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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 14 gennaio 1993

G.U.R.S. 30 gennaio 1993, n. 5

Modifica del decreto 5 dicembre 1980, concernente il piano di ripartizione territoriale e finanziario del consultori familiari in Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 di istituzione dei consultori familiari in Sicilia, in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6, 18 aprile 1981, n. 68, 18 aprile 1981, n. 69, 28 aprile 1981, n. 76, 1 agosto 1990, n. 20;

Viste le leggi 18 agosto 1988, n. 400 e 5 giugno 1990 n. 35 (AIDS), 26 giugno 1990, n. 162 e D.M. 30 novembre 1990, n. 444 (SERT);

Visto lo schema-tipo di regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consultori familiari, adottato con D.A. n. 22590 del 19 settembre 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 31 novembre 1979);

Visto il D.A. 28110 del 5 dicembre 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 6 giugno 1981), con il quale è stato disposto:

- all'art. 1 l'approvazione del piano di ripartizione territoriale di n. 191 consultori familiari in Sicilia;

- all'art. 2 il riparto dei contributi da assegnarsi per le spese di impianto e di gestione dei consultori familiari;

Visti i decreti assessoriali n. 38305 del 30 dicembre 1992 e n. 59497 del 14 gennaio 1987, con i quali - a modifica dell'art. 2 del citato D.A. n. 28110/1980 - è stato elevato il contributo da corrispondersi per le spese consultoriali, in rispondenza agli aumentati costi verificatisi nel tempo, e che in atto risulta determinato:

- fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le spese di impianto di consultori pubblici;

- fino ad un massimo di L. 150.000.000 per le spese di gestione sia di consultori pubblici che di consultori convenzionati;

Ritenuto di procedere:

a) al potenziamento della rete consultoriale prevista dall'art. 1 del richiamato D.A. n. 28110/1980, già nella fase finale di realizzazione, al fine di conseguire una più capillare territorializzazione del servizio consultoriale, avuto riguardo anche alle esigenze connesse alle funzioni dei consultori in ordine alle problematiche AIDS ed ai rapporti con i servizi per le tossicodipendenze (Servizi generali recupero tossicodipendenze);

b) alla rideterminazione dei contributi per il necessario adeguamento ai maggiori costi connessi alle spese di impianto di consultori pubblici nonchè alle spese di gestione di consultori in regime di convenzione;

Vista la proposta assessoriale prot. n. 1.16.00116 del 24 giugno 1992, concernente modifica del piano di ripartizione territoriale e finanziario dei consultori in Sicilia - formulata a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 21/1978 - comprensiva della elencazione di n. 10 consultori;

Visto il parere della VI commissione dell'Assemblea regionale siciliana espresso - nella seduta del 28 ottobre 1992 - favorevolmente alla proposta richiamata, con la condizione - da ritenersi riferita alla realizzazione dei 10 consultori di nuova programmazione - che i consultori in precedenza istituiti siano già stati attivati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 ed a potenziamento della rete consultoriale di n. 191 consultori, approvata con D.A. n. 28110 del 5 dicembre 1980, sono programmati n. 10 nuovi consultori talchè la rete consultoriale della Sicilia risulta complessivamente costituita da n. 201 consultori familiari.

Art. 2

I nuovi servizi - rientranti nell'UU.SS.LL. di rispettiva competenza - avranno sede nei comuni di:

1) Menfi - Consultorio a bacino comunale - U.S.L. n. 7 di Sciacca;

2) Favara - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 11 di Agrigento;

3) Gela - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 17 di Gela;

4) Modica - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 24 di Modica;

5) Melilli - Consultorio a bacino comunale - U.S.L. n. 27 di Augusta;

6) Catania - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 34 di Catania;

7) Catania - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 36 di Catania;

8) Messina - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 41 di Messina;

9) Palermo - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 60 di Palermo, quartiere Cruillas - CEP;

10) Palermo - Consultorio a bacino sub-comunale - U.S.L. n. 61 di Palermo, quartiere Arenella - Vergine Maria.

I comuni di Menfi e Melilli - sedi di consultorio a bacino coincidente con il rispettivo territorio comunale - sono sottratti ai bacini di servizio rispettivamente del consultorio di Santa Margherita Belice (U.S.L. n. 7) e del consultorio di Augusta (U.S.L. n. 27), ai quali risultavano aggregati con D.A. n. 28110/80.

Art. 3

Le piante organiche delle UU.SS.LL. interessate vengono potenziate dei posti per la costituzione delle équipes dei consultori di cui all'art. 2, secondo la composizione prescritta con l'art. 6 comma 3° legge regionale n. 21/1978.

L'organico dei consultori con sede nei comuni di Catania, Messina e Palermo viene costituito di n. 5 operatori:

- n. 1 posto di assistente ginecologo;

- n. 1 posto di psicologo collaboratore;

- n. 2 posti di assistente sociale collaboratore;

- n. 1 posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (ostetrico, ovvero assistente sanitario visitatore, ovvero, infermiere professionale).

I restanti cinque consultori dispongono di n. 4 operatori con esclusione del secondo assistente sociale.

I posti di organico di nuova costituzione risultano complessivamente 45: 10 assistenti ginecologi, 10 psicologi collaboratori, 15 assistenti sociali collaboratori, 10 operatori professionali di 1ª categoria collaboratori.

Art. 4

L'attuazione dei consultori familiari elencati all'art. 2 viene condizionata all'avvenuta attivazione di tutti i consultori già previsti, per la medesima U.S.L., con il D.A. n. 28110/1980.

Art. 5

La misura dei contributi da attribuirsi alle competenti UU.SS.LL., con riferimento ai consultori familiari viene rideterminata:

a) per il finanziamento delle spese di impianto di consultori pubblici: entro l'importo massimo di li 80.000.000, di cui fino a L. 35.000.000 per lavori di restauro locali e fino a L. 45.000.000 per forniture strumentario ed arredi;

b) per il finanziamento annuale delle spese di gestione e per l'espletamento dei compiti di Istituto dei consultori convenzionati a norma dell'art. 8 del legge regionale n. 21/1978: entro l'importo massimo di L. 180.000.000.

La misura annuale massima di L. 150.000.000 determinata, per le spese di gestione dei consultori pubblici, con D.A. n. 59497/1987, resta confermata.

Art. 6

La maggiore spesa derivante è posta a carico del CAP 42452/spesa del bilancio regionale sul quale sono iscritte le economie provenienti dalle pregresse assegnazioni statali ex legge n. 405/75 e legge n. 194/78 con esclusione della spesa relativa agli operatori ricoprenti posti di organico, di diritto a carico del Fondo sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 gennaio 1993.

FIRRARELLO