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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 marzo 1990, n. 79637

D.M. 3/11/1989 - Criteri per la fruizione di prestazione Assistenziale in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito con modificazione nella legge 17/4/74, n. 386;

VISTA la legge regionale 3/6/1975, n. 27;

VISTA la legge regionale 13/8/79, n. 202 e la legge regionale 12/8/80 n. 88;

VISTA la legge regionale 22/4/86 n. 20;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 13/11/89, pubblicato sulla GURI del 22/11/1989, con il quale si stabiliscono i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero;

VISTO il Decreto Ministero della Sanità del 24 gennaio 1990, pubblicato sulla GURI del 2/2/1990;

VISTO il decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana del 29 giugno 1987 pubblicato sulla GURS del 3 ottobre 1987;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 33 del 12 dicembre 1989;

CONSIDERATO di doversi attenere per quanto riguarda i ricoveri presso Centri di altissima specializzazione all'estero a quanto stabilito nei citati provvedimenti del Ministero della Sanità;

RITENUTO all'uopo indispensabile correlare l'applicazione della preesistente legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, alla recente normativa statale;

DECRETA

Art. 1

Il contributo forfettario previsto dall'art. 1 della legge Regionale 13 agosto 1979, n. 202, per spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate, è fissato, in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare comunque accertato nell'anno precedente alla richiesta, nella misura seguente:

- 60% della spesa complessiva per redditi sino a L. 20.000.000

- 50% della spesa complessiva per redditi sino a L. 35.000.000

- 40% della spesa complessiva per redditi non superiore a L. 50.000.000

In caso di cure all'estero il contributo previsto dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 202, può essere concesso solo in relazione a prestazioni paritarie autorizzate ai sensi della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989, ovvero fruite in regime di assistenza diretta. Dall'importo determinato ai sensi del precedente primo comma verrà detratto quanto rimborsabile per spese di viaggio, ai sensi della vigente normative statale, a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 2

Fermo restando il limite massimo rimborsabile, previsto dal 3° comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 202, in casi eccezionali in cui la richiesta di contributo si riferisca a spesa particolarmente gravose, il limite di cui al precedente art. 1 può essere discrezionalmente elevato dall'Assessore per la Sanità con decreto motivato.

Art. 3

Il decreto Ass. San. 29/6/87 pubblicato sulla GURS il 3/10/87 n. 43 è abrogato.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, 7 marzo 1990.

L'Assessore: ALAIMO