
N.d.R. Il presente decreto é stato ABROGATO dall'art. 3 del decr. 07/03/90.
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 29 giugno 1987
G.U.R.S. 3 ottobre 1987, n. 43
Criteri per la corresponsione dei contributi di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202.
N.d.R. Il presente decreto é stato ABROGATO dall'art. 3 del decr. 07/03/90.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazione nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
Vista la legge regionale 3 giugno 1975, n. 27;
Vista la legge regionale 23 luglio 1977, n. 66;
Vista la legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 e la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Vista la legge regionale 22 aprile 1986, n. 20;
Considerato che l'ammissibilità ai benefici previsti dalla citata legge regionale n. 202 è condizionata dall'appartenenza del beneficiario a nucleo familiare le cui condizioni economiche sono tali da non potere affrontare le spese di viaggio e di soggiorno;
Ritenuto di dovere uniformare nell'ambito di tutto il territorio regionale i criteri di individuazione del diritto ad essere ammessi ai benefici suddetti allo scopo di prevenire possibili disparità di trattamento;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto é stato ABROGATO dall'art. 3 del decr. 07/03/90.
Il contributo forfettario previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, per spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate, è fissato, in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare comunque accertato nell'anno precedente alla richiesta, nella misura seguente:
- 60% della spesa complessiva per redditi sino a lire 20.000.000;
- 50% della spesa complessiva per redditi non superiori a L. 35.000.000;
- 40% della spesa complessiva per redditi non superiori a L. 50.000.000.
N.d.R. Il presente decreto é stato ABROGATO dall'art. 3 del decr. 07/03/90.
Fermo restando il limite massimo rimborsabile, previsto dal 3° comma dell'art. 1 della suddetta legge numero 202, in casi eccezionali in cui la richiesta di contributo si riferisca a spese particolarmente gravose, il limite di cui al precedente art. 1 può essere discrezionalmente elevato dall'Assessore per la sanità con decreto motivato.
Palermo, 29 giugno 1987.
SARDO INFIRRI