Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 12 agosto 2002

G.U.R.S. 16 agosto 2002 n. 38

Disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione Siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;

Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;

Considerato che:

- dopo numerosi incontri tra i rappresentanti delle Regioni e dello Stato in via definitiva l'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285) si è raggiunto l'accordo tra Governo e Regioni di modifica degli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti n. 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) in materia di sanità;

- con il predetto accordo, tenuto conto dei risultati dei tavoli di monitoraggio, del livello di responsabilità di Stato e Regione relativamente al superamento dei limiti di spesa prefissati, si sono determinate le seguenti quote di Fondo sanitario nazionale:

a) anno 2000 - integrazione di lire 2.700 miliardi;

b) anno 2001 - integrazione di 6.800 miliardi di lire, quindi il Fondo è elevato a lire 138.000 miliardi di lire;

c) anno 2002 - determinato in lire 144.376 miliardi oltre a lire 2.000 miliardi per riequilibrio;

d) anno 2003 - determinato in lire 150.122 miliardi oltre a lire 2.000 miliardi per riequilibrio;

e) anno 2004 - determinato in lire 155.871 miliardi oltre a lire 1.500 miliardi per riequilibrio.

E che tali determinazioni hanno consentito di definire il nuovo livello di spesa sanitaria italiana cui concorre lo Stato ed il 2001 è stato definito "anno zero";

- il Governo si è impegnato a:

1) adeguare subito al 5,88% del PIL il Fondo sanitario nazionale, inoltre si è impegnato ad adeguarlo, entro un arco temporale ragionevole, al 6% del PIL. Tale Fondo comprenderà le entrate proprie che saranno valutate sempre nella stessa misura della quota definita per l'anno 2001;

2) definire i meccanismi di contenimento della spesa e di monitoraggio delle prescrizioni;

3) attribuire alle Regioni la potestà autorizzativa in materia di sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

4) attribuire alle Regioni la piena potestà di riconoscimento ai presidi ospedalieri dello status di azienda ospedaliera, con modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502/1992;

5) adeguare le previsioni normative concernenti la dotazione dei posti letto ospedalieri per acuti fissando il nuovo parametro di riferimento a 4 posti-letto per mille abitanti;

6) definire le misure di contenimento della spesa farmaceutica;

7) definire, al fine di una più efficace ed efficiente programmazione, la gestione delle risorse umane, anche attraverso un nuovo approccio alla problematica degli incrementi contrattuali, e per il tramite del comitato di settore affinché, venga avviata, di concerto con le parti sociali, la rinegoziazione su due livelli:

- centrale, per le risorse finalizzate alla tutela del potere di acquisto del personale dipendente, così come definito nell'Intesa sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;

- regionale/aziendale, per le risorse rivolte alla remunerazione degli incrementi di produttività o al raggiungimento di progetti-obiettivo;

8) attribuire alle Regioni autonomia nel settore dell'organizzazione della sanità;

9) adoperarsi per ottenere l'assenso dell'Unione europea a misure che prevedano la non assoggettabilità all'IVA, almeno per un triennio sperimentale, dei contratti di fornitura di servizi alle aziende sanitarie;

10) farsi carico di definire strumenti normativi e finanziari, nei limiti delle risorse disponibili per il settore stesso, atti a consentire la riqualificazione, riconversione, mobilità, anche intersettoriale e/o intercompartimentale, delle risorse umane che risultassero eventualmente eccedenti a seguito della rideterminazione della programmazione nelle singole realtà regionali;

11) riservarsi di introdurre coerentemente con il patto di stabilità possibili modifiche delle norme vigenti (art. 2, comma 2-sexies, lettera g), punti 1 e 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992) in materia di anticipazioni di cassa e accensione di mutui o altre forme di indebitamento da parte delle aziende sanitarie;

12) emanare, previa intesa con le Regioni, entro il 31 dicembre 2001, tutti i provvedimenti necessari a riconfermare la piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle Aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale, prevedendo una adeguata corresponsabilizzazione finanziaria delle Università per la loro parte;

13) non sopprimere i ticket sulla diagnostica dilazionando di un anno la revoca, al fine di consentire una più accurata valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento;

14) impegnarsi ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a stralcio del Piano sanitario nazionale;

