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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 6 agosto 1999

G.U.R.S. 23 agosto 1999, n. 40

Disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;

Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;

Premesso che è intendimento di questa regione pianificare l'istituzione e la regolamentazione di centri di riferimento regionali per patologie di particolare rilevanza;

Ritenuto ormai urgente ed indispensabile dotarsi di uno strumento che regolamenti la materia costituendo atto programmatorio finalizzato a migliorare l'assistenza sanitaria soprattutto in quei settori dove c'è maggiore migrazione sanitaria;

Ritenuto, nel rispetto dei propri indirizzi programmatici e integrando gli interventi già svolti dalle strutture sanitarie regionali, di dovere disciplinare forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o comunque considerate di rilevante interesse sociale e sanitario, al fine di assicurare e garantire, in tali settori, una più adeguata assistenza e recupero;

Ritenuto, per il perseguimento delle sopradette finalità, definire criteri generali da porsi a base per il l'individuazione e conseguente riconoscimento, a livello ospedaliero, universitario od I.R.C.C.S., di centri di riferimento regionali che posseggano i seguenti requisiti:

1) avere svolto specifica e qualificata attività, per almeno un triennio, di prevenzione, diagnosi, cura ed eventuale riabilitazione, sia in regime ospedaliero, ambulatoriale e di day hospital, delle patologie afferenti il riconoscimento;

2) disporre di sede idonea, personale sanitario con comprovata esperienza nel campo di riferimento ed attrezzature, il tutto adeguato alla casistica da trattare;

3) avere svolto documentata attività di ricerca sulla materia di pertinenza, con casistica assistenziale;

Considerato di potere affidare ai centri di riferimento regionali compiti da attuare d'intesa con l'Assessorato, nonché individuare le specifiche attività che sono chiamati a svolgere;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali ed integrando gli interventi svolti dalle strutture sanitarie regionali, forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o comunque considerate di alto interesse sociale e sanitario.

Art. 2

Per il perseguimento delle sopradette finalità, i criteri generali da porsi a base per l'individuazione ed istituzione, a livello ospedaliero, universitario od I.R.C.C.S., dei centri di riferimento regionali per patologie di alta specialità o comunque considerate di rilevante interesse sociale e sanitario sono il possesso dei seguenti requisiti:

1) avere svolto specifica e qualificata attività, per almeno un triennio, di prevenzione, diagnosi, cura ed eventuale riabilitazione, sia in regime ospedaliero, ambulatoriale e di day hospital, delle patologie afferenti il riconoscimento;

2) disporre di sede idonea, personale sanitario con comprovata esperienza nel campo di riferimento ed attrezzature, il tutto adeguato alla casistica da trattare;

3) avere svolto documentata attività di ricerca sulla materia di pertinenza, con casistica assistenziale.

Art. 3

Ai centri di riferimento regionali sono affidati i seguenti compiti da attuare d'intesa con l'Assessorato:

1) individuare, ove necessario, le strutture di supporto di cui potersi avvalere per la costituzione di una rete di servizi ospedalieri o territoriali regionali inerenti le finalità per cui il centro è stato riconosciuto. In particolare tale attività dovrà essere garantita anche attraverso la collaborazione con unità operative appartenenti alle diverse aziende sanitarie ed afferenti le diverse specializzazioni. I centri di riferimento comunicheranno all'Assessorato della sanità le unità operative che potrebbero far parte della rete;

2) individuare direttive tecnico scientifiche sugli aspetti diagnostici e terapeutici relativi alla patologia trattata, anche mediante la definizione di piani e protocolli unitari, dandone ampia diffusione, in particolare modo, ai medici di base ed ai pediatri di libera scelta;

3) promuovere programmi di studio e di ricerca volti a migliorare le conoscenze cliniche e di base delle patologie trattate e di quelle affini al fine di aggiornare e migliorare la possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce, di cura ed eventuale riabilitazione;

4) promuovere, ove necessario, l'erogazione dell'assistenza sociale e psicologica;

5) definire e promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

Art. 4

I centri di riferimento sono altresì chiamati a svolgere le seguenti attività:

1) raccordare la propria attività con quella delle altre strutture che operano nel territorio regionale sulla stessa materia;

2) fornire, ai settori delle Aziende unità sanitarie locali, competenti per territorio che ne facciano richiesta, nel rispetto della programmazione sanitaria nazionale e/o regionale, indicazioni circa l'erogazione di apparecchi e presidi di terapia a domicilio e sull'assistenza infermieristica, nonché fornire consulenza specialistica.

Infine il centro di riferimento invierà all'Assessorato, al termine di ogni anno, una relazione da cui si possa rilevare l'attività svolta e l'attività programmatoria per l'anno successivo, onde poter verificare l'andamento dell'attività svolta e della migrazione sanitaria.

Il centro comunicherà inoltre all'O.E.R., ai fini della programmazione sanitaria, i dati epidemiologici e le informazioni relative all'attività svolta.

Art. 5

Il riconoscimento quale centro di riferimento regionale verrà attribuito con decreto assessoriale e positiva istruttoria curata dall'Assessorato, previo atto deliberativo di richiesta avanzata da:

- per le Aziende sanitarie, dal direttore generale;

- per i Policlinici Universitari dell'Isola, dal preside della facoltà su proposta del direttore dell'Istituto;

- per gli I.R.C.S.S., dal legale rappresentante su proposta del direttore scientifico;

- per gli ospedali classificati, dal legale rappresentante su proposta del direttore sanitario.

Art. 6

L'Assessorato regionale della sanità terrà conto del riconoscimento dei centri in sede di ripartizione della quota di F.S.N., e annualmente provvederà alla valutazione delle attività svolte dagli stessi.

Art. 7

L'accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 o l'inosservanza dei compiti assegnati, comporterà la revoca del riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 6 agosto 1999.

SANZARELLO