
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 9 aprile 2002
G.U.R.S. 26 aprile 2002, n. 19
Esclusione dalla tariffa per le prestazioni specialistiche di emodialisi dell'importo relativo al costo dell'eritropoietina.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 84, recante norme per la costituzione dei servizi di immunologia tissutale e per l'esercizio dell'emodialisi;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modificazioni;
Vista la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria affinché il farmaco "eritropoietina" venga escluso dalla tariffa di emodialisi;
Visti i DD.MM. del 22 dicembre 1998 e del 4 febbraio 1999, recanti modificazione del regime di fornitura delle specialità medicinali a base di eritropoietina;
Visto il decreto n. 30663 del 9 novembre 1998, come integrato dal decreto n. 31291 del 3 marzo 2000, recante l'elenco dei centri specializzati universitari o delle Aziende sanitarie individuati per la diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) dei farmaci soggetti a note CUF;
Visto il decreto n. 33967 del 13 febbraio 2001, che stabilisce le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche e di emodialisi di cui al 3° e 5° comma della legge regionale n. 88/80;
Vista la nota prot. n. DIRS/2/0535 del 27 febbraio 2002, con la quale viene trasmessa copia del verbale e della riunione tecnica tenutasi presso l'Ispettorato regionale sanitario in data 4 dicembre 2001 sull'argomento in parola;
Viste le note del Ministero della salute rispettivamente prot. n. 100/SCPS/9.12378 del 28 agosto 2000 e prot. n. 100/DGPS/4.14028 del 30 ottobre 2001;
Considerato che i centri individuati con i predetti decreti per la prescrizione della specialità medicinale a base di eritropoietina sono le unità operative con o senza posti letto, le strutture private accreditate e gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, di revisione delle note CUF di cui al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni;
Ritenuto per le modalità di prescrizione, dispensazione e somministrazione nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a limitazioni prescrittive come l'eritropoietina, di cui ai predetti provvedimenti ministeriali, di potere escludere dalla tariffa per le prestazioni specialistiche di emodialisi di cui al presente decreto, l'importo relativo al costo del farmaco che resterà a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la superiore determinazione trae fondamento da motivazioni di ordine clinico strettamente connesse alla somministrazione sia occasionale sia ordinaria del farmaco ai pazienti in trattamento dialitico, in ragione della necessaria sua assunzione nei giorni interdialitici;
Considerato, altresì, che l'eritropoietina non può configurarsi quale terapia direttamente correlata al trattamento dialitico ma al trattamento dell'anemia secondo le limitazioni di cui alla nota CUF 12, presente anche in altre categorie di pazienti non sottoposti a dialisi;
Ravvisata l'opportunità che l'eritropoietina, per il principio di economicità e di facile reperibilità del farmaco, venga dispensata dalle Aziende unità sanitarie locali direttamente agli assistiti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a), della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione con modificazioni del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
Ritenuto, nelle more che venga rivista l'intera materia, di mantenere le tariffe di cui al decreto n. 33967 del 13 febbraio 2001;
Decreta:
Viene escluso dalla tariffa per le prestazioni specialistiche di emodialisi l'importo relativo al costo dell'eritropoietina che resterà a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
L'eritropoietina, per il principio di economicità e di facile reperibilità del farmaco, sarà dispensata dalle Aziende unità sanitarie locali direttamente agli assistiti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a), della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 , recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
Nelle more che venga rivista l'intera materia, di mantenere le tariffe di cui al decreto n. 33967 del 13 febbraio 2001.
Palermo, 9 aprile 2002.
CITTADINI