- le Regioni si sono impegnate a:

1) adottare misure di anticipazione di verifica degli andamenti della spesa del 2001, ai sensi dell'art. 83 della legge n. 388 del 2000;

2) aderire alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi;

3) adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa;

4) adeguarsi alle prescrizioni del patto di stabilità interno;

5) sottoscrivere l'impegno a mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;

6) impegnarsi a mantenere la stabilità della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa, che potranno riguardare l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria;

7) applicare in caso di sfondamento della spesa sanitaria un'addizionale regionale all'Irpef o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa, e abbiano fatto fronte alla quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, indicandone i mezzi di copertura;

8) ad attivare un tavolo di monitoraggio e verifica, in sede di prima applicazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, con i Ministeri della sanità e dell'economia e con il supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali - anche ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19-ter del richiamato decreto legislativo n. 229 del 1999 - sui suddetti livelli effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, articolati per fattori produttivi e responsabilità decisionali, al fine di identificare i determinanti di tale andamento, a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia del Servizio sanitario nazionale;

9) valutare, nella stessa sede, gli effetti degli interventi concordati ai fini del controllo della spesa per la farmaceutica, per gli altri beni e servizi e per il personale. Tutto ciò al fine del conseguimento di una effettiva congruità tra prestazioni da garantire e risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

- lo Stato e le Regioni si sono impegnate a:

1) ripartire le risorse tra le Regioni, tenendo conto della necessità di addivenire ad un riequilibrio tra le regioni medesime in un arco di tempo predefinito, tenendo anche conto della necessità di incentivare i comportamenti virtuosi, di rimuovere le situazioni di svantaggio e migliorare la qualità dei servizi. In questo contesto le Regioni si impegnano a rivedere i parametri di ponderazione di cui all'art. 34 della legge n. 662 del 1996;

2) definire, nell'ambito della somma globalmente definita, per gli stessi anni, risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 la Sicilia ha certificato agli organi statali il disavanzo stimato, come da certificazione dei direttori generali (preconsuntivi), ammontante a 749,669 miliardi di lire.

- la Regione ha coperto tale disavanzo con apposita norma approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 31 luglio 2002;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire la stabilità della spesa sanitaria entro la quota di Fondo sanitario 2002, di dovere porre in essere adeguate misure, avuto riguardo alla prevista quota di Fondo sanitario regionale per l'anno 2002 e al pre-consuntivo 2001, la cui entità, ove confermata, porterebbe un disavanzo stimato in lire 250 miliardi pari ad euro 129 milioni;

Premesso, altresì, che ai fini del contenimento della spesa sanitaria sono stati già adottati i seguenti provvedimenti:

1) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 16 che ha reso obbligatorio per le Aziende sanitarie l'adesione alla Consip S.p.A. al fine dell'approvvigionamento di beni e servizi;

2) disposizioni attuative per la distribuzione farmaci generici (circolare n. 1057 del 31 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni);

3) circolare n. 1066 del 27 marzo 2002 (introduzione del ticket pronto soccorso);

4) decreto n. 01064 del 27 giugno 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 luglio 2002 (introduzione ticket sui farmaci);

Ritenuto indispensabile l'attivazione di ulteriori adeguate misure nel rispetto degli impegni assunti con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, relativamente alle seguenti categorie di spesa:

a) personale;

b) beni e servizi;

c) sistema urgenza, emergenza, continuità assistenziale;

d) budget sistema convenzionato o preaccreditato;

Ritenuto che per la spesa relativa al "personale dipendente" può farsi riferimento, sul piano metodologico, alla disciplina prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare l'art. 1, comma 1;

Ritenuto che per la spesa relativa alle spese di funzionamento (beni e servizi) si intende adottare la metodologia prevista dal comma 1 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto dell'intervenuta disposta adesione al circuito nazionale CONSIP;

Ritenuto che:

- il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche per l'anno 2002), prevede che la Regione Siciliana predetermini i criteri per la successiva definizione del budget da parte dei direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali;

- l'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha stabilito l'abolizione dell'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza ambulatoriale ed in regime di degenza entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto;

- l'art. 92, comma 16, della legge finanziaria del 23 dicembre 2000, n. 388 ha prorogato l'assistenza indiretta al 31 dicembre 2001;

