o l'Azienda ospedaliera possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o comportamenti che negano o limitano o rendono difficoltosa la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria.

Gli utenti e gli altri soggetti come individuato dall'art. 1 esercitano il proprio diritto con:

a) lettera in carta semplice, indirizzata ed inviata all'Azienda unità sanitaria locale o consegnata all'ufficio pubblica tutela nelle sue articolazioni distrettuali;

b) compilazione di apposita scheda sottoscritta dall'utente, distribuita presso gli uffici pubblica tutela dell'Azienda;

c) colloquio con il responsabile e compilazione della scheda;

d) segnalazione telefonica o fax agli uffici sopracitati. Anche per queste segnalazioni verrà compilata l'apposita scheda annotando quanto segnalato con l'acquisizione dei dati per le comunicazioni in merito.

Di norma le osservazioni, le opposizioni, le denunce od i reclami dovranno essere presentate, nei modi sopra elencati, entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento lesivo dei propri diritti in armonia con il disposto dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93.

Eccezionalmente potranno essere accolte oltre il termine indicato con riserva del responsabile dell'ufficio tutela di definire i tempi di risposta.

A norma dell'art. 17 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, che modifica gli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7/91 presso ogni Azienda unità sanitaria locale ed ogni Azienda ospedaliera è istituto l'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari alle dipendenze del direttore generale, che può delegare il direttore sanitario.

L'ufficio di pubblica tutela ha il compito di:

a) promuovere e verificare le misure destinate al miglioramento dei servizi sanitari, della loro accettabilità ed accessibilità, con particolare riguardo alle barriere architettoniche, agli orari ed alla organizzazione funzionale;

b) promuovere d'ufficio, o su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di utenti o di volontariato, l'intervento degli enti competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della legge regionale n. 30/93, di altre leggi regionali in materia di sanità, dei piani regionali, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro;

c) vigilare sugli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci;

d) promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria;

e) ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti od i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria;

f) per i reclami di evidente complessità, provvedere a curarne l'istruttoria ed a fornire parere al direttore generale per la necessaria definizione;

g) predispone la lettera di risposta all'utente sottoscritta dal direttore generale in cui di dichiara che la presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni, non impedisce, nè preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93.

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce od i reclami, comunque presentati o ricevuti nei modi sopraindicati dagli uffici di pubblica tutela, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruiti e trasmessi al responsabile del servizio interessato e per conoscenza al direttore generale entro un termine massimo di giorni 5, o comunque nei tempi rapportati all'urgenza del caso.

Il responsabile del servizio interessato adotta tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza dell'eventuale disservizio e ne informa il direttore generale, il direttore sanitario e l'ufficio tutela.

Il responsabile del servizio, direttamente o tramite suo delegato, predispone gli approfondimenti del caso e dà indicazioni precise entro 7 giorni all'ufficio tutela per predisporre una appropriata lettera di risposta all'utente a firma del direttore generale.

L'ufficio tutela si articola in due livelli: provinciale e distrettuale.

L'ufficio provinciale ha competenze di coordinamento, indirizzo, impulso e verifica degli uffici distrettuali.

Gli uffici distrettuali, da prevedere soltanto nelle Aziende unità sanitarie locali hanno competenze nell'ambito del distretto di assegnazione.

Il personale addetto agli uffici tutela è individuato dal direttore in base alla esperienza nel settore ed alle capacità professionali.

La dotazione minima di personale da assegnare all'ufficio tutela a livello provinciale, a tempo pieno, deve essere rappresentata da:

- n. 1 assistente sanitario coordinatore (responsabile);

- n. 2 assistenti sanitari collaboratori;

- n. 2 assistenti amministrativi o, in difetto, 2 infermieri professionali.

La dotazione minima di personale da assegnare, anche part-time, all'ufficio tutela di distretto nelle Aziende unità sanitarie locali è rappresentata da:

- n. 1 assistente sanitario collaboratore o, in subordine, 1 assistente sociale.

Il personale di cui al presente articolo, ove necessario, può richiedere la collaborazione dei settori dell'Azienda previa richiesta al relativo responsabile.

Entro 60 giorni dalla costituzione dell'ufficio, il responsabile dell'ufficio provinciale sottopone al direttore generale le modalità operative più rapide perché il cittadino o le associazioni di utenti o di volontariato possano contattare gli uffici competenti ai fini dell'inoltro di reclami, richieste o simili. Inoltre invia ai settori sanitari ed amministrativi dell'Azienda i recapiti telefonici degli uffici tutela provinciale e distrettuali.

Il direttore generale per una maggiore efficienza dell'ufficio potrà prevedere l'installazione di un numero verde a disposizione degli utenti.

E' fatto obbligo esporre nei presidi dell'Azienda unità sanitaria locale e dell'Azienda ospedaliera appositi cartelli riportanti il nominativo del responsabile, il numero telefonico dell'ufficio tutela, l'indirizzo e l'eventuale numero verde ove attivato.

E' di pertinenza dell'ufficio tutela il controllo delle caratteristiche organolettiche dei pasti somministrati ai degenti nei presidi ospedalieri, delle suppellettili utilizzate e degli orari di distribuzione.

A tale fine, ferme restando le competenze delle rispettive direzioni sanitarie e degli altri uffici preposti alla vigilanza, è costituita in ogni presidio ospedaliero una commissione costituita da:

- un dirigente sanitario di 2° livello designato dal direttore generale, con funzioni di presidente;

- l'assistente sanitario preposto all'ufficio tutela del distretto;

- un rappresentante del tribunale dei diritti del malato;

- un rappresentante designato dalle associazioni di volontariato.

I componenti della commissione intervengono nei superiori controlli a richiesta del presidente o su segnalazione degli utenti.

Salvo più immediati interventi richiesti a tutela della pubblica salute, la commissione redige ed invia, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione sulle modalità di espletamento e sulla qualità del servizio ristorazione all'interno dei vari nosocomi e sulle eventuali proposte necessarie per il miglioramento del servizio stesso.

Allo scopo di una più esaustiva risposta dell'utenza, in ogni azienda territoriale è istituita la conferenza di servizio costituita dai responsabili degli uffici pubblica tutela, relazione col pubblico e di educazione sanitaria che viene convocata dal direttore generale con frequenza almeno trimestrale e presieduta dallo stesso o, per delega, dal direttore sanitario dell'Azienda. Sono compiti della citata conferenza di servizio:

a) predisporre tutti gli elementi per la formulazione e l'aggiornamento periodico della carta dei servizi, sentiti i responsabili dei vari settori, sanitari ed amministrativi;

b) prospettare al direttore generale un piano di utilizzo delle risorse che contemperi le esigenze della produttività e della lotta contro gli sprechi con quelle dell'utenza;

c) verificare alla fine di ogni anno i risultati ottenuti anche attraverso la valutazione di questionari compilati dagli utenti.

Il direttore generale o il direttore sanitario dell'Azienda relaziona semestralmente al gruppo 36° dell'Ispettorato regionale sanitario, sull'attività dell'ufficio pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.