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N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 18 febbraio 2003

G.U.R.S. 14 marzo 2003, n. 12

Modifica ed integrazione del decreto 7 agosto 2002, concernente determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;

Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 25 ottobre 1999, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali delle residenze sanitarie assistenziali prevedendo nella fattispecie una capacità ricettiva non inferiore a 20 posti e non superiore a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti;

Visto il decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, con il quale vengano fissate le rette pro capite solamente per i moduli da 40, 60, 80 e 120 posti letto per residenze sanitarie assistenziali, nonché per il modulo da 20 posti letto per malati di Alzheimer e di altre demenze senili;

Considerato che con il decreto n. 1545/2002 sopra citato non è stata prevista la determinazione della retta pro capite per il modulo base da 20 posti letto;

Considerato che il personale da adibire al modulo da 20 posti letto è il seguente:


Figure professionali                                              20 p.l.
Medico specialista responsabile TP                                  1
Medico specialista collaboratore (18 ore)                           1
Assistente sociale (20 ore)                                         1
Animatore (20 ore)                                                  1
Tecnici della riabilitazione riferiti alle patologie assistite      2
Addetti assistenza                                                  6
Infermieri professionali di cui 1 con funzioni di coordin.          3
Assistente amministrativo                                           1
Custode centralinista, portierato                                   1
Ausiliari per i servizi generali                                    1
Addetti alla lavanderia, stireria, guardaroba                       1
Cuoco                                                               1
Addetto cucina                                                      1
Addetto alla manutenzione impianti                                  1
                                          Totale                   22
Ritenuto di dover determinare la retta tenendo conto dei criteri utilizzati per la determinazione delle rette pro capite per i moduli da 40 a 120 posti letto di cui al decreto n. 1545/2002;

Rilevato che la retta comprende una quota a carico del fondo sanitario regionale e una quota a carico dell'utente e che pertanto può essere determinata nel seguente modo:

- modulo da 20 posti letto: a carico del F.S.R. 90,75, a carico utente 50,63, retta RSA Euro 141,37;

Decreta:

Ad integrazione e modifica del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002:

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 1

La retta pro capite, per ogni giorno di effettiva residenza dei soggetti aventi diritto ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 comprendente tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità, per il modulo da 20 posti letto, è così stabilita:

- modulo da 20 posti letto: a carico del F.S.R. 90,75, a carico utente 50,63, retta RSA Euro 141,37.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 2

E' abrogato l'art. 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 febbraio 2003.

CITTADINI