
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 7 novembre 2002
15 novembre 2002, n. 52Nuove disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione Siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il proprio decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 16 agosto 2002;
Vista la nota del Presidente della Regione n. 2690 del 22 ottobre 2002, con la quale è stato trasmesso al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, lo schema di decreto recante le modifiche degli artt. 6 e seguenti del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, "assentito nella seduta del 16 ottobre 2002 dalla Giunta regionale che ha altresì determinato di richiedere il. . . parere";
Vista la nota n. 2836 del 5 novembre 2002, con la quale la Segreteria della Giunta regionale comunica che, nella seduta del 31 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole in ordine all'articolato recante le modifiche agli artt. 6 e seguenti del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, concernente disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria della Regione Siciliana, con l'emendamento all'art. 7, ultimo comma, reso dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Ritenuto di dover revocare gli artt. 6 e seguenti del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002;
Decreta:
Per quanto in premess a riportato, sono revocati gli artt. dal 6 al 14 del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 16 agosto 2002.
Alle strutture private provvisoriamente accreditate (prima dell'entrata in vigore del decreto n. 890 del 17 giugno 2002) si applicano per la determinazione dei budget (tetti di spesa) i seguenti criteri:
a) strutture di ricovero: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Per i posti letto attivati in ricovero diurno il correlato budget (tetto di spesa) resta definito applicando un coefficiente di rotazione valorizzato all'indice di 2,0.
b) specialisti convenzionati esterni: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001) tenendo conto degli effetti prodotti dal decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001. Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
In sede di definizione dei budget, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno considerare, quale criterio di riferimento, il fatturato di ciascuna struttura nel primo semestre 2002 avuto riguardo agli effetti scaturenti dall'applicazione del decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001. Il budget minimo per struttura sarà di Euro 55.000 e su tale budget non sarà applicata alcuna decurtazione.
Le prestazioni contrassegnate nel nomenclatore con la lettera "R" verranno concordate con i direttori generali all'interno del budget globale previsto.
Resta valido il budget 2002 se già determinato dall'Azienda;
c) centri di emodialisi: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Sulle eventuali prestazioni eccedenti non verrà applicata alcuna decurtazione;
d) strutture di ricovero di alta specialità e miste (limitatamente alle branche di alta specialità ai sensi della legge regionale vigente): budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Per i posti letto di alta specialità accreditati nell'anno 2002 e successivi, il budget iniziale sarà determinato tenendo conto del fatturato medio regionale 2001 per posto letto per branca specialistica di riferimento avuto riguardo al periodo di accreditamento;
e) unità funzionali di riabilitazione insistenti in strutture di ricovero.
Il budget è pari al numero dei posti letto moltiplicato la retta specifica di cui al tariffario regionale vigente moltiplicato 365 giorni, decurtato del 10%. Tale budget va integrato al budget finanziario della struttura di ricovero, come determinato ai sensi della precitata lett. a), previa decurtazione della quota di fatturato 2001 riferibile ai posti letto di riabilitazione della struttura.
Alle strutture private, che saranno provvisoriamente accreditate ai sensi del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, si applicano per la determinazione dei budget (tetti di spesa) i seguenti criteri:
a) strutture di ricovero: budget 2002 = fatturato medio regionale 2001 per posto letto per branca specialistica moltiplicato per il numero dei posti letto delle strutture, decurtato del 5%.
Per i posti letto autorizzati nelle strutture accreditate prima del decreto n. 890/2002 l'attribuzione dello status di pre-accreditamento non potrà determinare lievitazione del budget come determinato ai sensi del precitato art. 2, lett. a).
Per i posti letto attivati in ricovero diurno il correlato budget (tetto di spesa) resta definito applicando un coefficiente di rotazione valorizzato all'indice 2,0.
Per le unità funzionali di riabilitazione si applicano i criteri di determinazione del budget previsti all'art. 2, lett. e);
b) specialisti esterni: che effettuavano prestazioni previste dalle leggi regionali n. 88/80, n. 40/84 e successive modifiche ed integrazioni:
- budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Il budget minimo per struttura sarà di Euro 55.000 e su tale budget non sarà applicata alcuna decurtazione.
c) centri di emodialisi: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Sulle eventuali prestazioni eccedenti non verrà applicata alcuna decurtazione.
I budget (tetti di spesa) di tutte le strutture di cui al presente articolo vanno determinati in proporzione al periodo di accreditamento.
Al budget (tetto spesa), come determinato ai sensi degli artt. 2 e 3, vanno aggiunte le prestazioni di ricovero effettuate per cittadini fuori regione (mobilità attiva).
Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale dovrà determinare, altresì, il budget (tetto di spesa) per tutte le strutture comunque preaccreditate e/o convenzionate con l'Azienda: CTA, RSA, CTR, centri ex art. 26 della legge n. 833/78, etc. ferma restando la spesa prevista per i posti letto autorizzati.
Le regressioni tariffarie da applicare alla singola struttura sulle tariffe regionali per le prestazioni eccedenti il budget (tetto di spesa) come determinate dalle Aziende unità sanitarie locali (strutture individuate negli articoli sopra indicati 2 e 3) sono per il 2002 le seguenti:
per gli specialisti esterni (art. 2, lett. b) e art. 3, lett. b):
- fino all'intero budget (tetto di spesa) 100% della tariffa - oltre il budget e fino al 20% 90% della tariffa - oltre il 20% 10% della tariffa
per le altre strutture:
- fino all'intero budget (tetto di spesa) 100% della tariffa - oltre il budget e fino al 20% 60% della tariffa - oltre il 20% 10% della tariffa
Le preindicate regressioni tariffarie per gli anni 2003 e 2004 dovranno essere ridefinite da questo Assessorato entro il corrente anno.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali attribuiranno i singoli budget (tetti di spesa) nel rispetto dei criteri sopra determinati.
Il direttore generale deve, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, definire i contratti di fornitura delle prestazioni sanitarie, con le singole strutture; tali contratti dovranno indicare i budget (tetti di spesa) per l'intero anno 2002.
I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali per gli anni 2003 e 2004 dovranno tenere conto, per la negoziazione dei budget (tetti di spesa), di una quota di incremento, per ogni anno, pari al tasso inflativo programmato, salvo diversa determinazione di questo Assessorato.
Per le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere policlinico e le Aziende unità sanitarie locali si procederà con successivo provvedimento a determinare i criteri previsti dal comma 6 dell'art. 2 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Entro la fine dell'anno 2002 si procederà alla emanazione di direttive alle Aziende per la definizione e la distribuzione agli assistiti di appositi "tesserini di esenzione" nonché alla determinazione di ticket per le singole prestazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie.
Palermo, 7 novembre 2002.
CITTADINI