- l'art. 125 della citata legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha prorogato fino al 30 giugno 2002 l'assistenza resa in forma indiretta, pertanto, dal 1° luglio 2002, è cessata l'assistenza indiretta in Sicilia;

- con il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, pubblicato il 28 giugno 2002, sono stati definiti i criteri per l'accreditamento delle strutture sanitarie in Sicilia con decorrenza dal 1° luglio 2002, e che tale decreto prevede la possibilità a domanda, per le strutture autorizzate, alla data di pubblicazione del decreto sopra citato, di acquisire lo status di "soggetto preaccreditato";

- con decreti assessoriali n. 34690 del 17 maggio 2001 e n. 36762 del 24 dicembre 2001 è stata abolita, in Sicilia, la lett. C per le prestazioni ambulatoriali esterne; di fatto sono a carico del sistema sanitario regionale tutte quelle prestazioni ambulatoriali che prima non erano contrassegnate dalla lett. C, nel pertinente nomenclatore tariffario. In ragione dell'emanazione dei citati decreti e delle nuove prestazioni erogabili dal sistema privato è stata prevista l'attribuzione, alle Aziende sanitarie, di una maggiorazione del 10% rispetto al budget 2001 della specialistica convenzionata esterna;

Ritenuto di determinare, per gli anni 2003 e 2004, l'incremento per la negoziazione dei budget (tetti di spesa) pari al 2% per ogni anno, salvo diversa determinazione di questo Assessorato;

Ritenuto infine per quanto riguarda le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere policlinico e le Aziende unità sanitarie locali di dovere procedere con successivo provvedimento a determinare i criteri previsti dal comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 tenuto conto dei già previsti provvedimenti di contenimento relativi a:

1) personale;

2) beni e servizi;

3) sistema urgenza, emergenza, continuità assistenziale;

Decreta:

Art. 1

E' fatto divieto alle Aziende sanitarie per l'anno 2002:

a) di istituire e/o attivare nuove unità operative;

b) di procedere ad immissione in servizio di personale ancorché deliberato, fatta eccezione:

- per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e midollo osseo nonché di unità spinali;

- per i direttori di struttura complessa.

Art. 2

Il tetto di spesa per l'anno 2002, delle singole Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Aziende policlinici universitari, per le spese di funzionamento (beni e servizi) è pari alla spesa relativa all'anno 2001 decurtata del 2,25%.

Art. 3

E' fatto divieto per l'anno 2002 di attribuire ulteriori ore al personale utilizzato nella continuità assistenziale e di attribuire nuovi incarichi. Il direttore generale dovrà, ove necessario, assumere le iniziative per l'accorpamento dei presidi di continuità assistenziale più vicini.

Art. 4

Per garantire il SUES 118 le ambulanze, escluse quelle di rianimazione, devono essere solo di trasporto.

Art. 5

I presidi territoriali di emergenza (P.T.E.) saranno attivati sostituendo i presidi di continuità assistenziale esistenti nello stesso comune.

Art. 6

Alle strutture private provvisoriamente accreditate prima dell'entrata in vigore del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 si applicano i seguenti budget (tetti di spesa):

Strutture di ricovero

Budget 2002 = budget 2001 più l'ammontare dell'extra budget 2001 calcolato come segue:

- fino al 10% dell'eccedenza calcolato all'80% (abbattimento del 20%);

- il restante calcolato al 10% (abbattimento del 90%).

Specialisti convenzionati esterni

Budget 2002 = budget 2001 più l'ammontare dell'extra budget 2001 calcolato come segue:

- fino al 10% dell'eccedenza calcolato all'80% (abbattimento del 20%);

- il restante calcolato al 10% (abbattimento del 90%).

Nel caso non sia stato determinato il budget 2001 dall'Azienda unità sanitaria locale o lo stesso risulti indeterminato, il budget 2002 dovrà essere calcolato nella misura individuata dal decreto n. 29149 del 15 giugno 1999, incrementata dal tasso inflattivo (Indice ISTAT per gli anni 1999, 2000 e 2001) pari al 7,06%.

Oltre, naturalmente, i decrementi tariffari sopra indicati per le prestazioni extra budget 2001.

