
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 28 marzo 1997
G.U.R.S. 7 luglio 1997, n. 34
Determinazione delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap per gli anni 1995, 1996 e 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto n. 15265 del 24 aprile 1995, con il quale sono state determinate le rette da corrispondere, per l'anno 1994, ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap nella misura sotto indicata:
- internato L. 155.500 - seminternato L. 94.450 - ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 57.550 - ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 20.250 - domiciliare L. 74.100
Visto l'art. 2 del sopra citato decreto il quale stabilisce che, per quanto riguarda le visite di accertamento e di controllo, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, il quale prevede che le Unità sanitarie locali assicurano ai cittadini l'erogazione delle prestazioni specialistiche ivi comprese quelle riabilitative secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali avvalendosi tra l'altro, delle istituzioni sanitarie private e intrattenendo con le stesse appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa;
Preso atto che si stanno svolgendo incontri tra alcune regioni per decidere i criteri da utilizzare per determinare gli aumenti delle rette, mentre altre regioni hanno già provveduto (Emilia Romagna, Marche, Campania);
Visto il verbale d'intesa tra la Regione Siciliana, i rappresentanti delle Aziende unità sanitarie locali e i rappresentanti dei centri di riabilitazione ex art. 26, sottoscritto in data 12 febbraio 1997;
Ritenuto opportuno adeguare la misura della retta, sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT pari al 5,4% per l'anno 1995 e pari al 3,9% per l'anno 1996, nell'attesa delle decisioni che verranno prese dal gruppo tecnico interregionale e salvo conguaglio positivo o negativo;
Ritenuto, pertanto, sulla base dei sopracitati elementi, di determinare, per gli anni 1995 e 1996, l'importo della retta che le Aziende U.S.L. corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per l'assistenza sanitaria specifica riabilitativa, ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/1986, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standard del personale, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
Anno 1995 - internato L. 164.000 - seminternato L. 99.550 - ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 60.700 - ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 21.300 - domiciliare L. 78.100 Anno 1996 - internato L. 170.400 - seminternato L. 103.400 - ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 63.100 - ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 22.100 - domiciliare L. 81.100Ritenuto di confermare per l'anno 1997 le rette così come sono state stabilite per l'anno 1996;
Ritenuto che per quanto riguarda le visite di accertamento e di controllo, l'ammontare delle stesse, viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991;
Ritenuto, altresì, che la misura delle rette come sopra determinate ha carattere di omnicomprensività, intendendosi comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto;
Decreta:
La misura delle rette che le Aziende unità sanitarie locali corrispondono per gli anni 1995 e 1996, a carico del proprio bilancio, ai centri di riabilitazione convenzionati, ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/86, che erogano assistenza sanitaria specifica riabilitativa ai portatori di handicap, è così determinata con carattere di omnicomprensività:
Anno 1995 - internato L. 164.000 - seminternato L. 99.550 - ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 60.700 - ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 21.300 - domiciliare L. 78.100 Anno 1996 - internato L. 170.400 - seminternato L. 103.400 - ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 63.100 - ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 22.100 - domiciliare L. 81.100
Per quanto riguarda le visite di accertamento e di controllo, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991.
Le rette come sopra determinate si applicano in tale misura soltanto ai centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/86, in possesso dei requisiti di cui al decreto 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria.
Le rette saranno rideterminate dopo le determinazioni prese dal gruppo tecnico interregionale.
Il pagamento degli arretrati delle rette dovrà avvenire dopo 90 giorni dalla data di assegnazione della quota di bilancio di parte corrente di Fondo sanitario regionale per l'esercizio 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 28 marzo 1997.
PAGANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 12 maggio 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 12.