
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 11 agosto 1993
G.U.R.S. 18 settembre 1993, n. 44
Modifiche ed integrazioni del decreto 21 novembre 1992, concernente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento ed utilizzo delle acque da destinare al consumo umano e per l'utilizzo igienico - sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle LL.SS.;
Visto il D.P.R. n. 515/82;
Visto il D.P.R. n. 256/88;
Visto il D.P.R. n. 236/88;
Vista la legge n. 71/90;
Visto il D.M. 26 marzo 1991;
Visto il D.M. sanità del 20 gennaio 1992;
Visto il proprio decreto n. 3446 del 21 novembre 1992, in cui al comma 11 e seguenti della lettera C dell'allegato 2, in attuazione a quanto prescritto dall'art. 4, comma 3, del D.M. sanità del 28 marzo 1991 è stato previsto che: "L'art. 4, comma 6, del citato decreto ministeriale precisa che per le acque in già distribuzione il giudizio di qualità ed idoneità d'uso si intende acquisito semprechè "risultino conformi alla normativa gli ultimi controlli analitici ed ispettivi".
Le stesse acque devono però risultare autorizzate precedentemente al 1985 anche con provvedimento del medico provinciale.
Qualora l'acqua non sia mai stata autorizzata, gli enti gestori dovranno provvedere a richiederla entro 90 giorni dalla data del presente decreto, osservando le procedure fissate dallo stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 236/88";
Considerato che, con relazione n. 302/04522 del 4 agosto 1993 del gruppo 2° IRS, si è evidenziato dalla documentazione acquisita che: "... la maggior parte delle fonti idriche che approvvigionano i comuni della Regione, non risultano mai essere state autorizzate dal punto di vista sanitario. Inoltre soltanto pochi sindaci e/o gli enti gestori hanno prodotto generiche istanze per l'autorizzazione delle risorse già in uso, senza che le stesse siano corredate da tutta la documentazione prevista dall'allegato 2, lettera A, del decreto";
Considerato che non è in alcun modo possibile ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative e che non si può inibire l'uso delle risorse idriche già utilizzate da vari anni senza nocumento per l'utenza e senza provocare, evidentemente, per l'utenza, ripercussioni igienico-sanitarie, sociali e d'ordine pubblico;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Decreta:
Il decreto assessoriale n. 3446 del 21 novembre 1992 è così integrato e modificato:
"I termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 13 allegato III, lettera C sono prorogati di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.
La documentazione prevista dall'allegato 2, lettera A, necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, dovrà essere prodotta entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
Nelle more che venga prodotta la succennata documentazione, il rappresentante legale dell'ente gestore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dovrà autocertificare nei modi di legge che la singola risorsa è già in uso.
Specificando per singola risorsa:
- numero di particella catastale;
- portata;
- numero di anni di utilizzo e comuni e numero di abitanti serviti;
- che siano esistenti la delimitazione della zona di tutela assoluta e le opere di protezione di cui all'art. 5 D.P.R. n. 236/88;
- allegare i certificati analitici del L.I.P. relativi all'ultimo anno o dell'anno precedente;
- che durante l'esercizio non si sono registrati fattori di pregiudizio per l'utilizzo della stessa, nè inconvenienti di carattere igienico-sanitario per la popolazione servita".
Dopo il comma 16 della lettera C, allegato III, del decreto n. 3446 del 21 novembre 1992, aggiungasi:
"I controlli periodici di cui al comma 15 e 16 vanno effettuati dalle U.S.L. - servizio igiene pubblica - con cadenza semestrale; copia dei verbali ispettivi devono essere inviati con raccomandata al medico provinciale, il quale dovrà relazionare annualmente sullo stato dei controlli all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 2° IRS, ed all'ente gestore".
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in parte 1ª.
Palermo, 11 agosto 1993.
GALIPO'