Inoltre l'Azienda, nei limiti del 10% del budget 2001 provinciale, attribuirà alle singole strutture che effettuano prestazioni non previste dalla ex lettera "C" del nomenclatore tariffario, un incremento, sul budget 2002 come sopra determinato, in rapporto al numero delle prestazioni ed al valore economico delle stesse.

Resta valido il budget 2002 se già determinato dall'Azienda.

Centri di emodialisi

Budget 2002 = budget 2001.

Nel caso non sia stato determinato il budget 2001 dall'Azienda unità sanitaria locale, il budget 2002 dovrà essere determinato sulla base delle prestazioni effettuate nel 2001 valorizzate con le tariffe in vigore nello stesso anno.

Resta valido il budget 2002 se già determinato dall'azienda.

Case di cura di alta specialità (Villa Maria Eleonora, ISCAS Pedara, la Maddalena)

Budget 2002 = prestazioni erogate nell'anno 2001 (decreto assessoriale n. 30611 del 9 novembre 1999) valorizzate secondo il tariffario vigente.

Art. 7

Alle strutture private che saranno provvisoriamente accreditate ai sensi del decreto assessoriale n. 890 del 17 giugno 2002 si applicano i seguenti budget (tetti di spesa):

Specialisti esterni:

Budget 2002 = prestazioni erogate nel 2001, o se più favorevoli le prestazioni erogate nel 2002, valorizzate al 50% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001, tenuto conto dell'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Strutture di ricovero

Budget 2002 = prestazioni erogate nel 2001, o se più favorevoli le prestazioni erogate nel 2002, valorizzate al 75% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001.

Strutture sanitarie - accreditate provvisoriamente ai sensi del decreto n. 890/2002 e che effettuano anche prestazioni previste dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 88 e 13 giugno 1984, n. 40

Budget 2002 = prestazioni erogate nel 2001 valorizzate al 100% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001 per le prestazioni di cui alle leggi regionali 40/84 e 88/80 ed al 50% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001 per le altre prestazioni sanitarie, tenuto conto dell'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 per le altre prestazioni.

I budget (tetti di spesa) di tutte le strutture di cui al presente punto 2 vanno determinati al 50%, considerato che gli stessi riguardano il periodo luglio-dicembre 2002 o in proporzione al periodo di accreditamento.

Art. 8

Al budget (tetto di spesa) come determinato ai sensi degli artt. 6 e 7, vanno aggiunte le prestazioni di ricovero effettuate per cittadini residenti fuori regione (mobilità attiva) per l'anno 2002.

Art. 9

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale dovrà determinare, altresì, il budget (tetto di spesa) per tutte le strutture comunque preaccreditate e/o convenzionate con l'azienda: CTA, RSA, CTR, Centri ex art. 26 della legge n. 833/78, etc. Il budget 2002 deve essere pari al fatturato 2001.

Art. 10

La regressione tariffaria da applicare alla singola struttura sulle tariffe regionali per le prestazioni eccedenti il budget (tetto di spesa) come determinati dalle Aziende unità sanitarie locali (strutture individuate negli articoli sopra indicati 6, 7 e 9) è la seguente:

- fino all'intero budget (tetto di spesa) 100% della tariffa;

- oltre il budget e fino al 10% l'80% della tariffa;

- oltre il 10% e fino al 15% il 60% della tariffa;

- oltre il 15% e fino al 20% il 40% della tariffa;

- oltre 20% il 10% della tariffa.

Art. 11

Ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali attribuiranno i singoli budget (tetti di spesa) nel rispetto dei criteri sopra determinati.

Art. 12

Il direttore generale deve, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, definire i contratti di fornitura delle prestazioni sanitarie, con le singole strutture; tali contratti dovranno indicare i budget (tetti di spesa) per l'intero anno 2002.

Art. 13

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, per gli anni 2003 e 2004 dovranno tenere conto, per la negoziazione dei budget (tetti di spesa), di una quota di incremento pari al 2% per ogni anno, salvo diversa determinazione di questo Assessorato.

Art. 14

Per le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere policlinico e le Aziende unità sanitarie locali si procederà con successivo provvedimento a determinare i criteri previsti dal comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie.

Palermo, 12 agosto 2002.

CITTADINI