
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 29 aprile 1998
G.U.R.S. 5 settembre 1998, n. 44
Approvazione delle note esplicative dell'allegato n. 2 del decreto 13 ottobre 1997, concernente determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;
Visto il decreto sanità 5 agosto 1991, n. 95351;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
Visto il decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 di cui al progetto regionale Tutela della salute mentale (registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 6);
Visto il decreto sanità 13 ottobre 1997, n. 23119 (registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 83);
Visto il decreto sanità 20 marzo 1998, n. 24875;
Viste le richieste di puntualizzazione pervenute da alcune Aziende unità sanitarie locali relative al decreto sanità 13 ottobre 1997;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa, viene approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente note esplicative dell'allegato n. 2 del decreto assessoriale 13 ottobre 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la conseguente registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 29 aprile 1998.
LEONTINI
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 21 maggio 1998, al n. 192.
Allegato 1
NOTE ESPLICATIVE ALL'ALLEGATO 2
AL DECRETO ASSESSORIALE 13 OTTOBRE 1997
Con il decreto assessoriale 13 ottobre 1997, in ottemperanza a quanto previsto dal progetti regionale Tutela salute mentale, di cui al decreto assessoriale 31 gennaio 1997, n. 21238, sono stati definiti, con l'allegato n. 2, gli standards strutturali e funzionali nonché le modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.
In esso, tra l'altro, è stato previsto che "le strutture di cui al decreto 26 settembre 1991", individuate ai sensi del capo L dell'allegato al decreto assessoriale 31 gennaio 1997, n. 21238, dovranno presentare istanza di iscrizione entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
In merito va ricordato che tali strutture per effetto del decreto 26 settembre 1991 hanno goduto in passato della deroga sui requisiti strutturali previsti dalla legge regionale n. 39/88. Atteso che le strutture, individuate ai sensi del capo L dell'allegato al decreto assessoriale 31 gennaio 1997, per l'iscrizione all'albo regionale dovranno ottemperare ai requisiti strutturali definiti dal decreto assessoriale 13 ottobre 1997, viene stabilito che le stesse dovranno presentare istanza di iscrizione all'albo regionale entro i 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto 13 ottobre 1997, dichiarando:
a) la propria disponibilità ad essere sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte del Dipartimento di salute mentale competente per territorio, pena la rescissione del rapporto convenzionale;
b) l'obbligo di adeguarsi, ove necessario, entro il limite massimo di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai requisiti previsti ai sensi dell'allegato 2 al decreto assessoriale 13 ottobre 1997, pena la rescissione del rapporto convenzionale.
Va, tra l'altro, sottolineato che l'ottemperanza ai requisiti strutturali previsti dal decreto assessoriale 13 ottobre 1997 costituisce la condizione necessaria per il rilascio della prevista autorizzazione sanitaria a cura dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Viene, pertanto, a configurarsi una frase transitoria, in cui le strutture, individuate ai sensi del capo L dell'allegato al decreto n. 21238/97, che avranno presentato istanza di iscrizione all'albo regionale entro i termini previsti, dovranno comunque adeguarsi allo standard del personale addetto alle C.T.A. così come determinato dall'allegato 2 al decreto 13 ottobre 1997 per una struttura fino a un massimo di 40 posti letto.
Tale fase dovrà essere definita mediante la stipula di un'apposita convenzione.
Relativamente al personale addetto alla C.T.A., di cui allo standard previsto nell'allegato 2 al decreto assessoriale 13 ottobre 1997, si chiarisce che per direttore medico psichiatra, in analogia al servizio pubblico, viene inteso il medico psichiatra individuato come responsabile della C.T.A.
Il personale medico psichiatra dovrà, comunque, garantire una presenza settimanale di n. 38 ore.
Si chiarisce, inoltre, che per quanto riguarda le strutture fino a un massimo di 20 p.l., preesistenti o da ristrutturare, sono accettabili misure in eccesso o in difetto fino a un massimo del 20% in riferimento ai 40 mq. per ospite previsti. Tale percentuale è applicabile anche alle camere destinate alla degenza.
Per le strutture fino a un massimo di 40 p.l. si precisa che la percentuale di abbattimento consentita è del 25% complessivo. Tale percentuale è applicabile anche alle camere di degenza.
Per quanto riguarda, infine, le aree di attività o di servizio si precisa che gli spazi comunque utilizzati nell'ambito dell'attività terapeutico-educativo-riabilitativa rientrano nel computo complessivo dei 40 mq. per ospite.