Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 27 marzo 1996

G.U.R.S. 13 aprile 1996, n. 18

Modifica del decreto 28 aprile 1995, concernente l'individuazione dei criteri per il trasferimento del personale, dei beni mobili ed immobili e di attrezzature dalle Unità sanitarie locali alle Aziende ospedaliere.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, ed, in particolare, l'art. 55;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che all'art. 6 ha determinato il numero e la sede delle Aziende unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, che ha individuato le Aziende ospedaliere;

Visto il decreto 28 aprile 1995, con il quale in applicazione del disposto di cui all'art. 55, comma 3°, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono stati dettati i criteri per il trasferimento dei beni immobili, mobili, attrezzature e personale dalle Unità sanitarie locali alle Aziende ospedaliere;

Vista la nota prot. n. 1N14.390 del 15 novembre 1995, con la quale è stata proposta modifica del succitato decreto 28 aprile 1995, nella parte concernente "trasferimento del personale" al punto C, in ordine alla quantificazione del personale amministrativo e professionale da assegnare, in via temporanea, all'Azienda ospedaliera, inviata al Presidente della Regione per l'inoltro all'Assemblea regionale per il rilascio del relativo parere di competenza da parte della Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari";

Atteso che è già ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 70 bis del regolamento dell'A.R.S. per il rilascio di parere da parte della Commissione legislativa e che, pertanto, l'Amministrazione competente può procedere all'adozione degli atti, in mancanza dello stesso;

Ritenuto di dovere formalizzare, con apposito provvedimento, la modifica del decreto 28 aprile 1995 nella parte concernente il "trasferimento del personale", al punto C, nei termini espressi nella proposta;

Decreta:

Art. 1

Modificare il decreto assessoriale 28 aprile 1995, di individuazione dei criteri di trasferimento del personale, dei beni mobili ed immobili, di attrezzature delle Unità sanitarie locali alle Aziende ospedaliere, adottato ai sensi dell'art. 55, comma 3°, della legge 3 novembre 1993, n. 30 nei seguenti termini.

Il punto C, 1° comma, del tema "trasferimento del personale" è così sostituito: "In via temporanea a ciascuna Azienda ospedaliera viene assegnato un contingente di personale amministrativo e professionale quantificato in numero di 64 dipendenti che si arrotonda a 65, pari all'8% della dotazione organica minima di ottocento dipendenti dei ruoli sanitario e tecnico dell'azienda ospedaliera.

Qualora la dotazione organica dei ruoli sanitario e tecnico dell'azienda ospedaliera risulti superiore al numero di ottocento dipendenti, si applica, altresì, l'aliquota del 5% sulla quota eccedente".

Art. 2

Si specifica che il personale appartenente ai ruoli amministrativo e professionale dovrà essere prelevato secondo le modalità prescritte nel decreto 28 aprile 1995, prioritariamente dagli ex enti ospedalieri, (o ex ente ospedaliero), confluiti o confluito nella unità sanitaria locale da cui sono scorporati gli ospedali che costituiscono l'azienda ospedaliera e successivamente dalla unità sanitaria locale.

Art. 3

Resta valido quanto già disposto nel decreto assessoriale 28 aprile 1995 e non in contrasto con quanto contenuto nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 27 marzo 1996.

GRAZIANO