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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 dicembre 2009

G.U.R.S. 12 febbraio 2010, n. 7

Aggiornamento e revisione del decreto 14 luglio 1992, inerente "Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativa ai procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento regionale territorio e ambiente".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ed in particolare, gli artt. 2 e 4 della stessa legge, che prevedono l'obbligo di determinare i termini entro i quali i procedimenti devono concludersi, nonché l'unità organizzativa responsabile:

Visto il decreto n. 1185 del 14 luglio 1992, recante disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 relativa ai procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento regionale territorio e ambiente con allegato il prospetto con il quale è stato determinato per ciascun tipo di procedimento di competenza di questo dipartimento, in quanto non disposto direttamente per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi, nonché la struttura responsabile del procedimento medesimo;

Visto il decreto n. 365 del 7 maggio 2007, di approvazione del vigente funzionigramma del dipartimento territorio e ambiente che individua le strutture intermedie e i relativi compiti;

Considerata la necessità di dover provvedere alla verifica e modifica del citato decreto n. 1185 del 14 luglio 1992, alla luce della nuova normativa in materia di tutela dell'ambiente e in relazione al mutato assetto funzionale delle strutture del dipartimento;

Ritenuto di dover determinare per ciascun tipo di procedimento di competenza di questo dipartimento, in quanto non disposto direttamente per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché la struttura intermedia responsabile del procedimento medesimo;

Sentiti i dirigenti delle strutture interessate;

Decreta:

Art. 1

Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per "legge" si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 2

Il presente decreto trova applicazione nei procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale e/o intermedio di competenza dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - sia su iniziativa di parte, sia sui procedimenti promossi d'ufficio.

Tutti i procedimenti devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati, indicando in essi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati (in forza dei quali sono stati emanati) ai sensi dell'art. 3 della "legge".

Nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati, per i provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, dipartimento territorio e ambiente, la fonte normativa, il termine finale entro cui il procedimento deve concludersi, la struttura (area o servizio) competenti, ed il termine alla stessa assegnata.

Al fini del computo del termine di cui sopra vanno sommati, altresì, i termini che non rientrano nella specifica competenza della struttura, individuati nella tabella allegata relativi ai tempi di assegnazione, protocollazione, spedizione e repertorio presenti tra le attività di competenza dell'area 2 e quelli di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 3

Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla struttura intermedia che provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario e/o dirigente di unità operativa della struttura intermedia, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento secondo criteri organizzativi determinati all'interno della struttura nel rispetto delle attribuzioni di ciascun operatore definite dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni e dal contratto collettivo regionale di lavoro.

Il dirigente dell'unità operativa può a sua volta assegnare la trattazione della pratica ad altro funzionario facente parte dell'unità operativa.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura intermedia e nel caso sia stato trasferito alla unità operative quello preposto all'unità operativa.

La trattazione degli atti deve avvenire secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine, che devono essere espressamente motivati.

Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della "legge" e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sull'autocertificazione.

Art. 4

Per i provvedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato dagli uffici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Quando, invece, l'atto propulsivo è emanato da un'altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dello stesso da parte della struttura competente, fatti salvi i termini di pertinenza del servizio svolto dall'area 2 per protocollazione, spedizione e assegnazione.

Le istanze, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, dovranno essere indirizzate all'organo o alla struttura competente e dovranno contenere l'eventuale dichiarazione prevista dall'art. 21, 2° comma, della "legge".

Al momento della presentazione dell'istanza, sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, secondo le modalità dell'art. 32 della "legge". La stessa è costituita dall'avviso di ricevimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi l'ufficio postale.

Quando l'istanza sia ritenuta non regolare e/o incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità e/o incompletezza.

In tale ipotesi il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di arrivo alla struttura competente della domanda completata e regolarizzata.

Se per il perfezionamento dell'atto propulsivo occorrono interventi di soggetti diversi o di altri organi, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Nel caso di procedimenti che richiedano atti intermedi di controllo da parte di organi della Comunità europee, anche ai fini del cofinanziamento da parte delle stesse, i termini decorrono dalla data di arrivo della comunicazione dell'atto di controllo.

Art. 5

L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della "legge" con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, della struttura competente e le altre comunicazioni previste dall'art. 9 della "legge".

La comunicazione deve essere fatta non oltre 10 giorni dall'avvio del procedimento.

Quando, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento può provvedere a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 9 della "legge" mediante pubblicazione, di norma, nella Gazzetta Ufficiale della Regione, parte II. In casi particolari, da motivare adeguatamente, si provvederà mediante inserzione sui giornali quotidiani.

Ove il procedimento riguardi i pubblici dipendenti si provvederà con inserzione nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione regionale.

Art. 6

I soggetti di cui agli artt. 8 e 10 della "legge" possono presentare memorie scritte e documenti che devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento, i motivi dell'intervento e le generalità, nonché il domicilio dell'interveniente.

Le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati non oltre il termine di 30 giorni dall'inizio del procedimento.

Quando il termine di conclusione del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 7

Qualora per l'adozione del provvedimento finale occorrano i pareri obbligatori del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente (C.R.T.A.) e/o del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), il termine per il completamento del procedimento resta sospeso per il tempo occorrente all'organo al fine di rendere il parere, che non può superare il termine massimo di 45 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta da parte della segreteria.

Ove il "Consiglio" formuli richieste istruttorie, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, che dovranno essere evasi entro il termine massimo di 30 giorni.

Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

Quando l'organo consultivo rappresenta l'impossibilità di rispettare i termini di 45 giorni in relazione alla natura e alla complessità dell'affare, può essere richiesta al dirigente generale del dipartimento territorio una proroga della durata non superiore a 45 giorni secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

La richiesta motivata deve essere avanzata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di 45 giorni e può essere formulata una sola volta.

Dell'ottenimento della proroga dovrà essere data comunicazione ai soggetti interessati.

Per il parere di cui all'art. 24 della legge regionale 10 agosto n. 37, viene assegnato il termine di 90 giorni, prorogabile ai sensi del 4° comma del presente articolo.

Per il parere di cui all'art. 4, lettera c, della legge 9 agosto 1988, n. 14 non si applica il disposto di cui al presente articolo.

Art. 8

I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto saranno disciplinati con appositi decreti integrativi.

Il dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente si riserva, ad ogni effetto, la facoltà di modificare, in diminuzione od in aumento, i termini previsti nell'allegato prospetto sulla base della verifica dello stato di attuazione dei procedimenti di propria competenza.

Art. 9

Avverso i provvedimenti emanati da questo dipartimento territorio e ambiente è ammesso ricorso nei termini di legge o secondo le modalità che saranno indicate nei singoli provvedimenti.

Art. 10

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 1185 del 14 luglio 1992 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet di questo Assessorato.

Le disposizioni in esso contenute trovano applicazione dalla data dell'avvenuta pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 3 dicembre 2009.

INTERLANDI